IL DIRETTORE GENERALE
                         degli affari civili
                     e delle libere professioni
  Visti gli  articoli 1  e 8  della legge 29  dicembre 1990,  n. 428,
recante   disposizioni  per   l'adempimento  di   obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva n.  89/48/CEE del  21 dicembre  1988 relativa  ad un
sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista l'istanza del sig. Hiener Andreas Erwin, nato a Berlino (RFG)
l'8 maggio  1960, cittadino  tedesco, diretta  ad ottenere,  ai sensi
dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo il riconoscimento
del titolo professionale di "rechtsanwalt" - rilasciatogli in data 29
agosto 1996  dal Presidente della  Corte di  appello di Berlino  - ai
fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione legale;
  Viste le determinazioni della Conferenza  di servizi tenutasi il 14
marzo 1997;
  Sentito  il rappresentante  del Consiglio  nazionale forense  nella
seduta appena indicata;
  Visto l'art.  6, n.  2), del  decreto legislativo  numero 115/1992,
sopra citato;
                              Decreta:
  Al sig. Hiener Andreas Erwin, nato a Berlino (RFG) l'8 maggio 1960,
cittadino  tedesco,  e'  riconosciuto   il  titolo  professionale  di
"rechtsanwalt"  di  cui  in  premessa  quale  titolo  abilitante  per
l'iscrizione all'albo degli "avvocati".
  1. Detto riconoscimento e' subordinato  al superamento di una prova
attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:
1) diritto costituzionale; 2)  diritto civile; 3) diritto processuale
civile; 4)  diritto commerciale;  5) diritto  del lavoro;  6) diritto
penale; 7) diritto processuale  penale; 8) diritto amministrativo; 9)
diritto   tributario;  10)   diritto   internazionale  privato;   11)
ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.
  2. La prova  di che trattasi si  compone di un esame  scritto ed un
esame orale da svolgersi in lingua italiana.
  3. L'esame scritto consiste nella  redazione di un atto giudiziario
o di un parere in materia  stragiudiziale vertente su non piu' di tre
materie  tra  quelle sopra  indicate  e  a scelta  della  commissione
d'esame di cui al P.D.G. 1  dicembre 1993, come modificato dal P.D.G.
25 marzo 1994.
  4.  L'esame orale  consiste  nella discussione  di brevi  questioni
pratiche  vertenti su  tutte  le materie,  sopra  indicate. A  questo
secondo esame potra'  accedere sole se abbia  superato, con successo,
quello scritto.
   Roma, 30 giugno 1997
                                  Il direttore generale: Hinna Danesi