Il Testo unico in materia bancaria e creditizia ha stabilito il principio secondo cui l'attivita' bancaria e finanziaria e' riservata a soggetti che rispondano a taluni requisiti strutturali e assolvano a specifici obblighi di registrazione. Alle banche l'ordinamento riserva l'attivita' bancaria e la raccolta di fondi rimborsabili fra il pubblico; l'intermediazione finanziaria, nelle forme indicate dall'art. 106 del testo unico, e' consentita ai soggetti iscritti nell'elenco tenuto dal Ministero del tesoro, che si avvale dell'UIC. Ulteriori riserve di attivita' sono previste da altre disposizioni di legge per i soggetti che operano in specifici segmenti del mercato dei valori mobiliari e, da ultimo, nell'attivita' di mediazione creditizia. La tutela del rispetto delle riserve stabilite dall'ordinamento e' affidata a meccanismi di accertamento e sanzionatori propri del regime penale, in un disegno unitario di contrasto del fenomeno dell'abusivismo nelle sue varie manifestazioni. L'art. 133 del Testo unico vieta ai soggetti diversi dalle banche l'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, di termini che possano trarre in inganno circa la legittimazione allo svolgimento dell'attivita' bancaria. Alla Banca d'Italia e' demandato il compito di determinare in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le parole o le locuzioni riservate alle banche possono essere utilizzate da soggetti diversi. Le allegate istruzioni, da un lato danno attuazione all'art. 133 del testo unico in materia di abuso di denominazione bancaria, dall'altro definiscono alcune regole di comportamento a cui le banche devono attenersi allo scopo di non favorire lo svolgimento di attivita' bancaria e finanziaria da parte di soggetti non autorizzati. In particolare, in deroga al divieto generale, ai soggetti di natura finanziaria diversi dalle banche, sottoposti a controlli amministrativi, e' consentito l'uso di parole e locuzioni riservate tali da non trarre in inganno il pubblico in ordine alle attivita' che questi intermediari sono legittimati a svolgere. Analogamente, il divieto non si applica in presenza di elementi di fatto che escludano ogni possibilita' di equivoco sulla natura non bancaria e non finanziaria del soggetto. Alle banche e' richiesto altresi' di prestare un'attiva collaborazione nell'azione di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di abusivismo, anche segnalando alla Banca d'Italia le circostanze indicative di tali fenomeni. Il diffondersi di attivita' e prassi abusive puo' infatti produrre effetti distorsivi sulla concorrenza e costituire terreno privilegiato per diverse e piu' gravi forme di patologia finanziaria. Le presenti istruzioni danno luogo a una nuova versione del capitolo II e saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. ABUSIVISMO (1) Sezione I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa. L'ordinamento ha fissato il principio secondo il quale i soggetti che intendono svolgere attivita' bancaria e finanziaria sul mercato devono rispondere a taluni requisiti strutturali e assolvere a specifici obblighi di registrazione. Il regime dei controlli sui diversi soggetti si articola in modo differenziato a seconda della tipologia e della rilevanza degli interessi pubblici sui quali l'attivita' esercitata ha riflessi; risponde, piu' in generale, all'esigenza di assicurare un corretto dispiegarsi dei meccanismi concorrenziali e una adeguata tutela degli utenti dei servizi finanziari. Il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito denominato "T.U.") riserva alle banche l'esercizio dell'attivita' bancaria, definita come attivita' di raccolta del risparmio e di esercizio del credito; e' inoltre vietata ai soggetti diversi dalle banche la raccolta del risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio con propria delibera emanata a norma dell'art. 11 del testo unico. Tale delibera ha confermato l'illiceita' della raccolta presso soci da parte di cooperative svolgenti attivita' finanziaria. Ai soggetti diversi dalle banche e' comunque vietata la raccolta con strumenti a vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilita' generalizzata. Inoltre, l'art. 133 del testo unico vieta ai soggetti diversi dalle banche l'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "banca", "banco", "credito", "risparmio" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno