Il Testo  unico in  materia bancaria e  creditizia ha  stabilito il
principio secondo cui l'attivita' bancaria e finanziaria e' riservata
a soggetti che rispondano a  taluni requisiti strutturali e assolvano
a specifici obblighi di registrazione.
  Alle  banche  l'ordinamento  riserva   l'attivita'  bancaria  e  la
raccolta  di fondi  rimborsabili fra  il pubblico;  l'intermediazione
finanziaria, nelle forme  indicate dall'art. 106 del  testo unico, e'
consentita ai soggetti iscritti  nell'elenco tenuto dal Ministero del
tesoro, che si avvale dell'UIC.
  Ulteriori riserve di attivita'  sono previste da altre disposizioni
di legge per i soggetti che operano in specifici segmenti del mercato
dei  valori  mobiliari e,  da  ultimo,  nell'attivita' di  mediazione
creditizia.
  La tutela del rispetto  delle riserve stabilite dall'ordinamento e'
affidata  a  meccanismi di  accertamento  e  sanzionatori propri  del
regime  penale, in  un  disegno unitario  di  contrasto del  fenomeno
dell'abusivismo nelle sue varie manifestazioni.
  L'art. 133 del  Testo unico vieta ai soggetti  diversi dalle banche
l'uso,  nella  denominazione o  in  qualsivoglia  segno distintivo  o
comunicazione rivolta al  pubblico, di termini che  possano trarre in
inganno  circa  la  legittimazione  allo  svolgimento  dell'attivita'
bancaria. Alla Banca d'Italia e'  demandato il compito di determinare
in  via generale  le ipotesi  in  cui, per  l'esistenza di  controlli
amministrativi  o  in base  a  elementi  di  fatto,  le parole  o  le
locuzioni riservate alle banche possono essere utilizzate da soggetti
diversi.
  Le allegate  istruzioni, da un  lato danno attuazione  all'art. 133
del  testo  unico in  materia  di  abuso di  denominazione  bancaria,
dall'altro definiscono alcune regole di comportamento a cui le banche
devono  attenersi  allo  scopo  di non  favorire  lo  svolgimento  di
attivita'   bancaria  e   finanziaria  da   parte  di   soggetti  non
autorizzati.
  In  particolare, in  deroga  al divieto  generale,  ai soggetti  di
natura  finanziaria  diversi  dalle banche,  sottoposti  a  controlli
amministrativi, e'  consentito l'uso di parole  e locuzioni riservate
tali da  non trarre in inganno  il pubblico in ordine  alle attivita'
che questi intermediari sono legittimati a svolgere. Analogamente, il
divieto non si applica in presenza di elementi di fatto che escludano
ogni  possibilita'  di  equivoco  sulla natura  non  bancaria  e  non
finanziaria del soggetto.
  Alle   banche  e'   richiesto   altresi'   di  prestare   un'attiva
collaborazione nell'azione di prevenzione e di contrasto dei fenomeni
di abusivismo,  anche segnalando  alla Banca d'Italia  le circostanze
indicative di  tali fenomeni.  Il diffondersi  di attivita'  e prassi
abusive puo' infatti produrre  effetti distorsivi sulla concorrenza e
costituire terreno  privilegiato per  diverse e  piu' gravi  forme di
patologia finanziaria.
  Le  presenti  istruzioni  danno  luogo a  una  nuova  versione  del
capitolo  II  e saranno  pubblicate  nella  Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.
                           ABUSIVISMO (1)
                              Sezione I
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
 1. Premessa.
  L'ordinamento ha fissato  il principio secondo il  quale i soggetti
che intendono  svolgere attivita' bancaria e  finanziaria sul mercato
devono  rispondere  a  taluni  requisiti strutturali  e  assolvere  a
specifici  obblighi di  registrazione.  Il regime  dei controlli  sui
diversi soggetti  si articola in  modo differenziato a  seconda della
tipologia  e  della  rilevanza  degli interessi  pubblici  sui  quali
l'attivita'  esercitata  ha  riflessi; risponde,  piu'  in  generale,
all'esigenza  di assicurare  un corretto  dispiegarsi dei  meccanismi
concorrenziali  e  una  adeguata  tutela  degli  utenti  dei  servizi
finanziari.
