Ai   sigg.    Prefetti    della
                                  Repubblica
                                      Al sig. Presidente della Giunta
                                  Regionale  della  Valle  d'Aosta  -
                                  AOSTA
                                      e, per conoscenza:
                                      Al  sig.  assessore  agli  enti
                                  locali  della  Regione  siciliana -
                                  PALERMO
                                      Al  sig.   rappresentante   del
                                  Governo   nella   Regione  sarda  -
                                  CAGLIARI
                                      All'A.R.A.N.     -     Servizio
                                  contrattazione,  via del Corso, 476
                                  - ROMA
                                      All'I.N.P.D.A.P.  -   Direzione
                                  centrale      delle     prestazioni
                                  previdenziali - Uffici I,  IV,  via
                                  C. Colombo, 44 - ROMA
                                      All'I.N.P.D.A.P.   -  Direzione
                                  generale,   via   S.    Croce    in
                                  Gerusalemme - ROMA
                                      Al   Ministero   del  tesoro  -
                                  Ragioneria generale dello  Stato  -
                                  Ufficio I.G.O.P. - ROMA
* 1. PREMESSA
    L'art.  73  del  D.lgs.  3  febbraio  1993,  n.  29  e successive
modificazioni ed integrazioni, prevede che il  trattamento  economico
dei  segretari  comunali e provinciali venga definito con i contratti
nazionali di lavoro, da sottoscriversi secondo le procedure  previste
dal medesimo decreto.
    Il  nuovo  trattamento economico dovuto ai segretari direttivi e'
stato definito con accordi - relativi all'area di contrattazione  del
personale  dipendente  dalle Amministrazioni pubbliche ricomprese nel
comparto dei Ministeri -  sottoscritti  il  17  maggio  1995,  il  14
settembre  1995  e  il  21  maggio  1996,  pubblicati nei supplementi
ordinari, rispettivamente, n. 63 della G.U.  n.  124  del  30  maggio
1995,  n.  121  della  G.U. n. 246 del 20 ottobre 1995 e n. 136 della
G.U. n. 188 del 12 agosto 1996.
    E' il caso di osservare che, anteriormente all'entrata in  vigore
della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante la nuova disciplina dello
stato  giuridico  dei  segretari  comunali  e provinciali, l'art. 52,
comma 5, della legge n.  142/1990,  nel  far  rinvio  alla  legge  di
riforma   dell'ordinamento   giuridico   dei   segretari  camunali  e
provinciali, aveva fatto salvo il disposto normativo di cui  all'art.
13 della legge 9 agosto 1954, n. 748, cosi' come modificato dall'art.
34 della legge 8 giugno 1962, n. 604.
    Tale disposizione normativa stabilisce che lo stipendio dovuto ai
segretari  e'  a carico degli enti presso i quali i medesimi prestano
servizio ed e' attribuito, per  i  segretari  comunali  iscritti  nei
ruoli provinciali, con atto autorizzatorio dei Prefetti.
    Nell'ambito  della  regione  autonoma  della  Valle  d'Aosta,  la
competenza relativa all'esercizio dei  servizi  della  Prefettura  e'
delegata alla Presidenza della Giunta regionale.
    Al  riguardo,  si  rileva  che se, da un lato, e' vero che l'art.
17, comma 86, della legge n. 127/1997, ha abrogato l'intero  art.  52
della  legge n. 142/1990, e' pur vero, dall'altro canto, che il comma
78, della citata legge n.   127, dispone  che  le  abrogazioni  e  le
modificazioni  previste dal nuovo regolamento di cui al comma 82 - il
quale dovra' stabilire la disciplina transitoria relativa a tutti gli
istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento giuridico  ed
economico  dell'intera  categoria  - hanno effetto decorsi 120 giorni
dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.
    Quest'Ufficio ritiene che, anche dopo l'entrata in  vigore  della
legge n. 127/1997, esiste un preciso obbligo da parte delle SS.LL. di
procedere alla sistemazione dei rapporti giuridici ed economici sorti
in base ai contratti collettivi di lavoro gia' sottoscritti.