circa la legittimazione allo svolgimento dell'attivita' bancaria. Il medesimo articolo attribuisce alla Banca d'Italia il compito di determinare in via generale le ipotesi in cui, per l'esistenza di controlli amministrativi o in base a elementi di fatto, le suddette parole o locuzioni possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche. La disciplina contenuta nelle presenti Istruzioni si propone di evitare possibili forme di confusione nel pubblico sui soggetti legittimati allo svolgimento dell'attivita' bancaria; la confusione e' possibile in modo particolare quando le parole o le locuzioni riservate siano utilizzate da societa' o enti che svolgono attivita' finanziaria. La materia e' sanzionata penalmente dall'art. 133, comma 3, del testo unico; la norma prevede inoltre il reato di millantata sottoposizione alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del testo unico. Le disposizioni sull'abuso di denominazione bancaria sono coerenti con l'obiettivo di assicurare una chiara e corretta informazione sulla natura dei diversi intermediari che offrono operazioni e servizi finanziari. L'art. 106 del testo unico prevede l'obbligo di iscrizione in un apposito elenco tenuto dal Ministero del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi, per i soggetti che esercitano nei confronti del pubblico le attivita' di assunzione di partecipazioni, concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi; delega alla normativa secondaria la specificazione del contenuto delle attivita' finanziarie previste, nonche' la definizione delle caratteristiche che esse devono avere affinche' siano da considerare esercitate nei confronti del pubblico (2); precisa che il credito al consumo si considera comunque effettuato nei confronti del pubblico anche se limitato all'ambito dei soci (3). Ulteriori riserve sono stabilite da altre disposizioni normative per i soggetti che svolgono attivita' di investimento in valori mobiliari e attivita' di mediazione creditizia. La tutela del rispetto delle regole e' affidata a meccanismi di accertamento e sanzionatori propri del regime penale, in un disegno unitario di contrasto del fenomeno dell'abusivismo nelle sue varie manifestazioni. Inoltre, nell'ottica di contrastare fenomeni di usura che possono essere ricondotti a intermediari finanziari abusivi, una specifica fattispecie di reato e' volta a punire coloro che nell'esercizio dell'attivita' bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia indirizzano clienti verso soggetti non abilitati all'esercizio dell'attivita' bancaria o finanziaria (art. 16, comma 9, della legge 108/1996). Le banche prestano ogni possibile collaborazione alle Autorita' per evitare il diffondersi di attivita' e prassi abusive; queste ultime producono effetti distorsivi sulla concorrenza e sul corretto funzionamento del mercato e costituiscono terreno privilegiato per diverse e piu' gravi forme di patologia finanziaria, quali il riciclaggio, la truffa e l'usura. (1) Capitolo pubblicato in Gazzetta Ufficiale. (2) Il decreto del Ministero del tesoro del 6 luglio 1994 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 1994 - ha dato attuazione a quanto stabilito dal predetto art. 106 del testounico. Con ulteriore decreto del Ministro del tesoro emanato in pari data, in attuazione dell'art. 113 del testo unico, sono state altresi' definite le condizioni in presenza delle quali sussiste l'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attivita' finanziarie in questione. (3) Gli elenchi, generali e speciale,dei soggetti operanti nel settore finanziario, previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico, sono disponibili anche presso le filiali della banca d'Italia. 2. Fonti normative La materia e' regolata dalle seguenti disposizioni del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia): art. 133, comma 1, che vieta ai soggetti diversi dalle banche di utilizzare, nella denominazione o in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, le parole "banca", "banco", "credito", "risparmio" ovvero altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' bancaria; art. 133, comma 2, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di determinare in via generale le ipotesi in cui le parole o le locuzioni indicate nel comma 1 del medesimo articolo possono essere utilizzate da soggetti diversi dalle banche, a condizione