Si informano gli operatori che  con decisione della commissione, in
corso di  perfezionamento, e' stato  approvato l'accordo in  forma di
scambio di  lettere tra la CECA  e la Federazione russa,  che proroga
l'accordo in  essere tra  le medesime parti  sul commercio  di alcuni
prodotti di acciaio  (e la cui scadenza  era originariamente prevista
al 30 giugno 1997)  per un ulteriore periodo di tre  mesi, sino al 30
settembre 1997.
  I limiti  quantitativi per il  periodo 1 gennaio-30  settembre 1997
sono  indicati in  allegato.  Detti limiti  equivalgono  a 10/12  dei
limiti  quantitativi della  Federazione russa  per il  1996 (compresi
determinati trasferimenti  tra gruppi  di prodotti  all'interno della
stessa categoria) e non incidono  sul livello dei limiti quantitativi
eventualmente concordati  per il  1997 con  la Federazione  russa nel
quadro di un nuovo accordo bilaterale, in corso di approntamento.
  Le licenze  di esportazione rilasciate dalla  Federazione russa nel
1997 in  conformita' del presente  scambio di lettere e  imputate sui
limiti  fissati in  allegato a  quest'ultimo saranno  considerate nei
limiti globali  stabiliti per il  1997 dal nuovo accordo,  non appena
questo entrera' in vigore.