Testo del decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100 del 2 maggio 1997), coordinato con la legge di conversione 1 luglio 1997, n. 189 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CEE sulle comunicazioni mobili e personali". Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art.11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione del decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, salvo la rubrica dell'art. 2-bis, stampata con caratteri tondi. Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Attuazione della direttiva 96/2/CE 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decretolegge, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' adottato il regolamento per l'attuazione della direttiva 96/2/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE in materia di comunicazioni mobili e personali, prevedendo (( tra gli altri disposizioni ed indirizzi a garantire l'accesso al mercato secondo criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita' e l'uso di apparecchiature multistandard, )) la soppressione dei diritti esclusivi e speciali per la fornitura di detti servizi, l'abolizione di ogni restrizione per i gestori di comunicazioni mobili e personali ad installare proprie infrastrutture o ad impiegare infrastrutture fornite da terzi (( e ad utilizzare in comune le infrastrutture, gli impianti ed i siti, )) la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, l'adeguamento delle concessioni gia' assentite, secondo criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'. Lo schema di regolamento e' trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di esso sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, il regolamento e' emanato anche in mancanza di parere. 2. Il regolamento di cui al comma 1 puo' formare oggetto di un unico testo coordinato con le disposizioni da emanarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ed integrato con le norme occorrenti in materia di autorizzazioni generali e licenze individuali e di interconnessione, sulla base degli orientamenti gia' definiti in sede di Unione europea. 3. Con la medesima procedura (( di cui ai commi 1 e 2 )) possono essere apportate le correzioni, le modificazioni e le integrazioni eventualmente occorrenti, anche sulla base delle direttive europee nel frattempo emanate, per il completamento e l'aggiornamento della regolamentazione riguardante la completa liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni. Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, prrevia deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, resclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, qundo la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di ''regolamento'', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici del Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". - La direttiva n. 96/2/CE, che modifica la direttiva n. 90/388/CEE, in relazione alle comunicazioni mobili e personali, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 20 del 26 gennaio 1996 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 28 dell'11 aprile 1996 - 2 serie speciale. - La direttiva CEE n. 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 192 del 24 luglio 1970 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 75 del 24 settembre 1990 - 2 serie speciale. - Il comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 545/1996 (Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva delle telecomunicazioni), cosi' recita: "2. Su proposta del Minstro delle poste e delle telecomunicazioni, secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in applicazione dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dle presente decreto, i regolamenti per l'attuazione: a) della direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso di reti televisive via cavo per la fornitura di servizi di telecomunicazioni gia' liberalizzati; b) della direttiva 95/62/CE sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale; c) della direttiva 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni. Con i regolamenti di cui al presente comma si riconosce: la soppressione dei diritti esclusivi e speciali, il diritto di ciascuna impresa di svolgere servizi di telecomunicazioni e di istallare reti di telecomunicazioni, la sottoposizione delle imprese ad autorizzazione, salve le concessioni previste da legge. I regolamenti di cui al presente comma stabiliscono, secondo criteri di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita', condizioni, requisiti e procedure per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni, la loro durata, onerosita', obblighi di inteconnessione, di accesso e di fornitura del servizio universale. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro venti giorni dalla data di assegnazione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza del parere".