IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la propria direttiva del 27 giugno 1996, con la quale sono state impartite istruzioni per il coordinamento delle iniziative correlate all'introduzione dell'Euro nel sistema economico e nell'ordinamento giuridico italiano; Visti i decreti del Ministro del tesoro in data 12 settembre 1996, 30 settembre 1996 e 31 ottobre 1996, con i quali e' stato istituito il Comitato di indirizzo strategico per l'Euro (Comitato Euro) e sono stati nominati i componenti del Comitato stesso; Considerate le conclusioni del Consiglio europeo a Madrid nel dicembre 1995, che definiscono lo scenario per l'introduzione dell'Euro; Considerate le conclusioni del Consiglio europeo a Dublino nel dicembre 1996, in merito ai regolamenti relativi all'introduzione dell'Euro; Considerata la necessita' di assicurare, ai fini dell'introduzione dell'Euro, la continuita' degli strumenti e dei rapporti giuridici e la neutralita' del passaggio dalla moneta nazionale all'Euro; Considerata la necessita' che le amministrazioni pubbliche svolgano un ruolo propulsivo e di guida nel processo di introduzione dell'Euro, anche al fine di facilitare, soprattutto nel periodo transitorio, il passaggio dalla moneta nazionale all'Euro per i cittadini e le imprese; Considerato che dai lavori del Comitato Euro e' emersa la necessita' di realizzare la piu' ampia diffusione delle informazioni relative alle iniziative per l'introduzione dell'Euro e di assicurare il piu' ampio coinvolgimento delle strutture centrali e periferiche delle pubbliche amministrazioni e degli enti locali nel processo di preparazione all'introduzione dell'Euro; Considerata la necessita' di assicurare che l'attivita' di coordinamento del Comitato di indirizzo strategico trovi puntuale attuazione e realizzazzione da parte di tutte le amministrazioni pubbliche, anche in sede periferica e locale; Considerato il disegno di legge relativo all'introduzione dell'Euro in Italia, approvato dal Consiglio dei Ministri in pari data; Considerata la necessita' di acquisire ulteriori informazioni ed elementi di valutazione e di giudizio in ordine ai problemi connessi all'introduzione dell'Euro, con particolare riferimento all'operativita' delle amministrazioni periferiche e locali e ai rapporti con i cittadini e con gli utenti dei servizi amministrativi, e ritenuta altresi' l'opportunita' di prevedere un'apposita sede, in ambito provinciale, in grado di svolgere le attivita' necessarie per rispondere alle esigenze sopra descritte; Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 3 giugno 1997; E m a n a la seguente direttiva: I. Il quadro di riferimento. 1. Il processo di adozione dell'Euro deve rispondere al principio generale "nessun obbligo, nessuna proibizione", al fine di assicurare la facolta' di scelta agli amministrati e di integrare le scelte dell'amministrazione in un contesto omogeneo, coerente e regolato, tendente a promuovere l'introduzione dell'Euro, senza determinare disagi per i cittadini. Le pubbliche amministrazioni devono garantire una posizione unitaria ed assicurare il coordinamento tra i diversi soggetti che partecipano ai processi amministrativi, definendo tempi e modi per la transizione alla moneta unica. Il coordinamento riguarda tutte le strutture centrali e periferiche delle pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare soluzioni adeguate per l'intero sistema amministrativo. 2. Le pubbliche amministrazioni, fin dall'avvio della fase transitoria (1 gennaio 1999-31 dicembre 2001), dovranno assicurare ai cittadini: la possibilita' di utilizzare l'Euro nei pagamenti alle pubbliche amministrazioni che non avvengano in contanti; la possibilita' di richiedere versamenti in Euro dalle pubbliche amministrazioni, la possibilita' di comunicare con le pubbliche amministrazioni in Euro. 3. Le pubbliche amministrazioni, nella fase transitoria, utilizzeranno per la contabilita' di bilancio esclusivamente come valuta di denominazione la lira. Il passaggio all'Euro delle pubbliche amministrazioni, per quanto concerne il bilancio e gli altri provvedimenti di natura contabile, le entrate e le uscite, verra' effettuato dopo la conclusione del periodo transitorio. Il 1 gennaio 2002 tutte le pubbliche amministrazioni adotteranno l'Euro simultaneamente. 4. Nel periodo transitorio, l'effettuazione di pagamenti, la riscossione di entrate e il ricevimento di documentazione in Euro determineranno la necessita' di effettuare conversioni valutarie e documentali, in quanto la contabilita' delle pubbliche amministrazioni rimarra' in lire. E' necessario, quindi, distinguere fra la conversione valutaria e la conversione documentale. Per la conversione valutaria occorrera' individuare lo specifico momento di realizzazione, proprio di ciascun procedimento. Per la conversione documentale occorrera' prevedere le necessarie procedure interne a ciascuna amministrazione pubblica. Gli adempimenti relativi alla conversione valutaria e alla conversione documentale saranno specificati per ciascuna amministrazione con programmi operativi di cui al successivo paragrafo. II. Il piano di attuazione. 