IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 4, comma 25, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che stabilisce che il Ministro del lavoro puo' concedere al datore di lavoro acquirente di una impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria i benefici di cui all'art. 8, comma 4, ed all'art. 4, ed all'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei casi di accordo collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro nell'ambito della procedura di cui all'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990 e delle disponibilita' previste a valere sul Fondo per l'occupazione; Visto l'art. 2, comma 29, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 il termine per la concessione dei benefici di cui al capoverso precedente; Visto il decreto 16 novembre 1995 recante i criteri per la concessione dei benefici di cui all'art. 4, comma 25, sopra citato; Considerato che le societa' del Gruppo Mandelli sono state poste in amministrazione straordinaria come di seguito specificato: Mandelli S.p.a., il 15 marzo 1994; Mandelli industriale S.p.a., il 15 gennaio 1994; Plasma S.p.a., il 6 aprile 1994; Spring S.p.a., il 15 marzo 1994; Fms S.p.a., il 15 marzo 1994; Saimp sistemi S.p.a., il 15 marzo 1994; Mandelli 2 S.p.a., il 15 marzo 1994; Considerato che il Ministro dell'industria con decreto del 2 agosto 1996, ha revocato la prosecuzione dell'esercizio provvisorio di impresa per le societa' sopra citate; Considerato che in data 30 agosto 1996 al Ministero del lavoro, nell'ambito della procedura di cui all'art. 47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e' stato stipulato un accordo per la cessione o l'affitto dei complessi aziendali di cui sopra, come di seguito specificato: a Mandelli industrie S.p.a. il complesso aziendale Mandelli di Piacenza (Mandelli in A.S., Mandelli industriale in A.S., Plasma in A.S., Spring in A.S.), nonche' l'affitto d'azienda della societa' Mandelli 2 in A.S. di Avellino; a Pama S.r.l. il complesso aziendale della societa' Fms in A.S. di Rovereto; a F.R.S. S.p.a., il complesso aziendale della societa' Saimp Sistemi in A.S. di Padova; Viste le istanze presentate da Mandelli industrie, da F.R.S., da Pama in data 16 settembre 1996; Considerato che Mandelli industrie, F.R.S. e Pama non hanno le caratteristiche di cui all'art. 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto del 24 dicembre 1996 relativo alla ripartizione delle ulteriori disponibilita' del Fondo per l'occupazione ed in particolare alla disponibilita' di L. 63.306.978.725 da destinare alla erogazione dei benefici previsti dall'art. 4, comma 25, della legge n. 608/1996; Visto il decreto direttoriale di impegno della somma di cui al capoverso precedente; Decreta: Art. 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a corrispondere: alla societa' Mandelli industrie per 291 lavoratori del complesso aziendale ex Mandelli di Piacenza, il cui rapporto di lavoro continua ai sensi dell'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990; alla societa' Mandelli industrie per 36 lavoratori del complesso aziendale ex Mandelli 2 di Avellino, il cui rapporto di lavoro continua ai sensi dell'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990; alla societa' Pama per 130 unita' del complesso aziendale ex Fms di Rovereto, il cui rapporto di lavoro continua ai sensi dell'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990; alla societa' F.R.S. per 120 unita' del complesso aziendale ex Saimps Sistemi Sistemi di Padova, il cui rapporto di lavoro continua ai sensi dell'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990; i benefici previti dall'art. 8, comma 4, dell'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.