IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Visto l'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comma 3, cosi' come modificato dal comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito con modificazioni nella legge 15 novembre 1995, n. 480, ed il comma 5 il quale stabilisce che il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, determina ed aggiorna, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale di cui all'art. 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, e determina la quota del diritto annuale da riservare al fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere nonche' i criteri di ripartizione del fondo stesso tra le camere di commercio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, con il quale e' stato adottato il regolamento di attuazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese; Tenuto conto che la misura del diritto annuale e' determinata in conformita' alla metodologia di cui al comma 4 dello stesso art. 18 e che la quota del diritto annuale da riservare al fondo di perequazione ed i criteri di ripartizione di quest'ultimo sono determinati in modo da assicurare un omogeneo espletamento delle funzioni amministrative da parte del sistema camerale; Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 6-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, con la legge 20 dicembre 1996, n. 642, il termine per la presentazione della domanda di iscrizione al registro delle imprese da parte delle imprese agricole e' stato differito al 31 dicembre 1996; Considerato che, conseguentemente, il 1997 costituisce l'anno di prima applicazione per il quale il diritto annuale a carico delle imprese agricole e' determinato nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali; Sentite l'Unione italiana delle camere di commercio e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale; Decreta: Art. 1. In attuazione dell'art. 18, comma 3, della legge 29 dicembre 1993 n. 580, la misura del diritto annuale, per l'anno l997, e' stabilita come segue: imprese individuali, societa' cooperative, consorzi L. 143.000 unita' locali con sede principale all'estero di cui all'art. 9 comma 2 punto b) del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 " 200.000 societa' di persone e societa' semplici non agricole " 260.000 societa' con capitale sociale fino a L. 200.000.000 " 742.000 societa' con capitale sociale superiore a L. 200.000.000 fino a L. 1.000.000.000 " 989.000 societa' con capitale sociale superiore a L. 1.000.000.000 fino a L. 10.000.000.000 " 1.236.000 per ogni L. 10 miliardi o frazione di L. 10 miliardi dic apitale in piu' e fino ad un massimo di L. 10.000 miliardi " 247.000 unita' locali e sedi secondarie: 20% del diritto dovuto dalla sede sino ad un massimo di " 200.000 imprenditori agricoli e coltivatori diretti ivi comprese le societa' semplici agricole " 48.000 Non sono tenuti al pagamento del diritto annuale gli esercenti le attivita' economiche di cui all'art. 9, comma 2, punto a), del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.