che tali soggetti siano sottoposti a controlli amministrativi o che ricorrano elementi di fatto tali da escludere che il pubblico possa essere tratto in inganno sulla natura dell'attivita' svolta. Si richiamano inoltre le seguenti disposizioni rilevanti in materia di abusivismo bancario e finanziario: art. 10, comma 2, del testo unico, che riserva alle banche l'esercizio dell'attivita' bancaria; art. 11, comma 2, del testo unico, che vieta la raccolta del risparmio tra il pubblico ai soggetti diversi dalle banche; art. 11, commi 3, 4, lett. c), d), dbis), e), f), e 5, del testo unico, che definisce le deroghe al divieto di raccolta del risparmio fra il pubblico e specifica che nelle ipotesi di deroga al divieto sono comunque precluse la raccolta di fondi a vista e ogni forma di raccolta collegata all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilita' generalizzata; delibera CICR del 3 marzo 1994, emanata in attuazione dell'art. 11 del T.U.; art. 106, comma 1, del testo unico, che riserva l'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano dei cambi; art. 113, comma 1, del testo unico, che riserva l'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attivita' indicate nell'art. 106, comma 1, ai soggetti iscritti in una sezione speciale dell'elenco generale; art. 10, comma 6, della legge 23 marzo 1983, n. 77, che disciplina l'attivita' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare; art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che disciplina l'esercizio dei servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari; art. 23, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che prevede l'albo dei promotori finanziari; art. 15, comma 2, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, che disciplina l'attivita' di investimento in valori mobiliari del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico di proprie azioni da parte delle SICAV; art. 6, comma 4, della legge 14 agosto 1993, n. 344, che disciplina l'attivita' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi; art. 10, comma 4, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, che disciplina l'attivita' di gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi; art. 16, comma 7, della legge 7 marzo 1996, n. 108, che disciplina l'attivita' di mediazione creditizia. Si rammenta che il Titolo VIII del testo unico stabilisce sanzioni di natura penale per la violazione delle riserve di raccolta del risparmio tra il pubblico, di attivita' bancaria e di attivita' finanziaria, per l'abuso di denominazione bancaria e per la millantata sottoposizione alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del T.U. Anche gli altri provvedimenti legislativi sopra indicati prevedono specifiche sanzioni di natura penale per la violazione delle relative riserve di attivita'. 3. Definizioni. Ai fini della presente disciplina si definiscono: "banche autorizzate in Italia", le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie (art. 1, comma 2, lett. d) del testo unico); "banca comunitaria", la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia (art. 1, comma 2, lett. b), del testo unico) operante in Italia tramite succursale ovvero in regime di libera prestazione di servizi; "capogruppo", la capogruppo di un gruppo bancario, come definita nel capitolo LII delle Istruzioni di vigilanza; "enti previdenziali vigilati", gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, nonche' i fondi pensione disciplinati dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni; "impresa di investimento comunitaria", l'impresa, come definita dall'art. 1, comma 5, lett. e), del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; "impresa di investimento extracomunitaria", l'impresa, come definita dall'art. 1, comma 5, lett. f), del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; "intermediari finanziari italiani", gli intermediari finanziari vigilati e le altre societa' finanziarie iscritte nell'elenco generale previsto dall'art. 106 del T.U.; "intermediari finanziari vigilati", societa' finanziarie iscritte nell'elenco speciale dell'art. 107 del testo unico, societa' di gestione di fondi comuni mobiliari aperti disciplinate dalla legge 23 marzo 1983, n. 77, societa' di intermediazione mobiliare (SIM) disciplinate dal decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, societa' fiduciarie disciplinate dall'art. 