IL RETTORE
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il regio  decreto  20  giugno 1935,  n.  1071, modifiche  ed
aggiornamenti al  testo unico delle leggi  sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre  1938, n.  1652, disposizioni
sull'ordinamento didattico  universitario e  successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto lo statuto dell'Universita'  degli studi di Palermo approvato
con regio  decreto 14 ottobre  1926, n.  2412 e modificato  con regio
decreto 13 ottobre 1937, n. 2240 e successive modificazioni;
  Vista la  legge 21 febbraio 1980,  n. 28, delega al  Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, riordinamento  della docenza  universitaria e relavia  fascia di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la legge  7 agosto  1990, n.  245, recante  norme sul  piano
triennale di sviluppo;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista la  legge 12 gennaio  1991, n. 13, determinazione  degli atti
amministrativi da  adottarsi nella  forma del decreto  del Presidente
della Repubblica;
  Considerata  l'opportunita'  di   procedere  alla  revisione  degli
ordinamenti didattici  delle scuole  di specializzazione  del settore
medico;
  Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle
adunanze del  19 novembre 1993, del  18 marzo, del 20  maggio, del 15
giugno e del 15 settembre 1994;
  Ritenuta  la necessita'  di modificare  la tabella  I, allegata  al
regio decreto 30 settembre 1938,  n. 1652, e successive modificazioni
ed integrazioni,  e di aggiungere  dopo la tabella XLV/1,  la tabella
XLV/2   recante   gli   ordinamenti   didattici   delle   scuole   di
specializzazione del settore medico;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita'  accademiche   dell'Universita'  degli  studi   di  Palermo
(consiglio di facolta', seduta del  28 maggio 1996; senato accademico
seduta dell'11 novembre 1996, consiglio di amministrazione seduta del
31 dicembre 1996;
  Visto il parere del Consiglio unversitario nazionale espresso nella
sessione del 15 maggio 1997;
                              Decreta:
  Viene riordinata ai  sensi del decreto ministeriale  11 maggio 1995
la scuola di  specializzazione di chirurgia generale  ad indirizzo in
chirurgia generale.
          Scuola di specializzazione in chirurgia generale
                  ad indirizzo in chirurgia generale
                               Art. 1.
  La scuola di specializzazione in chirurgia generale ad indirizzo in
chirurgia  generale  risponde alle  norme  generali  delle scuole  di
specializzazione dell'area medica.