IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  10
novembre  1994, pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale n.  264 dell'11
novembre 1994, concernente la  dichiarazione dello stato di emergenza
nei  comuni delle  regioni colpite  da avversita'  atmosferiche e  da
eventi  alluvionali, nonche'  l'individuazione delle  regioni colpite
dagli stessi eventi calamitosi;
  Visto l'art.  5-ter, comma  1, del decretolegge  3 maggio  1995, n.
154, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 30 giugno  1995, n.
265,  che ha  previsto  l'erogazione  fino al  31  dicembre 1996,  ai
soggetti danneggiati,  di un contributo  nella misura massima  del 19
per cento,  commisurato ai  corrispettivi, al netto  dell'imposta sul
valore aggiunto, pagati  per le cessioni di beni e  le prestazioni di
servizi   destinati  al   ripristino  degli   immobili  distrutti   o
danneggiati   ubicati  nell'ambito   del  territorio   delle  regioni
individuate con il suddetto decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
  Visto il comma 2, del  citato art. 5-ter, come modificato dall'art.
1-quater del  decreto-legge 28 agosto  1995, n. 364,  convertito, con
modificazioni, dalla legge  27 ottobre 1995, n. 438,  che ha disposto
che il  contributo, da erogarsi  dal primo gennaio 1996,  non compete
nell'ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia dato luogo
a detrazione ai  sensi dell'art. 19 del decreto  del Presidente della
Repubblica 26  ottobre 1972,  n. 633,  e che  le disposizioni  per la
erogazione del suddetto contributo sono  stabilite con il decreto del
Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro;
  Visto il  decreto del  Ministro delle finanze,  di concerto  con il
Ministro  del tesoro,  21  febbraio 1996,  pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 61 del 13 marzo 1996, con il quale sono state fissate le
modalita' per la concessione del predetto contributo;
  Visto  l'art. 7-ter,  del  decreto-legge 26  luglio  1996, n.  393,
converito, con modificazioni, dalla legge  25 settembre 1996, n. 496,
che, modificando  l'art. 5-ter,  del decretolegge  3 maggio  1995, n.
154, convertito,  con modificazioni, dalla  legge 30 giugno  1995, n.
265,  ha  prorogato fino  al  31  dicembre  1997  il termine  per  la
concessione del contributo previsto dal precitato art. 5-ter;
  Considerato  che  per  effetto  della  predetta  proroga  si  rende
necessario  stabilire un  nuovo  termine per  la presentazione  delle
domande per l'erogazione del contributo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le domande per l'erogazione del  contributo, di cui all'art. 5-ter,
comma 1,  del decreto-legge  3 maggio 1995,  n. 154,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 giugno  1995, n. 265, ferme restando le
modalita' di presentazione  delle stesse stabilite con  il decreto 21
febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo
1996, sono presentate ovvero spedite a mezzo lettera raccomandata con
avviso di ricevimento entro il 30 giugno 1998.
   Roma, 26 giugno 1997
                                     Il Ministro delle finanze
                                                Visco
 Il Ministro del tesoro
         Ciampi