  Il Testo  unico delle  leggi in materia  bancaria e  creditizia (di
seguito   denominato   "T.U.")   riserva  alle   banche   l'esercizio
dell'attivita'  bancaria, definita  come  attivita'  di raccolta  del
risparmio e di esercizio del  credito; e' inoltre vietata ai soggetti
diversi dalle  banche la raccolta  del risparmio tra il  pubblico, se
non  nei   limiti  e  secondo   i  criteri  stabiliti   dal  Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio con propria delibera
emanata  a norma  dell'art.  11  del testo  unico.  Tale delibera  ha
confermato  l'illiceita'  della  raccolta  presso soci  da  parte  di
cooperative svolgenti attivita' finanziaria.
  Ai soggetti  diversi dalle banche  e' comunque vietata  la raccolta
con strumenti  a vista o  collegati all'emissione o alla  gestione di
mezzi di pagamento a spendibilita' generalizzata.
  Inoltre, l'art. 133 del testo unico vieta ai soggetti diversi dalle
banche l'uso, nella denominazione  o in qualsivoglia segno distintivo
o comunicazione  rivolta al pubblico, delle  parole "banca", "banco",
"credito", "risparmio" ovvero  di altre parole o  locuzioni, anche in
lingua straniera, idonee a trarre  in inganno circa la legittimazione
allo svolgimento dell'attivita' bancaria.
  Il medesimo articolo attribuisce alla  Banca d'Italia il compito di
determinare in  via generale  le ipotesi in  cui, per  l'esistenza di
controlli amministrativi o  in base a elementi di  fatto, le suddette
parole  o locuzioni  possono  essere utilizzate  da soggetti  diversi
dalle banche.  La disciplina  contenuta nelle presenti  Istruzioni si
propone di  evitare possibili  forme di  confusione nel  pubblico sui
soggetti  legittimati allo  svolgimento  dell'attivita' bancaria;  la
confusione e'  possibile in  modo particolare quando  le parole  o le
locuzioni riservate siano utilizzate da  societa' o enti che svolgono
attivita' finanziaria.
  La materia  e' sanzionata  penalmente dall'art.  133, comma  3, del
testo  unico;  la  norma  prevede  inoltre  il  reato  di  millantata
sottoposizione alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art.
107 del testo unico.
  Le disposizioni sull'abuso di  denominazione bancaria sono coerenti
con  l'obiettivo di  assicurare  una chiara  e corretta  informazione
sulla  natura  dei  diversi  intermediari che  offrono  operazioni  e
servizi finanziari.
  L'art. 106  del testo unico  prevede l'obbligo di iscrizione  in un
apposito  elenco  tenuto dal  Ministero  del  tesoro, che  si  avvale
dell'Ufficio italiano  dei cambi, per  i soggetti che  esercitano nei
confronti del pubblico le  attivita' di assunzione di partecipazioni,
concessione di  finanziamenti sotto  qualsiasi forma,  prestazione di
servizi  di pagamento  e  di intermediazione  in  cambi; delega  alla
normativa secondaria la specificazione  del contenuto delle attivita'
finanziarie  previste, nonche'  la definizione  delle caratteristiche
che esse devono  avere affinche' siano da  considerare esercitate nei
confronti  del pubblico  (2); precisa  che il  credito al  consumo si
considera  comunque effettuato  nei confronti  del pubblico  anche se
limitato all'ambito dei soci (3).
  Ulteriori riserve  sono stabilite  da altre  disposizioni normative
per  i soggetti  che  svolgono attivita'  di  investimento in  valori
mobiliari e attivita' di mediazione creditizia.
  La tutela  del rispetto  delle regole e'  affidata a  meccanismi di
accertamento e sanzionatori  propri del regime penale,  in un disegno
unitario di  contrasto del  fenomeno dell'abusivismo nelle  sue varie
manifestazioni.
  Inoltre, nell'ottica  di contrastare fenomeni di  usura che possono
essere ricondotti  a intermediari  finanziari abusivi,  una specifica
fattispecie  di reato  e' volta  a punire  coloro che  nell'esercizio
dell'attivita'   bancaria,  di   intermediazione  finanziaria   o  di
mediazione   creditizia  indirizzano   clienti  verso   soggetti  non
abilitati all'esercizio  dell'attivita' bancaria o  finanziaria (art.
16, comma 9, della legge 108/1996).
  Le banche prestano ogni possibile collaborazione alle Autorita' per
evitare il diffondersi  di attivita' e prassi  abusive; queste ultime
producono  effetti  distorsivi  sulla   concorrenza  e  sul  corretto
funzionamento del  mercato e  costituiscono terreno  privilegiato per
diverse  e  piu'  gravi  forme di  patologia  finanziaria,  quali  il
riciclaggio, la truffa e l'usura.
