IL GOVERNATORE
  Visti  gli articoli  28  e 30  del testo  unico  delle leggi  sugli
istituti di  emissione e sulla  circolazione dei biglietti  di banca,
approvato  con regio  decreto 28  aprile 1910,  n. 204,  e successive
modifiche;
  Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82;
  Visto l'art. 25  dello statuto della Banca  d'Italia, approvato con
regio decreto 11 giugno 1936,  n. 2067, e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto  il  proprio  provvedimento  21  gennaio  1997  (in  Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1997);
                              Dispone:
                               Art. 1.
  A  decorrere dal  30 giugno  1997 la  ragione sociale  dello sconto
presso la  Banca d'Italia e' variata  dal 6,75 per cento  al 6,25 per
cento.
  Per le  operazioni relative alle  cambiali agrarie emesse  ai sensi
dell'art. 43  del decreto  legislativo 1 settembre  1993, n.  385, la
ragione dello sconto presso la Banca d'Italia e' variata dal 5,50 per
cento al 4,75 per cento.