    Infatti,   occorre   rilevare   che   nel  rapporto  di  servizio
intrattenuto  dal  segretario  con  questo   Ministero,   nella   sua
articolazione  centrale  e periferica, l'attribuzione dei trattamenti
economici, cosi' come disciplinata dall'art. 34 della legge 8  giugno
1962,  n.  604, si configura come atto costitutivo di un procedimento
d'ufficio.
    Pertanto, sorge naturale l'obbligo di rideterminare i trattamenti
stipendiali dovuti ai segretari per tutti i procedimenti,  a  valenza
economica,  conclusi  anteriormente  alla data del 18 maggio 1997 (ad
es., trasferimenti, promozioni, incarichi di  supplenza  e  reggenza,
etc.)  e per gli adempimenti derivanti dall'applicazione di tutti gli
accordi collettivi sottoscritti dall'A.R.A.N. e le OO.SS..
    Non solo, ma  tale  obbligo  sussiste  anche  qualora  le  SS.LL.
abbiano   adottato,   a   far  data  dal  18  maggio  1997,  atti  di
trasferimento, di supplenza e reggenza,  al  fine  di  assicurare  la
funzionalita'  delle  segreterie  comunali  vacanti  o i cui titolari
siano temporaneamente assenti o impediti.
    Del  resto,  l'esercizio  di  tale   competenza   risponde   alla
necessita'   di   assicurare  il  buon  andamento  e  l'imparzialita'
dell'azione amministrativa, nonche' di fornire certezza giuridica  ai
rapporti  sorti  dai  citati  atti,  facilitando,  con l'acquisizione
dell'atto di rideterminazione del trattamento economico al  fascicolo
personale  di  ciascun  segretario , l'azione che la nuova Agenzia di
cui all'art. 17, comma 76, della legge n.  127/1997, dovra' espletare
nella gestione della categoria dei segretari.
    Cio'  facendo,  si  determinano,  altresi',  con   esattezza   ed
omogeneita' sia le competenze economiche dovute ai segretari, sia gli
oneri finanziari gravanti sui bilanci degli enti locali.
    In  ordine  all'applicazione dei contratti in oggetto, si precisa
che le SS.LL., gia' con circolari n. 31/95  del  6  giugno  1995,  n.
37/95  del 20 ottobre 1995 e n. 50/96 del 6 novembre 1996, sono state
invitate ad autorizzare i comuni a darvi esecuzione, facendo  riserva
di   fornire  in  seguito  le  necessarie  istruzioni  operative  per
l'adozione dei decreti di trattamento economico.
    La necessita' di dover emanare  -  anche  prima  dell'entrata  in
vigore  della  legge n. 127/1997 - apposita circolare applicativa dei
citati accordi non discende solo dall'esigenza di  avere  trattamenti
economici  omogenei ed uniformi, a parita' di condizioni e requisiti,
sull'intero territorio nazionale, ma anche dalla constatazione che il
rapporto   di   lavoro  dei  segretari  comunali  non  e'  del  tutto
privatizzato.
    Infatti, al contrario di quanto avviene per le altre categorie di
dipendenti pubblici, l'applicazione del contratto collettivo relativo
alla  categoria  dei  segretari  non  e'  demandata,  per  la   parte
economica,  direttamente  alle  parti  del  rapporto di lavoro, cioe'
all'ente locale e al segretario ; cio',  in  quanto,  in  virtu'  del
succitato  art. 34 della legge n. 604/1962, e' attribuito alle SS.LL.
il potere di autorizzare gli enti locali, sui cui bilanci  gravano  i
relativi  oneri  economici,  a  corrispondere  lo stipendio dovuto al
medesimo segretario.
    Pertanto,  quest'Ufficio,  non  essendo  del  resto  abilitato  a
fornire   un'interpretazione   autentica  dei  medesimi  accordi,  ha
ritenuto  opportuno   trasmettere   all'Agenzia   di   rappresentanza
negoziale  delle  pubbliche  amministrazioni  (A.R.A.N.),  lo  schema
dell'emananda  circolare  applicativa,  affinche'  l'Agenzia  potesse
esprimere in merito il proprio autorevole parere.
