Avvertenza:
  Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione
dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo   fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni del  decretolegge, integrate con le  modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
  Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri  corsivi,  salvo  le  rubriche  degli  articoli  da 2-bis a
2-septies,  da  4-bis  a  4-septies,  6-bis  e  6-ter,  stampate  con
caratteri tondi.
  Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
  A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza
del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di
conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua
pubblicazione.
  Nella  Gazzetta Ufficiale  del 25  agosto 1997  si procedera'  alla
ripubblicazione  del  presente   testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
       Provvedimenti per la campagna antincendi boschivi 1997
  1. Per prevenire  e fronteggiare le gravi situazioni  di pericolo e
di  danno a  persone o  cose connesse  con gli  incendi boschivi  sul
territorio nazionale (( ed in  particolare nelle aree protette, )) e'
autorizzata, per  l'anno 1997, la  spesa di  lire 30 miliardi  per le
esigenze del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali
relative  alle  gestioni  operativa   e  logistica  degli  aeromobili
antincendio Canadair  CL 215,  (( alla  gestione ed  al potenziamento
degli elicotteri  in dotazione al  Corpo forestale dello  Stato, alla
gestione e al potenziamento  di attrezzature, equipaggiamento e mezzi
delle  relative  strutture  terrestri di  supporto  allo  spegnimento
aereo. ))
  2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e il
Dipartimento della protezione civile sono autorizzati a continuare ad
avvalersi della societa'  SISAM per la gestione  degli aerei Canadair
CL-215  e CL-415 fino all'espletamento delle procedure concorsuali in
atto per l'affidamento del servizio e, comunque (( indifferibilmente,
)) non oltre il 31 dicembre 1997.
  3. Per esigenze  del Corpo nazionale dei vigili  del fuoco relative
all'approvvigionamento, ((  nonche' al  potenziamento )) dei  mezzi e
delle  attrezzature,  alle  spese  per  la  gestione  dei  nuclei  di
elicotteri necessari a fronteggiare gli incendi boschivi, relative al
richiamo dei vigili del fuoco volontari, alle spese di missione, alle
mense  obbligatorie  di servizio  e  all'erogazione  di compensi  per
lavoro straordinario  al personale di  ruolo del Corpo  nazionale dei
vigili del fuoco, ivi compresi  i dirigenti, oltre i limiti stabiliti
dalla legge 8  marzo 1985, n. 72, di  conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 22  luglio 1977, n. 422, e'  autorizzata, per l'anno
1997, la spesa di lire 10 miliardi.
  4. All'onere  di cui ai commi  1 e 3 si  provvede mediante utilizzo
dell'autorizzazione di  spesa relativa alla quota  dello Stato dell'8
per mille IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del
tesoro  per l'anno  1997, ai  sensi dell'articolo  48 della  legge 20
maggio 1985, n. 222.
  ((  4-bis. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 23           ))
(( dicembre 1996, n. 662, dopo il primo periodo e' inserito il     ))
(( seguente: "Il contingente degli ausiliari di leva del Corpo     ))
(( nazionale dei vigili del fuoco rimane comunque stabilito in     ))
(( 4.000 unita' all'anno, come previsto dall'articolo 9, secondo   ))
(( comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996".                    ))