Ai questori della Repubblica - loro
                                  sedi
                                     e, per conoscenza
                                  Ai prefetti della Repubblica
                                  Al  commissario  del Governo per la
                                  provincia di Bolzano
                                  Al commissario del Governo  per  la
                                  provincia di Trento
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                  Al commissario  del  Governo  nella
                                  regione Sicilia
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione sarda
                                  Al  commissario  del  Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al  presidente della commissione di
                                  coordinamento nella Valle d'Aosta
                                  Al comando generale  dell'Arma  dei
                                  carabinieri
                                  Al  comando  generale della Guardia
                                  di finanza
  Sono pervenuti  numerosi quesiti in ordine  ai risvolti applicativi
ed agli adempimenti connessi al parere  del Consiglio di Stato di cui
all'oggetto, trasmesso con nota  559/C.22843.10089(4) del 12 novembre
1996.
  Al fine di corrispondere alle osservazioni da piu' parti avanzate e
nell'intento  di  fornire  criteri uniformi  nell'applicazione  della
specifica disciplina, si formulano le considerazioni e si dettano gli
orientamenti che seguono.
  Nella   memoria   inoltrata   al    Consiglio   di   Stato   questa
amministrazione aveva  espresso l'avviso che la  natura della licenza
di porto d'armi per l'esercizio del  tiro a volo, istituita con legge
18  giugno 1969,  n. 323,  fosse un  porto d'arma  "atipico", che  in
realta' concretizzava una licenza di  trasporto piuttosto che un vero
e  proprio  porto  d'arma,  fra l'altro  argomentando  in  base  alla
considerazione che il praticante dello sport del tiro a volo con tale
titolo e' autorizzato esclusivamente  ad un porto limitato all'ambito
territoriale  che  va  dal  proprio  domicilio al  campo  di  tiro  e
viceversa.
  Nel  parere  di che  trattasi,  l'alto  consesso ha  invece  meglio
precisato la  natura della  licenza in  argomento quale  nuovo titolo
qualificato dalla legge come porto  d'armi, caratterizzato non da una
"atipicita'"  bensi'  da  una "specialita'",  consistente  nella  sua
particolare finalita' di agevolare l'esercizio dello sport del tiro a
volo.
  D'altronde la natura  di porto, e non di mero  trasporto del titolo
di che trattasi  - come sottolineato sempre dal Consiglio  di Stato -
trova conforto nelle origini di tale licenza e nei lavori preparatori
della legge istitutiva. La disposizione contenuta nella leggen. 323 /
69 mirava in effetti a sottrarre  i praticanti dello sport del tiro a
volo,  estranei all'attivita'  venatoria,  alle  onerose e  complesse
procedure connesse al rilascio del porto d'armi per uso caccia, che a
seguito dell'emanazione della legge 2  agosto 1967 n. 799 imponeva il
conseguimento di una apposita abilitazione venatoria. Con la legge in
esame  il questore  e'  stato investito  di  una nuova  attribuzione,
consistente nella facolta'  di rilasciare un diverso  tipo di licenza
di  porto  d'arma, per  il  quale  viene  richiesto il  possesso  dei
requisiti di rito e l'abilitazione  tecnica all'uso delle armi, oltre
al  pagamento della  tassa di  concessione governativa,  quest'ultima
peraltro  abolita  con decreto  del  Ministro  delle finanze  del  28
dicembre 1995.
  La natura  di porto d'arma  del titolo in argomento  trova conferma
anche in una considerazione di ordine pratico: a differenza di quanto
avviene nei poligoni  del tiro a segno nazionale  ove un responsabile
della  linea di  tiro, debitamente  abilitato da  licenza prefettizia
(art. 31, legge n. 110/75), puo'  affidare armi anche a minorenni o a
persone alle quali non si richiede la capacita' tecnica, nei campi di
tiro a volo il fucile viene usato  dal tiratore sotto la sua piena ed
esclusiva responsabilita'. Per tale  motivo il rilascio della licenza
per il tiro a volo viene subordinato al possesso di tutti i requisiti
richiesti per le altre licenze di porto d'armi.
  Se  invece quella  in esame  fosse  stata soltanto  una licenza  di
trasporto,  analoga a  quelle previste  dall'art. 76  regol. TULPS  e
dall'art.  3  legge n.  85/86,  rilasciate  senza accertamento  della
capacita'  tecnica  ma solo  sulla  base  del requisito  della  buona
condotta, si  sarebbe giunti  all'assurdo che il  tiratore a  volo in
possesso  di tale  licenza potrebbe  arrivare  al campo  di tiro  col
fucile scarico  nella custodia  e non appena  lo montasse  per usarlo
dovrebbe essere perseguito per porto abusivo d'arma.
  Non puo' pertanto che condividersi il parere dell'Organo Consultivo
sulla natura del titolo nonche'  sul concetto di specialita', secondo
il quale  il permesso in  argomento consente esclusivamente  il porto
delle armi lunghe da fuoco.
  Una volta  chiarito definitivamente  che la licenza  prevista dalla
legge n.  323/69 e' un permesso  di porto d'armi, non  puo' pero' non
farsi discendere da  tale natura giuridica la  logica conseguenza che
tutte le altre  facolta' connesse a licenze di  tal tipo appartengono
anche al porto d'arma per il tiro a volo.
  Sembra pertanto che le ulteriori valutazioni del Consiglio di Stato
circa la limitata validita' del titolo di cui trattasi per l'acquisto
di armi comuni da fuoco vadano rilette alla luce delle considerazioni
finora svolte. Non appare  infatti giustificabile sostenere la natura
di  porto   -  teste'   affermata  -  della   licenza  in   parola  e
contemporaneamente negarne la validita' ai fini dell'acquisto di armi
e munizioni comuni.