    Tale richiesta e' sorta anche in considerazione di alcuni effetti
economici  negativi  che  si  sarebbero verificati, a decorrere dal 1
dicembre 1995, sul computo dei  compensi  per  lavoro  straordinario,
della   13  mensilita',  della  retribuzione  mensile  aggiunta,  del
trattamento  economico  fondamentale  da  attribuire   ai   segretari
direttivi promossi alla qualifica di segretario generale di classe 2,
nonche'   sul   trattamento  economico  da  assumere  ai  fini  della
liquidazione  della  pensione  e  dell'indennita'  premio   di   fine
servizio.
    Tali     effetti    distorsivi    scaturivano    dall'istituzione
dell'indennita' di direzione e dal contestuale assorbimento di alcune
voci retributive in godimento alla data del 30 novembre 1995.
    Sono  stati  attivati  numerosi  incontri  con  i  rappresentanti
dell'A.R.A.N.  e  delle  OO.SS  per ricercare un intesa di massima ed
addivenire  nel  piu'  breve  termine  possibile   alla   definizione
dell'intera vicenda.
    Nell'ultimo  incontro  tenutosi  nel mese di marzo 1997, e' stata
espressa, dall'A.R.A.N. e dalle OO.SS., piena adesione su gran  parte
del  testo  dell'emananda  circolare,  rimanendo  irrisolta  solo  la
questione relativa al riconoscimento, previsto dall'art. 40, comma 6,
del C.C.N.L. del  16  maggio  1995,  degli  incrementi  e  dei  ratei
dell'indennita'  di funzione e coordinamento di cui all'art. 8, comma
14, del D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44.
    Infatti, il comma 6, del predetto art.  40,  stabilisce  che  gli
incrementi   dell'indennita'  di  funzione  e  coordinamento  vengono
corrisposti fino al 30 novembre 1995.
    In sede applicativa, sono sorti dubbi  in  quanto,  com'e'  noto,
quest'Ufficio,  anteriormente  all'entrata  in vigore della succitata
disposizione contrattuale, ha interpretato l'art. 8,  comma  14,  del
D.P.R.  n.  44/1990,  nel  senso  che  gli  incrementi  di un milione
sull'importo base di lire  tremilioni  dell'indennita'  di  funzione,
dovessero  essere  riconosciuti  solo  a favore di quei segretari che
avessero maturato, alla data del  1  luglio  1990,  5-10-15  anni  di
effettivo servizio nella nona qualifica funzionale.
    Cio', in quanto l'indennita' in esame, fotografando la situazione
al   1  luglio  1990,  consentiva  il  riconoscimento  degli  importi
complessivi di lire 4-5-6 milioni solo a chi  avesse  maturato,  alla
predetta data, le corrispondenti anzianita' di servizio.
    Tale orientamento ha avuto, del resto, conferma anche nelle prime
pronunce  giurisprudenziali  (cfr.  T.A.R.    Friuli-Venezia  Giulia,
28.6.1996, n. 855/96).
    Le OO.SS., al contrario, hanno interpretato l'art. 40,  comma  6,
del C.C.N.L. nel senso che gli incrementi dell'indennita' di funzione
e  coordinamento  dovessero  essere  corrisposti  a  favore  di  quei
segretari che avevano compiuto 5-10-15  anni  di  effettivo  servizio
nella  nona  qualifica  funzionale  dal  2 luglio 1990 al 30 novembre
1995.
    Nel predetto incontro, i rappresentanti dell'Agenzia hanno  fatto
rilevare  che il D.L. n. 384/1992, convertito nella legge n. 438/1992
e recante misure restrittive per il pubblico  impiego,  ha  previsto,
per  il triennio 1991/1993, il blocco di ogni automatismo stipendiale
collegato al compimento di determinate anzianita' di servizio.
    Non solo, ma e' stato altresi' rilevato che la stessa  Presidenza
del   Consiglio   dei   Ministri,   con   decreto   del   30.11.1995,
nell'impartire le direttive all'A.R.A.N. per la sottoscrizione  degli
accordi   collettivi,   ha   stabilito   che   non   potevano  essere
riconosciuti, per l'anno 1994,  ulteriori  benefici  economici  oltre
l'indennita'  di  vacanza contrattuale e che il riparto delle risorse
finanziarie tra i singoli contratti collettivi doveva  avvenire,  nel
rispetto   degli   stanziamenti   globali  indicati  dalla  legge  n.
724/1994, a copertura degli oneri relativi agli anni 1995/96.
