IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto l'art. 70 del decreto  del Presidente della Repubblica del 24
luglio 1977, n. 616, concernente  il trasferimento alle regioni delle
funzioni  amministrative  relative   agli  interventi  conseguenti  a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto l'art.  14 della legge 15  ottobre 1981, n. 590,  che estende
alle regioni a statuto speciale e  alle province autonome di Trento e
Bolzano l'applicazione dell'art. 70  del decreto del Presidente della
Repubblica  24 luglio  1977, n.  616, nonche'  le disposizioni  della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista  la legge  14 febbraio  1992,  n. 185,  concernente la  nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto l'art. 2  della legge 18 luglio 1996, n.  380, di conversione
del decreto-legge 17 maggio 1996,  n. 273, che estende gli interventi
compensativi  del  Fondo  alle produzioni  non  assicurate  ancorche'
assicurabili;
  Visto l'art. 2, comma 2, della  legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda  al  Ministro  per  le politiche  agricole  la  dichiarazione
dell'esistenza  di eccezionale  calamita'  o avversita'  atmosferica,
attraverso  la   individuazione  dei   territori  danneggiati   e  le
provvidenze  da concedere  sulla base  delle specifiche  richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Vista  la richiesta  di declaratoria  della regione  Campania degli
eventi  calamitosi  di  seguito   indicati,  per  l'applicazione  nei
territori  danneggiati dalle  provvidenze del  Fondo di  solidarieta'
nazionale:
  piogge alluvionali dal  25 novembre 1996 al 15  dicembre 1996 nella
provincia di Salerno;
  piogge  alluvionali dal  9 gennaio  1997 al  10 gennaio  1997 nella
provincia di Salerno;
  piogge  alluvionali dal  9 gennaio  1997 al  11 gennaio  1997 nella
provincia di Benevento;
  Accertata  l'esistenza  del   carattere  eccezionale  degli  eventi
calamitosi  segnalati,   per  effetto  dei  danni   alle  produzioni,
strutture interaziendali;
                              Decreta:
  E' dichiarata  l'esistenza del  carattere eccezionale  degli eventi
calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto
dei danni alle produzioni, strutture interaziendali nei sottoelencati
territori   agricoli,  in   cui  possono   trovare  applicazione   le
specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:
  Benevento:  piogge alluvionali  dal 9  gennaio 1997  all'11 gennaio
1997,  provvidenze  di cui  all'art.  3,  comma  2, lettera  e),  nel
territorio dei comuni di Sant'Agata De' Goti;
  Salerno:
  piogge  alluvionali  dal 25  novembre  1996  al 15  dicembre  1996,
provvidenze di cui  all'art. 3, comma 2, lettere b),  c), d), e), nel
territorio  dei comuni  di Albanella,  Altavilla Silentina,  Auletta,
Battipaglia,  Capaccio,   Casal  Velino,   Castelcivita,  Castelnuovo
Cilento, Eboli,  Giungano, Petina, Pontecagnano  Faiano, Postiglione,
Roccadaspide, Sacco, Serre;
  piogge  alluvionali  dal  9  gennaio   1997  al  10  gennaio  1997,
provvidenze di  cui all'art. 3,  comma 2, lettera e),  nel territorio
dei  comuni di  Amalfi, Cetara,  Conca dei  Marini, Corbara,  Furore,
Maiori,  Minori, Positano,  Praiano, Ravello,  Sant'Egidio del  Monte
Albino, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 13 giugno 1997
                                                   Il Ministro: Pinto