  La lettura  sistematica degli artt.  35, 3  e 4 comma  e 55, 4  e 5
comma TULPS e  dell'articolo unico della legge n. 323  / 69, conferma
invece la valenza  del titolo anche per l'acquisto  di qualsiasi arma
comune da fuoco e relative munizioni.
  Gli artt. 35,  3 comma e 55, 4 comma  TULPS individuano infatti nel
"permesso di porto  d'armi" e nel "nulla osta  all'acquisto" i titoli
che legittimano l'acquisto di armi e munizioni comuni di ogni genere,
con cio' apparentemente operando  una sostanziale equiparazione nella
portata dei  due titoli; ma cosi'  non e', posto che  mentre il nulla
osta  e'  rilasciato  in  base all'accertamento  dei  soli  requisiti
soggettivi (c.d.  buona condotta) ed e'  eventualmente assoggettabile
ad una certificazione sanitaria ai sensi  dell'art. 35, 4 comma e 55,
5 comma  TULPS, la concessione  del porto d'armi e'  subordinata alla
valutazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi, alla dimostrazione
del possesso  della capacita' tecnica ed  infine all'esibizione della
certificazione medica obbligatoria ai sensi dell'art. 1 legge n. 87 /
89, costituendo  in definitiva  un titolo di  ben piu'  ampia portata
rispetto  al semplice  nulla osta.  Non a  caso la  giurisprudenza ha
ritenuto  "la  licenza di  porto  d'armi  documento tipico,  che  non
ammette equipollenti e non puo'  essere sostituito dal nulla osta del
questore all'acquisto dell'arma"  - Cass. Pen., Sez. l,  n. 11609 del
16 dicembre 1982.
  Non appare inoltre sostenibile che con un eventuale assoggettamento
del  titolare  di  porto  di  fucile ex  n.  323  /  69,  interessato
all'acquisto  di  armi  diverse  da quelle  dedicate  alla  specifica
attivita',  anche  al  rilascio  del  nulla  osta  del  questore,  si
realizzerebbe un maggior controllo  sulla circolazione delle armi, in
quanto tale  documento, oltre  a porsi come  gia' visto  in posizione
subordinata rispetto al porto  d'armi, costituisce semplice titolo di
legittimazione all'acquisto  e non gia' strumento  di controllo della
circolazione delle armi. Tale controllo si esplica infatti attraverso
meccanismi ad hoc,  quali l'obbligo della denunzia  della cessione da
parte dell'armiere,  la tenuta  dei registri prescritti,  la verifica
delle comunicazioni  dell'armiere agli  Uffici di p.s.,  l'obbligo di
denunzia  dell'arma  da parte  dell'acquirente  (artt.  35, 38  e  55
TULPS).
  Per quanto sopra  esposto si ritiene che la  norma istitutiva della
licenza in argomento  non abbia derogato alla  generale previsione di
cui  agli  artt.  35,  3  comma  e  55,  4  comma  TULPS,  ne'  possa
considerarsi norma  speciale rispetto  alle norme generali  del testo
unico considerato  anche che  essa nulla ha  innovato in  merito alla
disciplina dell'acquisto delle armi  e delle munizioni comuni dettata
dai citati articoli del TULPS,  giacche' nulla statuisce al riguardo,
nemmeno implicitamente.
  Non puo'  poi trascurarsi il fatto  che le categorie dei  fucili da
caccia e  dei fucili da  tiro non sono facilmente  differenziabili, e
che  pertanto armi  da  tiro possono  essere usate  per  la caccia  e
viceversa, apparirebbe  di conseguenza  arbitrario voler  impedire ai
titolari del  porto d'armi per il  tiro a volo l'acquisto  di armi da
fuoco perfettamente idonee allo svolgimento dell'attivita' in parola,
ancorche'  ricomprese  nel  novero degli  strumenti  per  l'esercizio
dell'attivita' venatoria ai  sensi dell'art. 13 della legge  n. 157 /
1992.
  Per  quanto   poi  concerne  in  particolare   la  possibilita'  di
acquistare  le munizioni  e'  opportuno ricordare  che i  tiravolisti
consumano grandi quantitativi di  cartucce, deve quindi ritenersi che
il legislatore, nel predisporre una legge  ad hoc sul tiro a volo, ne
avesse ben chiare le caratteristiche e le necessita', ed abbia quindi
tenuto  presente  che l'art.  55  deI  TULPS consente  l'acquisto  di
munizioni senza nulla osta solo alle persone munite di una licenza di
porto, con cio' espressamente  legittimando all'acquisto i tiratori a
volo.
  In conclusione,  per i motivi enunciati,  questo Ministero, sentito
il  parere della  Commissione  consultiva centrale  per il  controllo
delle armi, e'  dell'avviso che i titolari della licenza  di porto di
fucile per  il tiro  a volo sono  in possesso di  una vera  e propria
licenza di porto  d'armi, che li legittima pero' al  porto delle sole
armi   idonee  all'esercizio   della   specifica  attivita'   nonche'
all'acquisto, fatto  salvo l'obbligo di  denunzia di cui  all'art. 38
del TULPS, di qualsiasi genere di armi e munizioni comuni.
  A tale indirizzo le SS.LL. sono  pregate di attenersi per quanto di
competenza, adottando i provvedimenti  divulgativi piu' opportuni nei
confronti degli utenti del settore.
  La presente circolare sostituisce le ministeriali pari argomento n.
559  / C.14639  - 10089(4)  del  31 luglio  1992 e  n. 559/C.22843  -
10089(4) del 12 novembre 1996.
                                               p. Il Ministro: Masone