IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 4, comma 25, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito con legge 28 novembre 1996,  n. 608, che stabilisce che il
Ministro del lavoro puo' concedere  al datore di lavoro acquirente di
una   impresa   sottoposta    alla   procedura   di   amministrazione
straordinaria i benefici  di cui all'art. 8, comma 4,  ed all'art. 4,
ed all'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei casi
di  accordo  collettivo  stipulato  presso il  Ministero  del  lavoro
nell'ambito della procedura di cui  all'art. 47, comma 5, della legge
n. 428/1990  e delle disponibilita'  previste a valere sul  Fondo per
l'occupazione;
  Visto l'art. 2, comma 29, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
ha prorogato  al 31 dicembre 1997  il termine per la  concessione dei
benefici di cui al capoverso precedente;
  Visto  il  decreto  16  novembre  1995 recante  i  criteri  per  la
concessione dei benefici di cui all'art. 4, comma 25, sopra citato;
  Considerato che le societa' del Gruppo Mandelli sono state poste in
amministrazione straordinaria come di seguito specificato:
   Mandelli S.p.a., il 15 marzo 1994;
   Mandelli industriale S.p.a., il 15 gennaio 1994;
   Plasma S.p.a., il 6 aprile 1994;
   Spring S.p.a., il 15 marzo 1994;
   Fms S.p.a., il 15 marzo 1994;
   Saimp sistemi S.p.a., il 15 marzo 1994;
   Mandelli 2 S.p.a., il 15 marzo 1994;
  Considerato che il Ministro dell'industria con decreto del 2 agosto
1996,  ha  revocato  la prosecuzione  dell'esercizio  provvisorio  di
impresa per le societa' sopra citate;
  Considerato che  in data  30 agosto 1996  al Ministero  del lavoro,
nell'ambito della procedura di cui  all'art. 47, comma 5, della legge
29  dicembre 1990,  n.  428, e'  stato stipulato  un  accordo per  la
cessione o  l'affitto dei complessi  aziendali di cui sopra,  come di
seguito specificato:
  a  Mandelli industrie  S.p.a.  il complesso  aziendale Mandelli  di
Piacenza (Mandelli in  A.S., Mandelli industriale in  A.S., Plasma in
A.S.,  Spring in  A.S.), nonche'  l'affitto d'azienda  della societa'
Mandelli 2 in A.S. di Avellino;
  a Pama S.r.l. il complesso aziendale  della societa' Fms in A.S. di
Rovereto;
  a  F.R.S.  S.p.a.,  il  complesso aziendale  della  societa'  Saimp
Sistemi in A.S. di Padova;
  Viste le  istanze presentate da  Mandelli industrie, da  F.R.S., da
Pama in data 16 settembre 1996;
  Considerato  che Mandelli  industrie, F.R.S.  e Pama  non hanno  le
caratteristiche di cui all'art. 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio
1991, n. 223;
  Visto il  decreto del 24  dicembre 1996 relativo  alla ripartizione
delle  ulteriori disponibilita'  del  Fondo per  l'occupazione ed  in
particolare  alla disponibilita'  di L.  63.306.978.725 da  destinare
alla erogazione  dei benefici previsti  dall'art. 4, comma  25, della
legge n. 608/1996;
  Visto  il decreto  direttoriale di  impegno della  somma di  cui al
capoverso precedente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
corrispondere:
  alla societa'  Mandelli industrie per 291  lavoratori del complesso
aziendale ex Mandelli di Piacenza, il cui rapporto di lavoro continua
ai sensi dell'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990;
  alla societa'  Mandelli industrie  per 36 lavoratori  del complesso
aziendale  ex Mandelli  2  di  Avellino, il  cui  rapporto di  lavoro
continua ai sensi dell'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990;
  alla societa' Pama per 130 unita' del complesso aziendale ex Fms di
Rovereto, il cui  rapporto di lavoro continua ai  sensi dell'art. 47,
comma 5, della legge n. 428/1990;
  alla  societa' F.R.S.  per 120  unita' del  complesso aziendale  ex
Saimps Sistemi Sistemi di Padova,  il cui rapporto di lavoro continua
ai sensi dell'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990;
  i benefici  previti dall'art.  8, comma 4,  dell'art. 25,  comma 9,
della legge 23 luglio 1991, n. 223.