L'AUTORITA' DI BACINO
  Vista  la legge  18  maggio 1989,  n. 183,  recante  "Norme per  il
riassetto organizzativo e  funzionale della difesa del  suolo", ed in
particolare gli articoli 12 e 17;
  Visto il  decreto del Presidente  del Consiglio dei Minstri  del 10
agosto 1989, recante "Costituzione dell'Autorita' di Bacino del Fiume
Arno";
  Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n.  253,  recante  disposizioni
integrative alla citata legge n. 183 / 1989;
  Vista la delibera  del consiglio regionale della  Toscana 21 giugno
1994,  n. 230  "Provvedimenti sul  rischio idraulico  ai sensi  degli
articoli  3 e  4 della  legge  regionale n.  74 /  1984. Adozione  di
prescrizioni e vincoli. Approvazione di direttive";
  Visti  gli obblighi  di rispetto  delle opere  idrauliche riportate
nella "Carta  delle opere idrauliche presenti  nel bacino dell'Arno",
facente parte del progetto di  piano stralcio relativo alla riduzione
del  rischio  idraulico,  adottato  dal  comitato  istituzionale  con
delibera n. 95 del 17 luglio 1996;
  Considerato che  negli ultimi  anni si  sono verificati  nel bacino
dell'Arno gravi eventi alluvionali con danni ingentissimi a persone e
cose  e che  tale  situazione ha  individuato  come l'intero  sistema
idraulico  risulti attualmente  inadeguato  a contenere  non solo  le
piene di carattere eccezionale,  ma, soprattutto lungo gli affluenti,
anche  quelle prodotte  da precipitazioni  caratterizzate da  modesti
tempi  di  ritorno,  evidenziando,   al  di  la'  dell'emergenza,  la
necessita' di  effettuare interventi  strutturali di  regimazione dei
corsi d'acqua;
  Vista la propria precedente deliberazione  n. 95 del 17 luglio 1996
con la quale,  ai sensi degli articoli  17 e 18 della legge  n. 183 /
1989,  si provvedeva  all'adozione del  progetto di  piano di  bacino
relativo alla riduzione del rischio idraulico nel bacino dell'Arno;
  Attesa  l'estrema rilevanza  dei  contenuti del  progetto di  piano
nell'ambito della difesa  del suolo e della sua  finalita' primaria e
ineludibile di difesa dal rischio idraulico;
  Considerato che la  strategia del piano e' impostata,  oltre che su
adeguati  interventi di  manutenzione e  di sistemazioni  idraulico -
forestali,  sulla  realizzazione   di  interventi  strutturali  (aree
d'espansione,  casse  e  serbatoi   per  interventi  di  laminazione,
scolmatori di piena,  etc.) da ubicarsi in aree,  individuate in base
ad una analisi idraulica e geomorfologica, su cui e' ancora possibile
intervenire  con l'obiettivo  della laminazione  delle piene  e della
salvaguardia della  pubblica incolumita' delle  popolazioni residenti
nelle aree urbanizzate che sono soggette a inondazione;
  Rilevato inoltre, dalle indagini  effettuate per la predisposizione
del progetto  di piano  di bacino, come  aree di  pertinenza fluviale
lungo l'Arno  e lungo le  aste dei principali  affluenti e /  o aree,
interessate da  eventi alluvionali recenti, siano  tuttora oggetto di
urbanizzazione con  riduzione del reticolo idraulico  minore, nonche'
di   compromissione  idrogeologica   con  aumento   del  rischio   di
esondazione o ristagno;
  Visto l'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni,  nella legge 4 dicembre  1993, n. 493,
che dispone:  "in attesa  dell'approvazione del  piano di  bacino, le
Autorita'  di bacino,  tramite  il  comitato istituzionale,  adottano
misure  di  salvaguardia  (...).   Le  misure  di  salvaguardia  sono
immediatamente vincolanti  e restano in vigore  fino all'approvazione
del piano  di bacino e  comunque per un  periodo non superiore  a tre
anni";
  Visto il  protrarsi delle  procedure necessarie  per l'approvazione
del piano  di bacino,  il corretto  svolgimento delle  quali richiede
l'espressione  di pareri  di  diversi organi  collegiali e  necessita
pertanto di  congrui tempi istruttori per  addivenire alla definitiva
approvazione  da parte  del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri,
