IL DIRETTORE GENERALE
                    della produzione industriale
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 15 novembre 1996,
n. 660, di attuazione della direttiva n.  92 / 42 / CEE del Consiglio
21 maggio  1992, concernente  i requisiti  di rendimento  delle nuove
caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi,
con potenza nominale pari o superiore a 4 kW e pari o inferiore a 400
kW;
  Vista  l'istanza con  la  quale l'I.M.Q.  -  Istituto italiano  del
marchio di qualita', con sede a Milano, via Quintiliano, 43, in forza
del  citato   decreto  15   novembre  1996   n.  660,   ha  richiesto
l'autorizzazione al rilascio  di attestati di conformita'  CEE di cui
all'art. 4 ed all'esecuzione delle  procedure di verifica dei sistemi
di garanzia  della qualita'  della produzione e  del prodotto  di cui
all'art. 8;
  Considerato  che  l'I.M.Q.  soddisfa ai  requisiti  minimi  fissati
nell'allegato V;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'I.M.Q. e' autorizzato al  rilascio di attestati di conformita'
CE di tipo per  i prodotti di cui all'art. 2  del decreto 15 novembre
1996,  n. 660,  secondo  le procedure  descritte  all'allegato III  -
modulo B.
  2. L'I.M.Q.  e' altresi'  autorizzato al  rilascio di  attestati di
verifica dei  sistemi di garanzia  della qualita' della  produzione e
del prodotto secondo le procedure descritte nell'allegato IV - moduli
C, D ed E, di cui al decreto 15 novembre 1966, n. 660.
  3.  Con   periodicita'  trimestrale  l'I.M.Q.  invia   copia  degli
attestati  rilasciati,  nonche' le  eventuali  revoche  o rifiuti  di
attestazione  all'ispettorato tecnico  del Ministero  dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.