IL DIRIGENTE
capo della  segreteria del  Comitato nazionale per  la tutela  e la
   valorizzazione     delle  denominazioni    di  origine    e  delle
   indicazioni  geografiche  tipiche  dei  vini  e  responsabile  del
   procedimento.
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto  il decreto  dirigenziale 18  novembre  1995 con  il quale  -
unitamente  ad altre  indicazioni geografiche  tipiche della  regione
Emilia  Romagna -  e'  stata riconosciuta  la indicazione  geografica
tipica "Colli Imolesi" ed e' stato approvato il relativo disciplinare
di  produzione, pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  285 del  6
dicembre 1995;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il
riconoscimento  della  denominazione  di origine  controllata  "Colli
d'Imola";
  Visto il parere  favorevole del Comitato nazionale per  la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche  dei vini sulla  citata domanda e la  proposta di
riconoscimento  della  denominazione  di origine  controllata  "Colli
d'Imola"  e del  relativo  disciplinare di  produzione formulata  dal
Comitato stesso,  pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale n. 282  del 12
dicembre 1996;
  Vista  l'istanza presentata  avverso  il parere  e  la proposta  di
disciplinare di produzione sopra citati,  pervenuta nei termini e nei
modi previsti,  intesa ad  ottenere la  modifica del  disciplinare di
produzione sopra richiamato  limitatamente agli articoli 2, 4,  6 e 7
di detto disciplinare;
  Visto  il   parere  integrativo   espresso  dal   citato  Comitato,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 102 del 5 maggio  1997 con il
quale vengono, in tutto o in parte, accolte le modiche richieste sora
riportate;
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere al  riconoscimento  della
denominazione di  origine controllata  per i  vini "Colli  d'Imola" e
all'approvazione   del  relativo   disciplinare   di  produzione   in
conformita' ai pareri espressi dal sopra citato Comitato;
  Considerato  che l'art.  4  del citato  regolamento concernente  la
procedura  per il  riconoscimento  delle denominazioni  di origine  e
l'approvazione  dei   disciplinari  di   produzione  prevede   che  i
disciplinari  di  produzione  vengano approvati  e  riconosciuti  con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' riconosciuta  la denominazione  di origine controllata  dei vini
"Colli  d'Imola" ed  e'  approvato, nel  testo  annesso, il  relativo
disciplinare di produzione.
  Tale  denominazione  e'  riservata  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni  ed ai  requisiti stabiliti  nel predetto  disciplinare di
produzione le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia
1997.