IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto l'art. 78, commi da 10 a 19, della legge 30 dicembre 1991, n.
413,  che disciplina  le modalita'  che devono  essere osservate  dai
sostituti di  imposta per consentire l'adempimento  degli obblighi di
dichiarazione dei  redditi ai  lavoratori dipendenti e  ai pensionati
che intendono avvalersi della loro assistenza;
  Visto il  titolo I  del decreto del  Presidente della  Repubblica 4
settembre  1992,  n.   395,  con  il  quale   e'  stata  disciplinata
l'assistenza fiscale  ai lavoratori dipendenti e  assimilati da parte
dei sostituti d'imposta;
  Visto l'art.  1 del decreto  del Ministro delle finanze  25 ottobre
1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
255 del 31 ottobre 1995, con il  quale e' stato approvato il mod. 730
e il mod. 730-1 da presentare  nell'anno 1996 da parte dei lavoratori
dipendenti e  pensionati che si sono  avvalsi dell'assistenza fiscale
dei sostituti d'imposta;
  Visto il  decreto del Ministro  delle finanze del 29  ottobre 1996,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 256 del 31  ottobre 1996, con
il quale sono stati  approvati i mod. 730 e la  busta per la consegna
del mod. 730 - 1 da presentare nell'anno 1997 da parte dei lavoratori
dipendenti  e  pensionati che  si  sono  avvalsi dell'assistenza  dei
sostituti d'imposta;
  Visto  il decreto  del  Ministro delle  finanze  13 febbraio  1997,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 39 del 17  febbraio 1997, con
il quale sono state apportate,  tra l'altro, modificazioni al decreto
ministeriale 29 ottobre 1996, di approvazione dei modelli 730;
  Visto  l'art.  1, comma  1,  della  legge  2  gennaio 1997,  n.  2,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  5 dell'8 gennaio 1997, con la
quale si  dispone che ciascun  contribuente puo' destinare  una quota
pari al quattro per mille dell'IRPEF al finanziamento dei movimenti e
partiti politici;
  Visto  il decreto  del  Ministro delle  finanze  14 febbraio  1997,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 38 del 15  febbraio 1997, con
il quale  e' stato approvato  il mod. 770  da presentare nel  1997 da
parte dei sostituti d'imposta;
  Ritenuta  la  necessita'  di   stabilire  le  modalita'  di  invio,
all'amministrazione finanziaria da parte  dei sostituti d'imposta, di
cui  all'art.  23 del  decreto  del  Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600 e  delle amministrazioni dello Stato, comprese
quelle con ordinamento  autonomo e quelle ad esse  equiparate, di cui
all'art. 29, primo  e quarto comma, del decreto  del Presidente della
Repubblica 29 settembre  1973, n. 600, che  hanno prestato assistenza
fiscale a lavoratori dipendenti  e pensionati, delle buste contenenti
il mod.  730 -  1 e  la scheda  per la  destinazione del  quattro per
mille;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I sostituti d'imposta tenuti alla presentazione della dichiarazione
mod.  770,  di  cui  all'art.  7 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, compresi quelli di cui all'art.
3  del  decreto  del  Ministro  delle finanze  14  febbraio  1997  di
approvazione del mod. 770, i  quali hanno fornito assistenza nel 1997
a  lavoratori  dipendenti e  pensionati  per  la presentazione  delle
dichiarazioni dei  redditi, devono  consegnare lebuste  contenenti il
mod. 730 -  1 e la scheda  per la destinazione del  quattro per mille
dell'IRPEF  entro  trenta  giorni dalla  pubblicazione  del  presente
decreto all'ufficio distrettuale delle imposte dirette.