  (1) Capitolo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
  (2)  Il decreto  del  Ministero  del tesoro  del  6  luglio 1994  -
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 170  del 22 luglio 1994 - ha dato
attuazione a quanto  stabilito dal predetto art.  106 del testounico.
Con ulteriore decreto  del Ministro del tesoro emanato  in pari data,
in  attuazione dell'art.  113 del  testo unico,  sono state  altresi'
definite le  condizioni in presenza delle  quali sussiste l'esercizio
in via  prevalente, non nei  confronti del pubblico,  delle attivita'
finanziarie in questione.
  (3)  Gli elenchi,  generali  e speciale,dei  soggetti operanti  nel
settore  finanziario, previsti  dagli articoli  106 e  107 del  testo
unico, sono disponibili anche presso le filiali della banca d'Italia.
 2. Fonti normative
  La  materia e'  regolata  dalle seguenti  disposizioni del  decreto
legislativo  1 settembre  1993, n.  385 (testo  unico delle  leggi in
materia bancaria e creditizia):
  art. 133,  comma 1, che vieta  ai soggetti diversi dalle  banche di
utilizzare,  nella denominazione  o in  qualsiasi segno  distintivo o
comunicazione  rivolta  al  pubblico,  le  parole  "banca",  "banco",
"credito",  "risparmio" ovvero  altre  parole o  locuzioni, anche  in
lingua  straniera, idonee  a trarre  in inganno  sulla legittimazione
allo svolgimento dell'attivita' bancaria;
  art. 133, comma  2, che attribuisce alla Banca  d'Italia il compito
di  determinare in  via generale  le ipotesi  in cui  le parole  o le
locuzioni indicate nel  comma 1 del medesimo  articolo possono essere
utilizzate da  soggetti diversi dalle  banche, a condizione  che tali
soggetti siano sottoposti a  controlli amministrativi o che ricorrano
elementi  di fatto  tali da  escludere che  il pubblico  possa essere
tratto in inganno sulla natura dell'attivita' svolta.
  Si richiamano inoltre le seguenti disposizioni rilevanti in materia
di abusivismo bancario e finanziario:
  art.  10,  comma  2,  del  testo unico,  che  riserva  alle  banche
l'esercizio dell'attivita' bancaria;
  art.  11, comma  2,  del testo  unico, che  vieta  la raccolta  del
risparmio tra il pubblico ai soggetti diversi dalle banche;
  art. 11, commi  3, 4, lett. c),  d), dbis), e), f), e  5, del testo
unico, che definisce le deroghe  al divieto di raccolta del risparmio
fra il  pubblico e specifica che  nelle ipotesi di deroga  al divieto
sono comunque precluse  la raccolta di fondi a vista  e ogni forma di
raccolta  collegata  all'emissione  o   alla  gestione  di  mezzi  di
pagamento a spendibilita' generalizzata;
  delibera CICR del 3 marzo  1994, emanata in attuazione dell'art. 11
del T.U.;
  art. 106,  comma 1,  del testo unico,  che riserva  l'esercizio nei
confronti   del   pubblico   delle   attivita'   di   assunzione   di
partecipazioni,  di  concessione  di  finanziamenti  sotto  qualsiasi
forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in
cambi agli  intermediari finanziari  iscritti nell'elenco  tenuto dal
Ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi;
  art. 113, comma 1, del testo  unico, che riserva l'esercizio in via
prevalente, non nei confronti  del pubblico, delle attivita' indicate
nell'art. 106, comma 1, ai  soggetti iscritti in una sezione speciale
dell'elenco generale;
  art. 10, comma 6, della legge  23 marzo 1983, n. 77, che disciplina
l'attivita' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare;
  art. 2,  comma 1, del decreto  legislativo 23 luglio 1996,  n. 415,
che disciplina  l'esercizio dei  servizi di investimento  nel settore
dei valori mobiliari;
  art. 23, comma  4, del decreto legislativo 23 luglio  1996, n. 415,
che prevede l'albo dei promotori finanziari;
  art. 15, comma  2, del decreto legislativo 25 gennaio  1992, n. 84,
che disciplina  l'attivita' di  investimento in valori  mobiliari del
patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico di proprie azioni da
parte delle SICAV;
  art. 6, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, che disciplina
l'attivita'  di gestione  di fondi  comuni di  investimento mobiliare
chiusi;
  art.  10,  comma  4,  della  legge 25  gennaio  1994,  n.  86,  che
disciplina l'attivita'  di gestione  di fondi comuni  di investimento
immobiliare chiusi;
  art. 16, comma 7, della legge  7 marzo 1996, n. 108, che disciplina
l'attivita' di mediazione creditizia.
