Testo del decreto-legge 1 maggio 1997, n. 115 (in Gazzetta  Ufficiale
   -  serie  generale  - n. 100 del 2 maggio 1997), coordinato con la
   legge di conversione 1 luglio  1997,  n.  189  (in  questa  stessa
   Gazzetta  Ufficiale  alla pag. 4), recante:  "Disposizioni urgenti
   per il recepimento della direttiva  96/2/CEE  sulle  comunicazioni
   mobili e personali".
Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi  dell'art.11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
del  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092,  nonche' dell'art.  10, comma  3, del  medesimo testo
unico, al solo  fine di facilitare la lettura  sia delle disposizioni
del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che  di quelle richiamate nel  decreto, trascritte nelle
note.  Restano   invariati  il   valore  e  l'efficacia   degli  atti
legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri  corsivi, salvo  la rubrica  dell'art. 2-bis,  stampata con
caratteri tondi.
  Sul terminale tali modifiche sono riportate tra i segni (( ... )).
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                 Attuazione della direttiva 96/2/CE
  1.  Entro  novanta giorni  dalla  data  di  entrata in  vigore  del
presente decretolegge, su  proposta del Ministro delle  poste e delle
telecomunicazioni, secondo le procedure  di cui all'articolo 17 della
legge  23  agosto  1988,  n.  400, e'  adottato  il  regolamento  per
l'attuazione  della  direttiva  96/2/CE, che  modifica  la  direttiva
90/388/CEE in materia di comunicazioni mobili e personali, prevedendo
(( tra gli  altri disposizioni ed indirizzi a  garantire l'accesso al
mercato   secondo   criteri   di   obiettivita',   trasparenza,   non
discriminazione  e   proporzionalita'  e  l'uso   di  apparecchiature
multistandard, ))  la soppressione  dei diritti esclusivi  e speciali
per la fornitura  di detti servizi, l'abolizione  di ogni restrizione
per  i gestori  di  comunicazioni mobili  e  personali ad  installare
proprie infrastrutture o ad impiegare infrastrutture fornite da terzi
(( e  ad utilizzare in  comune le  infrastrutture, gli impianti  ed i
siti,  ))   la  sottoposizione   delle  imprese   ad  autorizzazione,
l'adeguamento delle  concessioni gia'  assentite, secondo  criteri di
obiettivita', trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'. Lo
schema di  regolamento e'  trasmesso alla Camera  dei deputati  ed al
Senato della Repubblica perche' su  di esso sia espresso, entro venti
giorni  dalla  data  di  assegnazione, il  parere  delle  commissioni
competenti  per  materia. Decorso  tale  termine,  il regolamento  e'
emanato anche in mancanza di parere.
  2. Il  regolamento di  cui al  comma 1 puo'  formare oggetto  di un
unico  testo coordinato  con  le disposizioni  da  emanarsi ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, del  decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545,
convertito, con modificazioni, dalla legge  23 dicembre 1996, n. 650,
ed integrato  con le  norme occorrenti  in materia  di autorizzazioni
generali  e licenze  individuali  e di  interconnessione, sulla  base
degli orientamenti gia' definiti in sede di Unione europea.
  3. Con la  medesima procedura (( di  cui ai commi 1 e  2 )) possono
essere apportate  le correzioni,  le modificazioni e  le integrazioni
eventualmente occorrenti,  anche sulla  base delle  direttive europee
nel frattempo  emanate, per il completamento  e l'aggiornamento della
regolamentazione riguardante la completa liberalizzazione del settore
delle telecomunicazioni.
          Riferimenti normativi:
            -   Il   testo   dell'art.  17 della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita'  di    Governo   e   ordinamento
          della      Presidenza   del Consiglio dei   Ministri), come
          modificato  dall'art. 74 del  D.Lgs. 3 febbraio 1993,    n.
          29,  e dall'art.  13 della legge 15  marzo 1997, n.  59, e'
          il seguente:
            "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto  del  Presidente
          della  Repubblica,  prrevia deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio  di    Stato  che
          deve  pronunziarsi  entro novanta giorni   dalla richiesta,
          possono  essere emanati  i regolamenti  per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e
          dei    decreti  legislativi recanti   norme di   principio,
          resclusi  quelli    relativi  a  materie   riservate   alla
          competenza regionale;
            c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di
          leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non
          si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;
            d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge;
             e) (soppressa).
