IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art. 3,  comma  214,  della legge  23  dicembre 1996,  che
stabilisce  che  per  gli  enti soggetti  all'obbligo  di  tenere  le
disponibilita'  liquide  nelle  contabilita'   speciali  o  in  conti
correnti  con il  Tesoro, per  l'anno 1997  i pagamenti  del bilancio
dello Stato  sono accreditati  sui conti  aperti presso  le tesorerie
dello Stato solo  ad avvenuto accertamento che  le disponibilita' sui
conti medesimi si  sono ridotte ad un valore non  superiore al 20 per
cento delle disponibilita' rilevate al 1 gennaio 1997;
  Visto il decreto ministeriale del 16 gennaio 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 marzo 1997;
  Considerata  l'opportunita'   di  modificare  le   disposizioni  di
attuazione dell'art. 3,  comma 214, della legge 23  dicembre 1996, n.
662, contenute  nell'art. 3  del citato  decreto ministeriale  del 16
gennaio 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e' sostituito dal
seguente:
  "Gli  accrediti,  da  parte delle  universita',  alle  contabilita'
speciali  aperte  ai  dipartimenti  sono  sottoposti  alla  procedura
prevista dal comma  214 dell'art. 3 della legge 23  dicembre 1996, n.
662, limitatamente  ai trasferimenti  provenienti dal  bilancio dello
Stato. Gli  accrediti, da parte delle  universita', alle contabilita'
speciali aperte ai dipartimenti provenienti  invece da altre fonti di
finanziamento (contratti  e convenzioni, trasferimenti da  altri enti
pubblici,  ecc.)  possono  essere  effettuati  senza  le  limitazioni
previste dalla citata normativa.
  A tal fine i tesorieri  delle universita' dispongono, sulla base di
specifiche dichiarazioni del rettore,  presso le sezioni di tesoreria
provinciale, i trasferimenti di  somme provenienti dal bilancio dello
Stato alle  contabilita' dei dipartimenti con  operazioni distinte da
quelle relative alle somme di diversa provenienza.
  Per queste ultime operazioni l'accredito nei conti dei dipartimenti
da  parte  delle sezioni  di  tesoreria  e' subordinato  ad  apposita
dichiarazione del tesoriere".
   Roma, 3 luglio 1997
                                                  Il Ministro: Ciampi