    Per tali ragioni, si e' deciso di comune intesa di richiedere  un
parere  alla  Direzione  Centrale  per  la Finanza locale e i Servizi
finanziari, di questo Ministero, per conoscere se, per il periodo dal
2 luglio 1990 al 30 novembre 1995, siano stati effettuati particolari
trasferimenti a copertura dei predetti oneri stipendiali.
    Qualora il parere fosse stato negativo,  tale  richiesta  avrebbe
dovuto essere indirizzata al Ministero del Tesoro.
    Con  nota n. 1945 del 3 aprile 1997, la Direzione Centrale per la
Finanza locale  ha  osservato  che  l'unica  attribuzione  di  fondi,
connessi   ai   contratti   collettivi   di   lavoro,   si  riferisce
all'applicazione degli  accordi  del  solo  comparto  enti  locali  e
relativi  ai  trienni  1985/87  e  1988/90  e  che,  pertanto, nessun
trasferimento  erariale  e'  stato  effettuato  ai  medesimi  enti  a
copertura dei contratti concernenti i segretari comunali.
    Chiamata   a   verificare  la  possibilita'  di  riconoscere  gli
incrementi dell'indennita' di funzione e coordinamento almeno per  il
periodo  1.1.1995/30.11.1995,  la Ragioneria Generale del Tesoro, con
nota n. 148594 dell'11 giugno 1997, ha rappresentato  di  avere  gia'
operato  "tutte le variazioni di bilancio necessarie all'applicazione
del C.C.N.L. del comparto  ministeri,  sia  per  quanto  riguarda  il
biennio economico 1994/95 che per quello 1996/97".
    Per  tali  finalita', sono state stanziate somme per un ammontare
complessivo  pari  a  lire  37,5  miliardi,  le  quali   sono   state
attribuite,  con  atto  ministeriale  del 24 giugno 1997, a favore di
ciascun comune avente diritto per un importo di lire 5.693.020, quale
rimborso  degli  oneri   diretti   ed   indiretti,   per   gli   anni
1995/1996/1997,    sostenuti    dai    medesimi    enti   a   seguito
dell'applicazione degli accordi collettivi in oggetto.
    Dall'esiguita'  del  predetto  importo  si  evince che le risorse
economiche gia' stanziate garantiscono la  copertura  finanziaria  ai
soli  aumenti  contrattuali  collegati agli stipendi delle qualifiche
funzionali e all'indennita' di direzione e, pertanto,  una  tesi  che
porti  a  ritenere  che  gli  incrementi e i ratei dell'indennita' di
funzione e coordinamento, di cui all'art. 8, comma 14, del D.P.R.  n.
44/1990, siano dovuti per il periodo dal 2 luglio 1990 al 30 novembre
1995, non trova alcun fondamento.
    Tutto cio' premesso e  al  fine  di  consentire  alle  SS.LL.  di
esercitare  in  modo  corretto  ed  uniforme  sull'intero  territorio
nazionale  la  competenza  in  ordine  all'adozione  dei  decreti  di
trattamento economico dovuto ai segretari comunali, nonche' agli enti
interessati  di gestire in modo ottimale la procedura di liquidazione
degli emolumenti contrattuali, si impartiscono le seguenti direttive.
* 2. STRUTTURA DELLA NUOVA RETRIBUZIONE
    Con l'entrata in vigore del C.C.N.L., biennio economico 1994/95 e
dell'accordo integrativo siglato il 14 settembre 1995,  la  struttura
della retribuzione del segretario comunale direttivo si compone delle
seguenti voci:
                 trattamento economico fondamentale
    a) stipendio tabellare, con i relativi aumenti contrattuali;
    b) indennita' integrativa speciale;
    c)   retribuzione  individuale  di  anzianita'  (o  r.i.a.),  ove
acquisita in applicazione dei DD.PP.RR. n. 266/1990 e n.  44/1990;
    d) 13 mensilita';
                  trattamento economico accessorio
    e)  indennita'  di  funzione  e  coordinamento,  dovuta  fino  al
30.11.1995;
    f) indennita' di qualifica, dovuta dall'1.8.1995 al 30.11.1995;
    g) indennita' di direzione, dovuta dall'1.12.1995;
    h) assegno "ad personam", dovuto dall'1.12.1995.
