IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
          DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO di concerto con
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la   legge  29  dicembre   1993,  n.  580,   concernente  il
riordinamento delle  Camere di  commercio, industria,  artigianato ed
agricoltura;
  Visto l'articolo 18 della legge 29  dicembre 1993, n. 580, comma 3,
cosi' come  modificato dal comma  1 dell'art. 2 del  decreto-legge 18
settembre 1995, n.  381, convertito con modificazioni  nella legge 15
novembre  1995, n.  480, ed  il comma  5 il  quale stabilisce  che il
Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto
con  il   Ministro  del   tesoro,  determina  ed   aggiorna,  sentite
l'Unioncamere   e  le   organizzazioni   di  categoria   maggiormente
rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale di
cui  all'art.  34  del  decreto-legge   22  dicembre  1981,  n.  786,
convertito con modificazioni  dalla legge 26 febbraio 1982,  n. 51, e
successive modificazioni, e determina la quota del diritto annuale da
riservare  al fondo  di perequazione  istituito presso  l'Unioncamere
nonche' i criteri  di ripartizione del fondo stesso tra  le camere di
commercio;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  7 dicembre 1995,
n. 581, con  il quale e' stato adottato il  regolamento di attuazione
dell'articolo 8 della  legge 29 dicembre 1993, n. 580,  in materia di
istituzione del registro delle imprese;
  Tenuto conto  che la misura  del diritto annuale e'  determinata in
conformita' alla metodologia di cui al comma 4 dello stesso art. 18 e
che  la  quota   del  diritto  annuale  da  riservare   al  fondo  di
perequazione  ed  i  criteri  di ripartizione  di  quest'ultimo  sono
determinati  in modo  da  assicurare un  omogeneo espletamento  delle
funzioni amministrative da parte del sistema camerale;
  Considerato   che,  ai   sensi  dell'art.   3,  comma   6-bis,  del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni,
con  la  legge   20  dicembre  1996,  n.  642,  il   termine  per  la
presentazione della  domanda di iscrizione al  registro delle imprese
da parte  delle imprese  agricole e' stato  differito al  31 dicembre
1996;
  Considerato che,  conseguentemente, il  1997 costituisce  l'anno di
prima applicazione  per il  quale il diritto  annuale a  carico delle
imprese agricole e' determinato nella misura di un terzo dell'importo
previsto per le ditte individuali;
  Sentite  l'Unione   italiana  delle   camere  di  commercio   e  le
organizzazioni  di categoria  maggiormente rappresentative  a livello
nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In attuazione dell'art.  18, comma 3, della legge  29 dicembre 1993
n. 580, la misura del diritto  annuale, per l'anno l997, e' stabilita
come segue:
   imprese individuali, societa'
cooperative, consorzi                            L.         143.000
   unita' locali con sede principale
all'estero di cui all'art. 9
comma 2 punto b) del decreto del
Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581                            "          200.000
   societa' di persone e societa'
semplici non agricole                            "          260.000
   societa' con capitale sociale fino a
L. 200.000.000                                   "          742.000
   societa' con capitale sociale superiore
a L. 200.000.000 fino a L. 1.000.000.000         "          989.000
   societa' con capitale  sociale superiore
a L.  1.000.000.000 fino a L. 10.000.000.000     "        1.236.000
   per ogni L. 10 miliardi o frazione di L.
10 miliardi dic apitale in piu' e fino ad un
massimo di L. 10.000 miliardi                    "          247.000
   unita' locali e sedi secondarie:  20% del
diritto dovuto dalla sede sino ad un massimo di  "          200.000
   imprenditori agricoli e coltivatori diretti
ivi comprese le societa' semplici agricole       "           48.000
  Non sono tenuti  al pagamento del diritto annuale  gli esercenti le
attivita'  economiche di  cui  all'art.  9, comma  2,  punto a),  del
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.