dalla cui  data, in  base l'art. 17,  comma 5, della  legge n.  183 /
1989, le disposizioni contenute  nel piano medesimo avranno carattere
immediatamente vincolante  per le  pubbliche amministrazioni  ed enti
pubblici,  nonche' per  i  soggetti privati,  se  dichiarate di  tale
efficacia;
  Rilevata, per i  motivi sopradetti, la necessita'  di preservare le
aree  destinate   all'attuazione  degli  interventi   di  regimazione
idraulica previsti dal progetto  di piano, rappresentate nella "Carta
degli interventi proposti per la  riduzione del rischio idraulico nel
bacino  dell'Arno", facente  parte del  progetto di  piano di  bacino
adottato,  nonche' la  necessita' di  evitarne la  compromissione nel
periodo tra adozione  del progetto di piano e  approvazione del piano
stesso, consentendo, nell'interesse pubblico, prevalente e immediato,
l'attuazione  dello  stesso  una   volta  approvato  e,  quindi,  del
raggiungimento  degli   obiettivi  di  salvaguardia   della  pubblica
incolumita' e della riduzione del rischio che il piano si prefigge;
  Rilevato  che   sono  di   interesse  del   piano  anche   le  aree
rappresentate  negli  ambiti  di  cui   alla  "Carta  delle  aree  di
pertinenza fluviale disponibili per  la regimazione dell'Arno e degli
affluenti", anch'essa facente parte del progetto di piano adottato;
  Rilevato  altresi'  che il  progetto  di  piano contiene  anche  la
cartografia delle  aree che  sono state  soggette ad  allagamento per
eventi alluvionali che  si sono succeduti dal 1966  ad oggi, indicata
come "Carta guida delle aree allagate";
  Dato  atto che  l'Autorita' di  bacino ha  provveduto a  dare ampia
diffusione e  pubblicita' al progetto  di piano e agli  interventi in
esso previsti  sia nella fase  precedente all'adozione (si  veda, tra
l'altro,  la conferenza  regionale sul  bacino dell'Arno,  tenutasi a
Firenze il 5 aprile 1996 e i seminari provinciali preparatori del 15,
22  e 29  marzo 1996,  tenutisi rispettivamente  ad Arezzo,  Empoli e
Pisa) sia nella fase successiva e  che lo stesso e' inoltre rimasto a
disposizione per la consultazione nel  termini, nei modi e nelle sedi
previste dall'art. 18 della legge n. 183 / 1989;
  Visto il verbale della seduta del 15 luglio 1997 di questo comitato
istituzionale, costituito ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge
n. 183 / 1989 dai  Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, delle
risorse  agricole,  alimentari  e  forestali, dei  beni  culturali  e
ambientali,  dai presidenti  delle giunte  regionali della  Toscana e
dell'Umbria e dal segretario generale;
                              Delibera:
  Art. 1.  - Di porre sotto  vincolo di non edificazione,  per motivi
idraulici e idrogeologici,  ai sensi e per gli  effetti dell'art. 12,
terzo comma, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con
legge 4 dicembre 1993, n. 493,  e quindi del comma 6-bis dell'art. 17
della legge n.  183 / 1989, secondo quanto evidenziato  in premessa e
per consentire  l'attuazione del piano  di bacino, fino alla  data di
approvazione dello  stesso, e comunque  per un  periodo di un  anno a
decorrere  dall'esecutivita'  del  presente  provvedimento,  le  aree
delimitate nella  cartografia della "Carta degli  interventi proposti
per  la riduzione  del rischio  idraulico nel  bacino dell'Arno"  del
progetto di piano adottato con delibera del comitato istituzionale n.
95 del 17 luglio 1996, riferite a:
   aree di espansione e casse di laminazione;
   serbatoi di laminazione;
   interventi di laminazione con "bocche tarate", etc.;
  l'area interessata  dagli attuali  "Stagni di  Gaine" in  comune di
Sesto Fiorentino;
  nonche' le aree  golenali e di prima  pertinenza fluviale, indicate
come  P1 e  P nella  legenda della  "Carta delle  aree di  pertinenza
fluviale  disponibili  per  la   regimazione  dell'Arno  e  dei  suoi
affluenti" del progetto di piano adottato.
