IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 1997, con la quale, in considerazione del diffondersi di comportamenti anomali e di messaggi pubblicitari non corretti, in mancanza di una specifica disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita, e' stato disposto il temporaneo divieto di ogni forma di remunerazione diretta o indiretta, immediata o differita, in denaro od in qualsiasi altra forma, per la cessione di gameti, embrioni o, comunque, di materiale genetico, nonche' di ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata a tale cessione e di ogni altra forma di incitamento all'offerta del predetto materiale e di diffusione di messaggi recanti tale offerta; Vista la propria ordinanza del 4 giugno 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997, che, nel prorogare di altri 90 giorni l'efficacia della propria ordinanza del 5 marzo 1997, ha introdotto, in attesa della disciplina legislativa, il divieto della pratica di tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei centri che non hanno ottemperato all'obbligo di comunicazione; Ritenuto opportuno far coincidere i termini di scadenza di cui all'art. 3 della propria ordinanza del 5 marzo 1997 con i termini di efficacia della stessa, avuto riguardo anche alla circostanza che, per obiettive difficolta', alcuni centri, pubblici e privati, hanno comunque ottemperato all'obbligo di comunicazione, benche' oltre la data fissata, ma entro il 4 giugno 1997; Ordina: Art. 1. Agli effetti di quanto previsto dall'art. 2 dell'ordinanza 4 giugno 1997, richiamata nelle premesse, recante "Proroga dell'efficacia dell'ordinanza ministeriale 5 marzo 1997 concernente il divieto di commercializzazione e di pubblicita' di gameti ed embrioni umani", si considerano valide anche le comunicazioni che i centri, pubblici e privati, che praticano tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno inviato dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 3 della precedente ordinanza del 5 marzo 1997, purche' in data non successiva al 4 giugno 1997.