  Si rammenta che il Titolo  VIII del testo unico stabilisce sanzioni
di  natura penale  per la  violazione delle  riserve di  raccolta del
risparmio  tra il  pubblico,  di attivita'  bancaria  e di  attivita'
finanziaria,  per   l'abuso  di  denominazione  bancaria   e  per  la
millantata  sottoposizione alla  vigilanza  della  Banca d'Italia  ai
sensi dell'art. 107 del T.U.
  Anche gli altri provvedimenti  legislativi sopra indicati prevedono
specifiche sanzioni di natura penale per la violazione delle relative
riserve di attivita'.
 3. Definizioni.
   Ai fini della presente disciplina si definiscono:
  "banche autorizzate in Italia", le  banche italiane e le succursali
in Italia di  banche extracomunitarie (art. 1, comma 2,  lett. d) del
testo unico);
  "banca comunitaria", la banca  avente sede legale e amministrazione
centrale in  un medesimo Stato comunitario  diverso dall'Italia (art.
1, comma  2, lett. b),  del testo  unico) operante in  Italia tramite
succursale ovvero in regime di libera prestazione di servizi;
  "capogruppo", la  capogruppo di  un gruppo bancario,  come definita
nel capitolo LII delle Istruzioni di vigilanza;
  "enti   previdenziali  vigilati",   gli  enti   gestori  di   forme
pensionistiche  obbligatorie, nonche'  i fondi  pensione disciplinati
dal  decreto  legislativo  21  aprile   1993,  n.  124  e  successive
modificazioni e integrazioni;
  "impresa  di investimento  comunitaria",  l'impresa, come  definita
dall'art. 1,  comma 5,  lett. e), del  decreto legislativo  23 luglio
1996, n. 415;
  "impresa   di  investimento   extracomunitaria",  l'impresa,   come
definita dall'art. 1,  comma 5, lett. f), del  decreto legislativo 23
luglio 1996, n. 415;
  "intermediari  finanziari  italiani", gli  intermediari  finanziari
vigilati  e  le  altre   societa'  finanziarie  iscritte  nell'elenco
generale previsto dall'art. 106 del T.U.;
  "intermediari finanziari  vigilati", societa'  finanziarie iscritte
nell'elenco  speciale  dell'art. 107  del  testo  unico, societa'  di
gestione di fondi comuni mobiliari aperti disciplinate dalla legge 23
marzo  1983,  n.  77,  societa' di  intermediazione  mobiliare  (SIM)
disciplinate dal decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, societa'
fiduciarie   disciplinate  dall'art.   60,  comma   4,  del   decreto
legislativo  23  luglio 1996,  n.  415,  societa' di  investimento  a
capitale variabile  disciplinate dal  decreto legislativo  25 gennaio
1992, n.  84, societa' di  gestione di fondi comuni  mobiliari chiusi
disciplinate dalla legge 14 agosto 1993, n. 344, societa' di gestione
di  fondi  comuni  immobiliari  chiusi disciplinate  dalla  legge  25
gennaio 1994, n. 86;
  "societa' appartenenti a un  gruppo bancario", le societa' iscritte
all'albo dell'art. 64 del testo unico;
  "societa' finanziaria  capogruppo", la societa'  finanziaria avente
sede legale in Italia capogruppo di un gruppo bancario, come definita
dall'art. 61 del testo unico.
 4. Destinatari della disciplina.
  La disciplina in  materia di abuso di  denominazione bancaria (cfr.
successiva sez. II) e' indirizzata ai soggetti operanti in Italia.
  Le indicazioni  operative contenute nella sezione  III del presente
capitolo sono  indirizzate alle capogruppo e  alle banche autorizzate
in  Italia;  al  fine  di   contribuire  ad  assicurare  il  regolare
funzionamento del mercato, tali regole si applicano anche alle banche
comunitarie che operano in Italia in regime di mutuo riconoscimento.