  Art. 2. - Sono escluse dal vincolo di cui all'art. 1:
  gli  interventi  idraulici  e  di sistemazione  ambientale  atti  a
ridurre il rischio idraulico;
  le   opere    di   manutenzione   ordinaria,    straordinaria,   di
sopraelevazione, di  ristrutturazione che  non comportino  aumenti di
superficie coperta,  nonche' le  opere di  restauro e  di risanamento
conservativo, riguardanti gli edifici e le infrastrutture esistenti;
  le opere  pubbliche in corso di  appalto o gia' affidate  alla data
della presente delibera;
  le   opere  pubbliche   che   si   renderanno  necessarie,   previa
concertazione tra enti e Autorita' di bacino;
  le  opere  ricadenti  nelle zone  territoriali  classificate  negli
strumenti  urbanistici, ai  sensi del  decreto ministeriale  2 aprile
1968, n. 1444, come A, B e D di completamento;
  le opere in  zone di espansione urbanistica  di iniziativa pubblica
con  piani attuativi  e programmi  approvati per  i quali,  alla data
della presente delibera, siano state stipulate convenzioni per almeno
il 50% della superficie coperta complessiva;
  le opere  in zone di  espansione urbanistica di  iniziativa privata
con  piani  di attuazione  per  i  quali,  alla data  della  presente
delibera, siano state rilasciate concessioni  per almeno il 50% della
superficie coperta complessiva;
  Possono altresi' essere escluse dal presente vincolo, previo parere
favorevole dell'Autorita' di bacino  sulla marginalita' delle zone di
intervento del piano attuativo  rispetto alla previsione del progetto
di piano e  a condizione che i comuni interessati  abbiano attuato il
piano di  protezione civile,  previsto dalla  legge n.  225 /  1992 e
dalla legge regionale n. 46 / 1996:
  le opere in  zone di espansione urbanistica  di iniziativa pubblica
con  piani attuativi  e programmi  approvati per  i quali,  alla data
della presente delibera, siano  state stipulate convenzioni in misura
inferiore al 50% della superficie coperta complessiva;
  le opere  in zone di  espansione urbanistica di  iniziativa privata
con piani di  attuazione gia' approvati e convenzionati  per i quali,
alla data della presente delibera, siano state rilasciate concessioni
in misura inferiore al 50% della superficie coperta complessiva.
  Gli  interventi  di  cui  ai  commi  precedenti  devono  intendersi
equiparati a quelli regolamentati nell'articolo 93 del testo unico n.
523  /  1904   e  pertanto  sono  assoggettati   allo  stesso  regime
autorizzativo da  parte della competente autorita'  idraulica secondo
il  disposto  di cui  decreto  del  Ministro  del lavori  pubblici  1
dicembre  1993, con  parere  vincolante da  rendersi  nel termine  di
novanta giorni.
  Art. 3. -  I comuni devono dare notizia all'Autorita'  di bacino di
eventuali concessioni edilizie negli  ambiti individuati nella "Carta
delle  aree di  pertinenza  fluviale disponibili  per la  regimazione
dell'Arno e dei  suoi affluenti", fatta eccezione per le  aree P1 e P
gia' vincolate ai sensi dell'art.  1 analogamente gli organi statali,
regionali  e   gli  altri   enti  territoriali   dovranno  comunicare
all'Autorita' di bacino eventuali previsioni o realizzazioni di nuove
opere pubbliche di loro competenza nell'ambito delle stesse aree.
  Art.  4. -  Fatto salvo  quanto definito  nell'art. 1  del presente
provvedimento,  le opere  che  comportano  trasformazioni edilizie  e
urbanistiche  ricadenti  nelle  aree  inondate,  rappresentate  nella
"Carta guida  delle aree  allagate", allegata  al progetto  di piano,
potranno  essere realizzate  a condizione  che venga  documentato dal
proponente ed  accertato dall'autorita' amministrativa  competente al
rilascio  dell'autorizzazione,  il  superamento delle  condizioni  di
rischio  legate a  fenomeni di  esondazione o  ristagno, o  che siano
individuati  gli  interventi  necessari   alla  mitigazione  di  tale
rischio, da  realizzarsi contestualmente alla esecuzione  delle opere
richieste.
  Art. 5.  - Al  fine di  garantire la  coerenza degli  interventi da
realizzarsi nel  bacino dell'Arno, tutti gli  interventi strutturali,
anche non ricompresi  nel progetto di piano, tesi  alla riduzione del
rischio idraulico  e alla  prevenzione di eventi  calamitosi, possono
essere realizzati previo parere  dell'Autorita' di bacino. Decorso il
termine  di  quarantacinque  giorni  dal  ricevimento  del  progetto,
corredato  dalla documentazione  tecnica  necessaria,  senza che  sia
intervenuta alcuna  pronuncia, il parere dell'Autorita'  di bacino si
intende  espresso  in senso  favorevole.  Il  segretario generale  e'
delegato ad esprimere il suddetto parere, sentito il comitato tecnico
nel  casi   di  particolare  rilievo,  e   relazionando  al  comitato
istituzionale nella prima seduta utile.
  Art.  6.  -  Gli  elaborati   cartografici  di  cui  agli  articoli
precedenti,  come specificati  in premessa,  sono depositati  ai fini
della consultazione  presso l'Autorita' di  bacino del fiume  Arno ed
anche,  per la  parte di  territorio di  competenza, presso  i comuni
interessati.
  Art. 7.  - La presente  delibera sara' notificata agli  enti locali
nei confronti dei quali la misura e' destinata ad esplicare efficacia
e sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e nei bollettini regionali della Toscana e dell'Umbria.
   Roma, 15 luglio 1997
                                              Il presidente: Mattioli
 Il segretario generale: Nardi