    Si passa qui di seguito ad esaminare le singole voci retributive,
rinviando   agli   esempi  riportati  nelle  tabelle  "H-I-L-M-N-P-R"
l'analisi dei trattamenti economici dovuti ai segretari in  relazione
alle diverse anzianita' e qualifiche possedute.
    a) stipendio tabellare ed aumenti contrattuali
    Gli  artt.  40 e 6 dei CC.CC.NN.LL., relativi ai bienni economici
1994/95 e 1996/97, stabiliscono  che  gli  stipendi  tabellari  annui
lordi  dei  segretari  direttivi, cosi' come determinati dall'art. 8,
comma 1, del D.P.R. n.  44/1990, ossia:
    - 8 q.f.: 15.531.000
    - 9 q.f.: 18.071.000
    debbono essere incrementati secondo misure e decorrenze  indicate
nelle tabelle "A-B-C-D-E" allegate alla presente circolare.
    E' appena il caso di rilevare che gli aumenti di cui all'art.  40
del   C.C.N.L.   riassorbono,   a   decorrere  dal  1  gennaio  1995,
l'indennita' di vacanza contrattuale prevista  dall'art.    13  della
legge  n.  724/1994,  i cui importi sono stati diramati con circolari
nn. 23/94 e 4/95, rispettivamente, del 4.7.1994 e 24.1.1995.
    In particolare, si  osserva  che  le  misure  dell'indennita'  di
vacanza   contrattuale   dovute   a   decorrere  dal  1  luglio  1994
riassorbivano quelle previste dal 1 aprile 1994.
    Gli  aumenti  contrattuali  in esame non riassorbono l'incremento
mensile lordo di lire 20.000, quale elaborato di anzianita'  previsto
dall'art. 7, comma 1, della legge n. 438/1992.
    Per  i  segretari  comunali  che  hanno  maturato 5-10-15 anni di
effettivo servizio nel quadriennio 1991/1994,  atteso  che  per  tale
periodo  il  legislatore  ha  previsto  il blocco di ogni automatismo
stipendiale collegato all'anzianita' di servizio, l'art. 40, comma 6,
del C.C.N.L. prevede che gli incrementi stipendiali di  cui  all'art.
8, comma 12, del D.P.R. n. 44/1990, ossia:
    - per  5 anni:   2.000.000
    - per 10 anni:   4.000.000
    - per 15 anni:   6.000.000
    debbano  essere  corrisposti  solo  dal  1 gennaio al 30 novembre
1995,  perche'  tali  incrementi  dovranno  essere   riassorbiti,   a
decorrere dal 1 dicembre 1995, dall'indennita' di direzione.
    Inoltre,  il  citato  art.  40, comma 6, stabilisce che si dovra'
procedere, alla data del 30 novembre 1995, all'individuazione di  una
"speciale"  retribuzione  individuale di anzianita', quale sommatoria
degli incrementi stipendiali di cui all'art. 8, comma 12, del  D.P.R.
n.  44/1990  (per  quei segretari che alla medesima data avevano gia'
maturato 5-10-15 anni di anzianita' di  servizio)  e  dei  ratei  dei
medesimi incrementi.
    Ai  fini  del  computo del rateo, si dovra' partire dalla data di
immissione in ruolo (per i segretari che non hanno ancora maturato  5
anni  di  effettivo  servizio alla data del 30.11.1995), ovvero dalla
data di attribuzione dell'ultimo incremento stipendiale, per arrivare
alla data del 30.11.1995, considerando mese  intero  la  frazione  di
mese  superiore  a 15 giorni, trascurando le frazioni inferiori; poi,
si dovra' moltiplicare il totale dei mesi per  l'incremento  di  lire
2.000.000 e dividere il risultato ottenuto per 60.
    Il  numero  60  costituisce l'ampiezza temporale degli incrementi
stipendiali.