                             Sezione II
                   ABUSO DI DENOMINAZIONE BANCARIA
 1. Disciplina.
   1.1. Riserva di denominazione bancaria.
  L'uso delle parole e delle  locuzioni indicate nell'art. 133, comma
1, del testo  unico, e' riservato alle banche  autorizzate in Italia,
alle banche comunitarie e  alle banche extracomunitarie autorizzate a
operare  in  Italia  in  regime   di  prestazione  di  servizi  senza
stabilimento.
  Ai  soggetti diversi  dalle banche  e' vietato  l'uso delle  parole
"banca",  "banco", "credito",  "risparmio" ovvero  di altre  parole o
locuzioni,  anche in  lingua straniera,  idonee a  trarre in  inganno
sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' bancaria.
  Il divieto comprende sigle  o abbreviazioni abitualmente utilizzati
dalle banche  (quali "popolare",  "cassa", "risp"  ecc.) e  i termini
relativi  alle   operazioni  tipiche  bancarie   ("depositi",  "conti
correnti"  ecc.); si  estende anche  a termini  analoghi espressi  in
lingua straniera.
  Il divieto  riguarda la  denominazione sociale  e ogni  altro segno
distintivo,  e  concerne  anche  ogni   forma  di  pubblicita'  o  di
comunicazione rivolta al pubblico.
  1.2. Ipotesi  di uso legittimo  delle parole o  locuzioni riservate
per l'esistenza di controlli amministrativi.
  In  considerazione dell'esistenza  di controlli  amministrativi, ai
seguenti soggetti e' consentito l'uso  delle parole e delle locuzioni
oggetto di riserva, con i vincoli per ciascuno indicati:
  a)  societa' finanziaria  capogruppo:  l'uso delle  parole e  delle
locuzioni riservate  e' consentito a  condizione che le  stesse siano
coerenti con l'oggetto  sociale e, pertanto, idonee  a non ingenerare
confusione nel pubblico  in ordine alle attivita'  che possono essere
svolte dal soggetto; e'  inoltre consentito l'uso della denominazione
del gruppo;
  b)  societa'  appartenenti  a  un gruppo  bancario:  e'  consentito
esclusivamente l'uso della denominazione del gruppo di appartenenza;
  c) societa'  finanziarie estere ammesse al  mutuo riconoscimento ai
sensi dell'art.  18 del testo  unico ovvero controllate da  una banca
estera avente sede legale in  paesi appartenenti all'Unione europea o
in uno  dei paesi  membri del  Comitato di  Basilea per  la vigilanza
bancaria: e' consentito  mantenere la denominazione in  uso nel paese
di origine;
  d) intermediari finanziari vigilati ed enti previdenziali vigilati:
l'uso delle  parole e  locuzioni oggetto di  riserva e'  consentito a
condizione  che le  stesse siano  coerenti con  l'oggetto sociale  e,
pertanto, idonee a  non ingenerare confusione nel  pubblico in ordine
alle attivita' che possono essere svolte dal soggetto (1);
  e) intermediari finanziari italiani controllati da una banca estera
avente  sede in  paesi  appartenenti all'Unione  europea  o in  paesi
membri  del  Comitato  di  Basilea  per  la  vigilanza  bancaria:  e'
consentito  esclusivamente  l'uso  della  denominazione  della  banca
controllante, purche'  cio' non  ingeneri confusione nel  pubblico in
ordine alle attivita' che possono essere svolte dal soggetto;
  f) imprese di investimento  comunitarie: e' consentito mantenere la
denominazione in uso nel paese di origine;
  g)  imprese di  investimento  extracomunitarie  controllate da  una
banca  estera avente  sede  legale in  paesi appartenenti  all'Unione
europea o  in uno  dei paesi  membri del Comitato  di Basilea  per la
vigilanza bancaria:  e' consentito mantenere la  denominazione in uso
nel paese di origine;
  h) altre  imprese di  investimento extracomunitarie:  e' consentito
mantenere la denominazione  in uso nel paese di  origine a condizione
che la stessa sia coerente  con l'oggetto sociale e, pertanto, idonea
a non ingenerare confusione nel pubblico in ordine alle attivita' che
possono essere svolte dal soggetto (1);
  i) enti conferenti previsti dal  Titolo III del decreto legislativo
del 20 novembre 1990 n.  356: possono utilizzare una denominazione in
cui e'  compresa quella  della banca pubblica  originaria, sempreche'
sia specificata la natura del soggetto.
  1.3. Ipotesi di uso legittimo delle parole o locuzioni riservate in
base a elementi di fatto.