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, societa' di investimento a capitale variabile disciplinate dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, societa' di gestione di fondi comuni mobiliari chiusi disciplinate dalla legge 14 agosto 1993, n. 344, societa' di gestione di fondi comuni immobiliari chiusi disciplinate dalla legge 25 gennaio 1994, n. 86; "societa' appartenenti a un gruppo bancario", le societa' iscritte all'albo dell'art. 64 del testo unico; "societa' finanziaria capogruppo", la societa' finanziaria avente sede legale in Italia capogruppo di un gruppo bancario, come definita dall'art. 61 del testo unico. 4. Destinatari della disciplina. La disciplina in materia di abuso di denominazione bancaria (cfr. successiva sez. II) e' indirizzata ai soggetti operanti in Italia. Le indicazioni operative contenute nella sezione III del presente capitolo sono indirizzate alle capogruppo e alle banche autorizzate in Italia; al fine di contribuire ad assicurare il regolare funzionamento del mercato, tali regole si applicano anche alle banche comunitarie che operano in Italia in regime di mutuo riconoscimento. Sezione II ABUSO DI DENOMINAZIONE BANCARIA 1. Disciplina. 1.1. Riserva di denominazione bancaria. L'uso delle parole e delle locuzioni indicate nell'art. 133, comma 1, del testo unico, e' riservato alle banche autorizzate in Italia, alle banche comunitarie e alle banche extracomunitarie autorizzate a operare in Italia in regime di prestazione di servizi senza stabilimento. Ai soggetti diversi dalle banche e' vietato l'uso delle parole "banca", "banco", "credito", "risparmio" ovvero di altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera, idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo svolgimento dell'attivita' bancaria. Il divieto comprende sigle o abbreviazioni abitualmente utilizzati dalle banche (quali "popolare", "cassa", "risp" ecc.) e i termini relativi alle operazioni tipiche bancarie ("depositi", "conti correnti" ecc.); si estende anche a termini analoghi espressi in lingua straniera. Il divieto riguarda la denominazione sociale e ogni altro segno distintivo, e concerne anche ogni forma di pubblicita' o di comunicazione rivolta al pubblico. 1.2. Ipotesi di uso legittimo delle parole o locuzioni riservate per l'esistenza di controlli amministrativi. In considerazione dell'esistenza di controlli amministrativi, ai seguenti soggetti e' consentito l'uso delle parole e delle locuzioni oggetto di riserva, con i vincoli per ciascuno indicati: a) societa' finanziaria capogruppo: l'uso delle parole e delle locuzioni riservate e' consentito a condizione che le stesse siano coerenti con l'oggetto sociale e, pertanto, idonee a non ingenerare confusione nel pubblico in ordine alle attivita' che possono essere svolte dal soggetto; e' inoltre consentito l'uso della denominazione del gruppo; b) societa' appartenenti a un gruppo bancario: e' consentito esclusivamente l'uso della denominazione del gruppo di appartenenza; c) societa' finanziarie estere ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'art. 18 del testo unico ovvero controllate da una banca estera avente sede legale in paesi appartenenti all'Unione europea o in uno dei paesi membri del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria: e' consentito mantenere la denominazione in uso nel paese di origine; d) intermediari finanziari vigilati ed enti previdenziali vigilati: l'uso delle parole e locuzioni oggetto di riserva e' consentito a condizione che le stesse siano coerenti con l'oggetto sociale e, pertanto, idonee a non ingenerare confusione nel pubblico in ordine alle attivita' che possono essere svolte dal soggetto (1); e) intermediari finanziari italiani controllati da una banca estera avente sede in paesi appartenenti all'Unione europea o in paesi membri del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria: e' consentito esclusivamente l'uso della denominazione della banca controllante, purche' cio' non ingeneri confusione nel pubblico in ordine alle attivita' che possono essere svolte dal soggetto; f) imprese di investimento comunitarie: e' consentito mantenere la denominazione in uso nel paese di origine; g) imprese di investimento extracomunitarie controllate da una banca estera avente sede legale in paesi appartenenti all'Unione europea o in uno dei paesi membri