    In concreto, qualora un segretario  abbia  maturato  l'incremento
stipendiale  di  lire  4.000.000 alla data del 12 luglio 1994, la sua
r.i.a. sara' pari, alla data del 30 novembre, a lire 4.567.667, cosi'
derivante:
         4.000.000   +   (incremento stipendiale)
           566.667   =   (rateo stipendiale: 2.000.000 X 17/60)
        ------------
        4.566.667        TOTALE
    Si precisa che tale r.i.a. non dovra' essere subito  riconosciuta
e  corrisposta al segretario, in quanto la stessa, cosi' come dispone
l'art. 4 dell'accordo  integrativo  del  14  settembre  1995,  verra'
assorbita   dall'indennita'   di   direzione   e   concorrera'   alla
determinazione dell'assegno "ad personam" previsto  dall'art.  6  del
medesimo accordo.
    Per  i  segretari sospesi cautelarmente dal servizio a seguito di
procedimento penale, l'assegno alimentare  di  cui  all'art.  82  del
D.P.R.  10.1.1957,  n.  3 e successive modificazioni ed integrazioni,
dovra' essere rideterminato soltanto quando gli aumenti  contrattuali
hanno una decorrenza anteriore alla data di sospensione.
    b) indennita' integrativa speciale (o i.i.s.)
    In   ordine  alle  misure  della  i.i.s.  previste  per  ciascuna
qualifica, si  fa  rinvio  alle  tabelle  "A-B-C-D-E"  allegate  alla
presente circolare.
    c) retribuzione individuale di anzianita' (o r.i.i.a.)
    Per quanto attiene alla r.i.a., occorre subito precisare che essa
non  va  confusa  con  quella  prevista  dall'art.  40,  comma 6, del
C.C.N.L.,  biennio  1994/95  (quale   sommatoria   degli   incrementi
stipendiali di cui all'art. 8, comma 12, del D.P.R. n.  44/1990 e dei
relativi  ratei), in quanto la prima rinviene dai decreti adottati in
applicazione del D.P.R. n.   266/1987 e dell'art.  9,  comma  1,  del
D.P.R. n. 44/1990.  Pertanto, la predetta voce retributiva non dovra'
essere  in  alcun  modo  assorbita,  a decorrere dal 1 dicembre 1995,
dall'indennita'  di  direzione,  ma  dovra'  essere  mantenuta   come
elemento   del   trattamento   economico  fondamentale  spettante  al
segretario comunale.
    d) 13 mensilita'
    La 13 mensilita' dovra' essere  calcolata  solo  sul  trattamento
economico  fondamentale  annuo  lordo,  escludendo,  per l'anno 1994,
l'indennita' di vacanza contrattuale (cfr. circolare n. 52,  in  data
21 giugno 1994, del Ministero del Tesoro).
    E'  appena  il  caso  di  precisare  che  l'inserimento  della 13
mensilita' nel corpo  del  dispositivo  del  decreto  di  trattamento
economico,   secondo   le   decorrenze   previste   per  gli  aumenti
contrattuali, corrisponde esclusivamente ad una esigenza di  certezza
e  completezza  di  informazioni  e,  pertanto,  non va assolutamente
inteso come frazionabilita' della stessa.
    Pertanto, qualora il segretario sia stato in servizio  per  tutto
l'anno  solare e non sia stato collocato in aspettativa per motivi di
famiglia o in altra  posizione  che  comporti  la  sospensione  o  la
privazione  dello  stipendio, ovvero non sia cessato dal servizio per
motivi disciplinari, al medesimo spettera', cosi' come  previsto  dal
D.L.P. 25.10.1946, n. 263 e successive modificazioni ed integrazioni,
una 13 mensilita' commisurata all'ultimo trattamento dovuto alla data
del 15 dicembre.
    Nel caso di cessazione dal servizio anteriore alla predetta data,
la 13 mensilita' dovra' essere computata in base all'ultimo stipendio
in godimento alla data di cessazione.
    In  nessun  modo  dovranno essere incluse quelle voci retributive
che  fanno  parte  del  trattamento   economico   accessorio,   ossia
l'indennita' di funzione e coordinamento e l'indennita' di qualifica.
    Per quanto riguarda l'inclusione, nella predetta base di computo,
dell'indennita'   di   direzione   di  cui  all'art.  3  dell'accordo
integrativo del 14.9.1995, occorre sottolineare che  tale  indennita'
costituisce elemento retributivo del trattamento economico accessorio
e, pertanto, da corrispondersi solo per 12 mesi l'anno.
