IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 78, commi da 10 a 19, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che disciplina le modalita' che devono essere osservate dai sostituti di imposta per consentire l'adempimento degli obblighi di dichiarazione dei redditi ai lavoratori dipendenti e ai pensionati che intendono avvalersi della loro assistenza; Visto il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1992, n. 395, con il quale e' stata disciplinata l'assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e assimilati da parte dei sostituti d'imposta; Visto l'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 25 ottobre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 1995, con il quale e' stato approvato il mod. 730 e il mod. 730-1 da presentare nell'anno 1996 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale dei sostituti d'imposta; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 29 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1996, con il quale sono stati approvati i mod. 730 e la busta per la consegna del mod. 730 - 1 da presentare nell'anno 1997 da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che si sono avvalsi dell'assistenza dei sostituti d'imposta; Visto il decreto del Ministro delle finanze 13 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1997, con il quale sono state apportate, tra l'altro, modificazioni al decreto ministeriale 29 ottobre 1996, di approvazione dei modelli 730; Visto l'art. 1, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997, con la quale si dispone che ciascun contribuente puo' destinare una quota pari al quattro per mille dell'IRPEF al finanziamento dei movimenti e partiti politici; Visto il decreto del Ministro delle finanze 14 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997, con il quale e' stato approvato il mod. 770 da presentare nel 1997 da parte dei sostituti d'imposta; Ritenuta la necessita' di stabilire le modalita' di invio, all'amministrazione finanziaria da parte dei sostituti d'imposta, di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo e quelle ad esse equiparate, di cui all'art. 29, primo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che hanno prestato assistenza fiscale a lavoratori dipendenti e pensionati, delle buste contenenti il mod. 730 - 1 e la scheda per la destinazione del quattro per mille; Decreta: Art. 1. I sostituti d'imposta tenuti alla presentazione della dichiarazione mod. 770, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, compresi quelli di cui all'art. 3 del decreto del Ministro delle finanze 14 febbraio 1997 di approvazione del mod. 770, i quali hanno fornito assistenza nel 1997 a lavoratori dipendenti e pensionati per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, devono consegnare lebuste contenenti il mod. 730 - 1 e la scheda per la destinazione del quattro per mille dell'IRPEF entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto all'ufficio distrettuale delle imposte dirette.