  I soggetti  che non  svolgono alcun  tipo di  attivita' finanziaria
possono utilizzare parole o  locuzioni ricomprese nel divieto purche'
accompagnate  da  espressioni  che  escludano  ogni  possibilita'  di
equivoco  sulla  natura delle  attivita'  esercitate:  ad esempio  in
presenza  di  espliciti  riferimenti  ad  attivita'  non  finanziarie
(attivita' nel settore sanitario,  dell'informatica, del commercio al
minuto,  delle   offerte  di  lavoro,   ecc.)  o  ad   attivita'  non
imprenditoriali (associative, sportive, di beneficenza, ecc.).
  (1) Resta pertanto escluso la  possibilita' di utilizzare le parole
"banca", "banco" "popolare", "depositi".
                             Sezione III
             ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITA' DI RACCOLTA
                DEL RISPARMIO, DI ATTIVITA' BANCARIA
                     E DI ATTIVITA' FINANZIARIA
 Indicazioni operative.
  Le banche e  le capogruppo prestano la  propria collaborazione alle
Autorita' nell'azione  di contrasto dei fenomeni  di abusiva raccolta
di  risparmio,   abusiva  attivita'  bancaria  e   abusiva  attivita'
finanziaria; a tal fine evitano di intrattenere rapporti con soggetti
non autorizzati allo svolgimento di tali attivita' (1).
  Qualora  le  banche  e  le   capogruppo  vengano  a  conoscenza  di
circostanze indicative  di ipotesi  di abusivismo, ne  danno comunque
comunicazione  alla  Banca  d'Italia  rassegnando  ogni  informazione
disponibile, in  considerazione degli  effetti distorsivi  che questi
fenomeni possono  determinare sul corretto funzionamento  dei mercati
finanziari e sulla concorrenza (2).
  In particolare,  qualora il  cliente sia  una societa'  che risulta
esercitare  attivita' di  finanziamento,  le banche  e le  capogruppo
verificano che  sia iscritto nell'elenco generale  degli intermediari
finanziari.
  Specifica cura va riposta in sede di negoziazione degli assegni; e'
indispensabile verificare  con immediatezza,  nei casi dubbi,  che il
soggetto trassato  sia effettivamente una banca  autorizzata, al fine
di  evitare  un sostegno  inconsapevole  ad  operazioni illecite  che
potrebbero determinare danni per l'intermediario (3).
  Qualora vengano presentati assegni  tratti su soggetti non bancari,
anche se soltanto per il "dopo incasso", le banche, per consentire la
divulgazione dell'informazione  nei confronti del  sistema, segnalano
tempestivamente  i  casi   all'Associazione  Bancaria  Italiana  (4),
allegando copia dei titoli, e comunicano altresi' alla Banca d'Italia
l'avvenuta  segnalazione.  Analoghe   iniziative  vanno  assunte  con
riguardo a  libretti di risparmio,  certificati di deposito  e titoli
similari emessi da soggetti non bancari.
  Le  banche  forniscono  specifiche disposizioni  al  personale  per
divulgare la fattispecie  di reato introdotta dall'art.  16, comma 9,
della    legge   n. 108/1996,   al fine  di  prevenire  in ogni  modo
comportamenti che, oltre a determinare possibili conseguenze sotto il
profilo  della responsabilita'  personale,  possono compromettere  la
reputazione delle banche medesime.
  Nel  quadro  dei  rapporti   con  la  clientela,  gli  intermediari
svolgono,   ove   se   ne   ravvisi   l'opportunita',   un'opera   di
sensibilizzazione  per segnalare  i  rischi insiti  nel rivolgersi  a
soggetti non autorizzati per effettuare operazioni finanziarie.
            (1) Si rammenta che l'art. 16, comma  7,  della  legge  7
          marzo  1996,n.    108,    ha  introdotto    l'obbligo    di
          iscrizione    in    apposito  albo    per  chiunque  svolge
          l'attivita' di mediazione creditizia.
            (2)  Tale comunicazione   va effettuata anche nel caso in
          cui si sia provveduto    a  inoltrare    alla    competente
          autorita' la  segnalazione prevista dall'art. 3 della legge
          5 luglio 1991, n. 197.
            (3)    Cfr.  anche   capitolo XXXI,   paragrafo 5,  delle
          istruzioni  di vigilanza.
            (4)  Le banche   di   credito cooperativo   inoltrano  le
          segnalazioni anche alla propria federazione nazionale.