Si informano gli operatori che con decisione della commissione, in corso di perfezionamento, e' stato approvato l'accordo in forma di scambio di lettere tra la CECA e la Federazione russa, che proroga l'accordo in essere tra le medesime parti sul commercio di alcuni prodotti di acciaio (e la cui scadenza era originariamente prevista al 30 giugno 1997) per un ulteriore periodo di tre mesi, sino al 30 settembre 1997. I limiti quantitativi per il periodo 1 gennaio-30 settembre 1997 sono indicati in allegato. Detti limiti equivalgono a 10/12 dei limiti quantitativi della Federazione russa per il 1996 (compresi determinati trasferimenti tra gruppi di prodotti all'interno della stessa categoria) e non incidono sul livello dei limiti quantitativi eventualmente concordati per il 1997 con la Federazione russa nel quadro di un nuovo accordo bilaterale, in corso di approntamento. Le licenze di esportazione rilasciate dalla Federazione russa nel 1997 in conformita' del presente scambio di lettere e imputate sui limiti fissati in allegato a quest'ultimo saranno considerate nei limiti globali stabiliti per il 1997 dal nuovo accordo, non appena questo entrera' in vigore.