            2.      Con      decreto      del    Presidente     della
          Repubblica,    previa deliberazione   del  Consiglio    dei
          Ministri,   sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati i
          regolamenti  per la disciplina  delle materie, non  coperte
          da  riserva  assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
          per  le quali  le   leggi della   Repubblica,  autorizzando
          l'esercizio  della   potesta'  regolamentare  del  Governo,
          determinano  le  norme generali regolatrici  della  materia
          e  dispongono    l'abrogazione delle norme   vigenti,   con
          effetto    dall'entrata    in    vigore     delle     norme
          regolamentari.
            3.    Con decreto   ministeriale possono  essere adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di
          autorita'  sottordinate  al    Ministro,  qundo    la legge
          espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,
          per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando
          la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte
          della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed
          interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a
          quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono
          essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei
          Ministri prima della loro emanazione.
            4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare
          la    denominazione     di ''regolamento'',  sono  adottati
          previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti al  visto
          ed  alla registrazione della  Corte dei  conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.   L'organizzazione e la disciplina  degli uffici
          del Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i  Ministri  ed  i  Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale,  centrali e periferici, mediante diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali  e  loro organizzazione per funzioni omogenee e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali;
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
              d)  indicazione e revisione periodica della consistenza
          delle piante organiche;
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali".
            -  La  direttiva n. 96/2/CE, che modifica la direttiva n.
          90/388/CEE, in  relazione  alle  comunicazioni   mobili   e
          personali,   e'  stata pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          delle Comunita' europee  n. L 20 del 26   gennaio 1996    e
          ripubblicata    nella Gazzetta   Ufficiale della Repubblica
          italiana n. 28 dell'11 aprile 1996 - 2 serie speciale.
            - La   direttiva CEE    n.  90/388/CEE,    relativa  alla
          concorrenza  nei mercati dei  servizi di telecomunicazioni,
          e'   stata  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale    delle
          Comunita'    europee  n.  L    192 del   24 luglio 1970   e
          ripubblicata    nella      Gazzetta     Ufficiale     della
          Repubblica  italiana  n. 75 del 24 settembre 1990 - 2 serie
          speciale.
            -   Il   comma   2  dell'art.  1  del  D.L.  n.  545/1996
          (Disposizioni urgenti per     l'esercizio    dell'attivita'
          radiotelevisiva    delle telecomunicazioni), cosi'  recita:
          "2.  Su  proposta    del  Minstro  delle  poste   e   delle
          telecomunicazioni,  secondo  le  procedure  di cui all'art.
          17, comma  2, della legge 23  agosto 1988, n. 400,    e  in
          applicazione  dell'art.  4   della legge 9  marzo 1989,  n.
          86, sono   adottati, entro novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore dle presente decreto, i regolamenti per
          l'attuazione:
            a) della  direttiva 95/51/CE, riguardante l'uso  di  reti
          televisive  via   cavo   per la   fornitura  di  servizi di
          telecomunicazioni  gia' liberalizzati;
            b)  della  direttiva  95/62/CE    sull'applicazione   del
          regime    di  fornitura  di  una  rete  aperta  (ONP)  alla
          telefonia vocale;
            c) della direttiva 96/19/CE,  che modifica  la  direttiva
          90/388/CEE,   al  fine    della  completa  apertura    alla
          concorrenza dei  mercati delle telecomunicazioni.    Con  i
          regolamenti  di   cui al  presente comma  si riconosce:  la
          soppressione dei   diritti   esclusivi   e  speciali,    il
          diritto  di  ciascuna  impresa    di  svolgere  servizi  di
          telecomunicazioni   e       di   istallare       reti    di
          telecomunicazioni,  la    sottoposizione  delle  imprese ad
          autorizzazione, salve le  concessioni previste da legge.  I
          regolamenti  di cui al presente comma stabiliscono, secondo
          criteri di obiettivita',  trasparenza, non  discriminazione
          e    proporzionalita',  condizioni,       requisiti       e
          procedure    per    il    rilascio   delle autorizzazioni o
          concessioni,  la  loro  durata,  onerosita',  obblighi   di
          inteconnessione,  di   accesso e di fornitura  del servizio
          universale.  Gli schemi di  regolamento sono trasmessi alla
          Camera  dei deputati e al Senato  della Repubblica  perche'
          su di  essi sia  espresso, entro venti giorni dalla data di
          assegnazione, il parere delle Commissioni competenti    per
          materia.    Decorso    tale termine,   i regolamenti   sono
          emanati anche in mancanza del parere".