del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria: e' consentito mantenere la denominazione in uso nel paese di origine; h) altre imprese di investimento extracomunitarie: e' consentito mantenere la denominazione in uso nel paese di origine a condizione che la stessa sia coerente con l'oggetto sociale e, pertanto, idonea a non ingenerare confusione nel pubblico in ordine alle attivita' che possono essere svolte dal soggetto (1); i) enti conferenti previsti dal Titolo III del decreto legislativo del 20 novembre 1990 n. 356: possono utilizzare una denominazione in cui e' compresa quella della banca pubblica originaria, sempreche' sia specificata la natura del soggetto. 1.3. Ipotesi di uso legittimo delle parole o locuzioni riservate in base a elementi di fatto. I soggetti che non svolgono alcun tipo di attivita' finanziaria possono utilizzare parole o locuzioni ricomprese nel divieto purche' accompagnate da espressioni che escludano ogni possibilita' di equivoco sulla natura delle attivita' esercitate: ad esempio in presenza di espliciti riferimenti ad attivita' non finanziarie (attivita' nel settore sanitario, dell'informatica, del commercio al minuto, delle offerte di lavoro, ecc.) o ad attivita' non imprenditoriali (associative, sportive, di beneficenza, ecc.). (1) Resta pertanto escluso la possibilita' di utilizzare le parole "banca", "banco" "popolare", "depositi". Sezione III ESERCIZIO ABUSIVO DI ATTIVITA' DI RACCOLTA DEL RISPARMIO, DI ATTIVITA' BANCARIA E DI ATTIVITA' FINANZIARIA Indicazioni operative. Le banche e le capogruppo prestano la propria collaborazione alle Autorita' nell'azione di contrasto dei fenomeni di abusiva raccolta di risparmio, abusiva attivita' bancaria e abusiva attivita' finanziaria; a tal fine evitano di intrattenere rapporti con soggetti non autorizzati allo svolgimento di tali attivita' (1). Qualora le banche e le capogruppo vengano a conoscenza di circostanze indicative di ipotesi di abusivismo, ne danno comunque comunicazione alla Banca d'Italia rassegnando ogni informazione disponibile, in considerazione degli effetti distorsivi che questi fenomeni possono determinare sul corretto funzionamento dei mercati finanziari e sulla concorrenza (2). In particolare, qualora il cliente sia una societa' che risulta esercitare attivita' di finanziamento, le banche e le capogruppo verificano che sia iscritto nell'elenco generale degli intermediari finanziari. Specifica cura va riposta in sede di negoziazione degli assegni; e' indispensabile verificare con immediatezza, nei casi dubbi, che il soggetto trassato sia effettivamente una banca autorizzata, al fine di evitare un sostegno inconsapevole ad operazioni illecite che potrebbero determinare danni per l'intermediario (3). Qualora vengano presentati assegni tratti su soggetti non bancari, anche se soltanto per il "dopo incasso", le banche, per consentire la divulgazione dell'informazione nei confronti del sistema, segnalano tempestivamente i casi all'Associazione Bancaria Italiana (4), allegando copia dei titoli, e comunicano altresi' alla Banca d'Italia l'avvenuta segnalazione. Analoghe iniziative vanno assunte con riguardo a libretti di risparmio, certificati di deposito e titoli similari emessi da soggetti non bancari. Le banche forniscono specifiche disposizioni al personale per divulgare la fattispecie di reato introdotta dall'art. 16, comma 9, della legge n. 108/1996, al fine di prevenire in ogni modo comportamenti che, oltre a determinare possibili conseguenze sotto il profilo della responsabilita' personale, possono compromettere la reputazione delle banche medesime. Nel quadro dei rapporti con la clientela, gli intermediari svolgono, ove se ne ravvisi l'opportunita', un'opera di sensibilizzazione per segnalare i rischi insiti nel rivolgersi a soggetti non autorizzati per effettuare operazioni finanziarie. (1) Si rammenta che l'art. 16, comma 7, della legge 7 marzo 1996,n. 108, ha introdotto l'obbligo di iscrizione in apposito albo per chiunque svolge l'attivita' di mediazione creditizia. (2) Tale comunicazione va effettuata anche nel caso in cui si sia provveduto a inoltrare alla competente autorita' la segnalazione prevista dall'art. 3 della legge 5 luglio 1991, n. 197. (3) Cfr. anche capitolo XXXI, paragrafo 5, delle istruzioni di vigilanza. (4) Le banche di credito cooperativo inoltrano le segnalazioni anche alla propria federazione nazionale.