1. L'assunzione da parte delle pubbliche amministrazioni di un ruolo propulsivo e di guida nel processo di introduzione dell'Euro nell'ordinamento richiede che tutte le pubbliche amministrazioni si impegnino, secondo criteri comuni, in un piano di attuazione unitario. A tal fine, tutte le pubbliche amministrazioni dovranno, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente direttiva, predisporre un programma operativo di attuazione. Il programma operativo dovra' indicare, tra l'altro: le eventuali modifiche normative e regolamentari utili per assicurare la piena attuazione delle scelte indicate nel quadro di riferimento della presente direttiva; le eventuali modifiche organizzative, delle strutture e dei procedimenti necessarie per assicurare il buon funzionamento delle amministrazioni nel periodo transitorio e la preparazione del passaggio definitivo dalla moneta nazionale all'Euro: le modalita' di adattamento dei sistemi informatici, organizzativi e di formazione nelle pubbliche amministrazioni, connesse con l'introduzione dell'Euro, minimizzando le modifiche da apportare alle attuali procedure per l'attuazione delle scelte individuate e cercando di anticipare anche tramite la manutenzione ordinaria dei sistemi informatici) parte di costi che comunque si dovranno sostenere per la definitiva introduzione dell'Euro; la previsione dei meccanismi di conversione valutaria e di conversione documentale relativi all'effettuazione di pagamenti, alla riscossione di entrate e al ricevimento di documentazione in Euro, tenendo conto del fatto che la contabilita' delle pubbliche amministrazioni rimarra' in lire sino alla fine del periodo transitorio. Tale previsione deve consentire, in particolare, di individuare, per ciascuna procedura, il momento della conversione. 2. Il programma di attuazione deve essere predisposto da ciascuna pubblica amministrazione, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente direttiva, e deve essere trasmesso al Segretariato generale del Comitato Euro presso il Ministero del tesoro. Ciascuna amministrazione pubblica deve altresi' individuare un responsabile per l'attuazione del programma e comunicarne il nominativo al Segretariato generale del Comitato Euro entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente direttiva. Nei due mesi successivi alla predisposizione del programma, il Comitato Euro verifica, anche in contraddittorio con le amministrazioni interessate, la coerenza dei programmi con il quadro generale di riferimento. A partire dal 1 gennaio 1998 il Comitato Euro verifica, con cadenza periodica, l'attuazione dei programmi operativi e assicura il coordinamento per gli adempimenti connessi, anche di competenza di amministrazioni diverse. 3. Le amministrazioni regionali predisporranno anch'esse, per le parti di propria competenza, programmi operativi di attuazione delle misure necessarie per l'introduzione dell'Euro secondo i criteri indicati nel quadro di riferimento. I programmi regionali verranno trasmessi al Comitato Euro entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente direttiva. Il Comitato Euro verifichera', sentite le regioni stesse, la coerenza dei programmi e la loro attuazione. III.L'attuazione da parte delle amministrazioni periferiche e locali. 1. Il Comitato Euro dara' la massima diffusione alle informazioni e alle iniziative connesse con l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento giuridico e nel sistema economico italiano. Il Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la Funzione pubblica, provvedera', sentita la Banca d'Italia, ad istituire i Comitati provinciali per l'Euro (Cep), quali strutture periferiche funzionalmente collegate al Comitato Euro. 2. La composizione dei Cep sara' definita in modo da assicurare, con il coordinamento dei prefetti, la presenza, in particolare, delle amministrazioni statali periferiche maggiormente interessate dall'introduzione dell'Euro, delle Camere di commercio, della Banca d'Italia, dei rappresentanti dei comuni al di sopra dei 15.000 abitanti, del responsabile degli uffici di tesoreria del comune capoluogo di provincia, nonche' dei rappresentanti degli imprenditori, dei lavoratori e dei consumatori. I Cep dovranno operare, in stretto collegamento con il Comitato Euro, quali strutture di raccordo fra l'amministrazione statale e gli enti locali, in particolare allo scopo di assicurare la massima informazione in ordine al processo di introduzione dell'Euro, di verificare l'attuazione in sede periferica e locale del processo stesso di esaminare gli eventuali problemi in ordine a specifici adempimenti e piu' in generale all'adeguamento delle pubbliche amministrazioni all'introduzione dell'Euro, anche con riferimento alle conseguenze per quanto riguarda i rapporti fra cittadini e pubbliche amministrazioni e la miglior resa delle prestazioni amministrative alle comunita' interessate. 3. I Cep potranno prevedere incontri periodici con rappresentanti delle pubbliche amministrazioni operanti nell'area territoriale di riferimento e con rappresentanti di associazioni di cittadini e di utenti. IV. La formazione. 1. Al fine di una rapida ed efficace attuazione del processo di introduzione dell'Euro nelle pubbliche amministrazioni, ciascuna amministrazione individua, nel programma operativo, le esigenze di formazione per la propria struttura. 2. Le scuole pubbliche di formazione predispongono, a partire dal prossimo anno accademico, percorsi formativi volti ad assicurare la migliore conoscenza dei problemi e delle soluzioni connessi al passaggio dalla lira alla moneta unica. La presente direttiva, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 giugno 1997 Il Presidente: Prodi Registrata alla Corte dei conti il 25 giugno 1997 Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 193