IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Vista  la propria  ordinanza  del 5  marzo  1997, pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  55  del  7 marzo  1997,  con  la  quale,  in
considerazione del diffondersi di comportamenti anomali e di messaggi
pubblicitari non corretti, in mancanza di una specifica disciplina in
materia di procreazione medicalmente  assistita, e' stato disposto il
temporaneo  divieto   di  ogni  forma  di   remunerazione  diretta  o
indiretta, immediata  o differita,  in denaro  od in  qualsiasi altra
forma, per la cessione di  gameti, embrioni o, comunque, di materiale
genetico,  nonche'  di  ogni  forma  di  intermediazione  commerciale
finalizzata  a tale  cessione e  di ogni  altra forma  di incitamento
all'offerta  del  predetto  materiale  e di  diffusione  di  messaggi
recanti tale offerta;
  Vista  la propria  ordinanza del  4 giugno  1997, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  n. 132 del 9  giugno 1997, che, nel  prorogare di
altri 90 giorni l'efficacia della propria ordinanza del 5 marzo 1997,
ha  introdotto, in  attesa della  disciplina legislativa,  il divieto
della pratica  di tecniche di procreazione  medicalmente assistita da
parte   dei  centri   che  non   hanno  ottemperato   all'obbligo  di
comunicazione;
  Ritenuto  opportuno far  coincidere i  termini di  scadenza di  cui
all'art. 3 della propria ordinanza del  5 marzo 1997 con i termini di
efficacia della  stessa, avuto  riguardo anche alla  circostanza che,
per obiettive  difficolta', alcuni centri, pubblici  e privati, hanno
comunque ottemperato  all'obbligo di comunicazione, benche'  oltre la
data fissata, ma entro il 4 giugno 1997;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  Agli effetti di quanto previsto dall'art. 2 dell'ordinanza 4 giugno
1997,  richiamata  nelle  premesse, recante  "Proroga  dell'efficacia
dell'ordinanza ministeriale  5 marzo  1997 concernente il  divieto di
commercializzazione e di pubblicita' di gameti ed embrioni umani", si
considerano valide  anche le comunicazioni  che i centri,  pubblici e
privati,   che  praticano   tecniche  di   procreazione  medicalmente
assistita  hanno  inviato  dopo  la  scadenza  del  termine  previsto
dall'art. 3 della  precedente ordinanza del 5 marzo  1997, purche' in
data non successiva al 4 giugno 1997.