IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, che stabilisce che per gli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilita' liquide nelle contabilita' speciali o in conti correnti con il Tesoro, per l'anno 1997 i pagamenti del bilancio dello Stato sono accreditati sui conti aperti presso le tesorerie dello Stato solo ad avvenuto accertamento che le disponibilita' sui conti medesimi si sono ridotte ad un valore non superiore al 20 per cento delle disponibilita' rilevate al 1 gennaio 1997; Visto il decreto ministeriale del 16 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 marzo 1997; Considerata l'opportunita' di modificare le disposizioni di attuazione dell'art. 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, contenute nell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 16 gennaio 1997; Decreta: Art. 1. L'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e' sostituito dal seguente: "Gli accrediti, da parte delle universita', alle contabilita' speciali aperte ai dipartimenti sono sottoposti alla procedura prevista dal comma 214 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente ai trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato. Gli accrediti, da parte delle universita', alle contabilita' speciali aperte ai dipartimenti provenienti invece da altre fonti di finanziamento (contratti e convenzioni, trasferimenti da altri enti pubblici, ecc.) possono essere effettuati senza le limitazioni previste dalla citata normativa. A tal fine i tesorieri delle universita' dispongono, sulla base di specifiche dichiarazioni del rettore, presso le sezioni di tesoreria provinciale, i trasferimenti di somme provenienti dal bilancio dello Stato alle contabilita' dei dipartimenti con operazioni distinte da quelle relative alle somme di diversa provenienza. Per queste ultime operazioni l'accredito nei conti dei dipartimenti da parte delle sezioni di tesoreria e' subordinato ad apposita dichiarazione del tesoriere". Roma, 3 luglio 1997 Il Ministro: Ciampi