Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, salvo le rubriche degli articoli da 2-bis a 2-septies, da 4-bis a 4-septies, 6-bis e 6-ter, stampate con caratteri tondi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1997 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1. Provvedimenti per la campagna antincendi boschivi 1997 1. Per prevenire e fronteggiare le gravi situazioni di pericolo e di danno a persone o cose connesse con gli incendi boschivi sul territorio nazionale (( ed in particolare nelle aree protette, )) e' autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 30 miliardi per le esigenze del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali relative alle gestioni operativa e logistica degli aeromobili antincendio Canadair CL 215, (( alla gestione ed al potenziamento degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato, alla gestione e al potenziamento di attrezzature, equipaggiamento e mezzi delle relative strutture terrestri di supporto allo spegnimento aereo. )) 2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e il Dipartimento della protezione civile sono autorizzati a continuare ad avvalersi della societa' SISAM per la gestione degli aerei Canadair CL-215 e CL-415 fino all'espletamento delle procedure concorsuali in atto per l'affidamento del servizio e, comunque (( indifferibilmente, )) non oltre il 31 dicembre 1997. 3. Per esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relative all'approvvigionamento, (( nonche' al potenziamento )) dei mezzi e delle attrezzature, alle spese per la gestione dei nuclei di elicotteri necessari a fronteggiare gli incendi boschivi, relative al richiamo dei vigili del fuoco volontari, alle spese di missione, alle mense obbligatorie di servizio e all'erogazione di compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi compresi i dirigenti, oltre i limiti stabiliti dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, e' autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 10 miliardi. 4. All'onere di cui ai commi 1 e 3 si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. (( 4-bis. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 23 )) (( dicembre 1996, n. 662, dopo il primo periodo e' inserito il )) (( seguente: "Il contingente degli ausiliari di leva del Corpo )) (( nazionale dei vigili del fuoco rimane comunque stabilito in )) (( 4.000 unita' all'anno, come previsto dall'articolo 9, secondo )) (( comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996". ))