    Invero,  su  questo  punto  occorre  rilevare che l'indennita' di
direzione assorbe, a far data dal 1 dicembre 1995, una serie di  voci
retributive,  tra  le  quali vi sono gli incrementi stipendiali - che
anteriormente  alla  predetta  data  facevano  parte  integrante  del
trattamento economico fondamentale - di cui all'art. 8, comma 12, del
D.P.R. n.  44/1990, ossia:
    - 9 q.f. con  5 anni al 30.11.1995: 2.000.000
    - 9 q.f. con 10 anni al 30.11.1995: 4.000.000
    - 9 q.f. con 15 anni al 30.11.1995: 6.000.000
    Per  effetto  di tale assorbimento, i segretari, che avevano gia'
in godimento i succitati incrementi, avrebbero subito una "reformatio
in pejus" degli importi  della  13  mensilita',  non  potendosi  piu'
considerare  fondamentale cio' che oramai era diventato, per espressa
previsione contrattuale, accessorio.
    Per  prevenire  tale  effetto  negativo  e  con  piena   adesione
dell'A.R.A.N.  e delle OO.SS., i suddetti incrementi stipendiali, sia
pur assorbiti da un'indennita'  accessoria,  sono  stati  considerati
utili  ai  soli  fini del computo della 13 mensilita' e, come vedremo
piu'  avanti,  dei   compensi   per   lavoro   straordinario,   della
retribuzione  mensile  aggiunta,  del  trattamento economico utile ai
fini della pensione e della buonuscita, nonche' in caso di promozione
alla qualifica di segretario generale di classe 2.
    Pertanto, a favore di quei segretari  che  hanno  maturato,  alla
data  del  30 novembre 1995, le sottoindicate anzianita' di servizio,
le SS.LL. avranno cura di aggiungere,  nella  parte  del  trattamento
economico  fondamentale, all'importo della 13 mensilita' calcolato in
riferimento allo stipendio tabellare, agli aumenti contrattuali, alla
i.i.s. e alla r.i.a., i seguenti ratei annui lordi:
    - 9 q.f. con  5 anni: 166.667 (2.000.000 : 12)
    - 9 q.f. con 10 anni: 333.333 (4.000.000 : 12)
    - 9 q.f. con 15 anni: 500.000 (6.000.000 : 12)
    e) indennita' di funzione e coordinamento
    Per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  non  e'   possibile
procedere  al  riconoscimento,  in  base  all'art.  40,  comma 6, del
C.C.N.L.,   biennio   1994/95,   degli   incrementi   e   dei   ratei
dell'indennita'  di funzione e coordinamento di cui all'art. 8, comma
14, del D.P.R. n. 44/1990, a favore dei segretari che hanno  compiuto
5-10-15  anni  di  effettivo servizio nella nona qualifica funzionale
nel periodo dal 2 luglio 1990 al 30 novembre 1995.
    Pertanto, la predetta indennita' rimane cristallizzata alla  data
del  1  luglio 1990, secondo gli importi collegati alle anzianita' di
servizio maturate alla medesima data, ossia:
    - 9 q.f. con  5 anni: 4.000.000
    - 9 q.f. con 10 anni: 5.000.000
    - 9 q.f. con 15 anni: 6.000.000
    E' opportuno ricordare che, cosi' come  previsto  dall'art.    8,
comma  14,  del  D.P.R.  n.  44/1990,  le  misure  dell'indennita' di
funzione e coordinamento, per il segretario di 8 q.f. e per quello di
9 q.f. dopo due anni di effettivo servizio senza demerito, sono pari,
rispettivamente,  a  lire  2.500.000  e  3.000.000  annue  lorde,  da
corrispondersi per 11 mensilita'.
    Tali  indennita'  cessano  di essere corrisposte a far data dal 1
dicembre 1995.
    Ai  fini  del  computo  di  quella  "speciale"  r.i.a.   prevista
dall'art.  40,  comma  6,  del C.C.N.L. del 16 maggio 1995, si dovra'
tener  conto  solo  degli  importi  dell'indennita'  di  funzione   e
coordinamento determinata alla data del 1 luglio 1990, con l'aggiunta
dell'importo  di lire 1.039.200 (86.600 X 12), quale incremento della
medesima indennita' stabilito, a decorrere dal 1 dicembre  1995,  dal
comma 7 del citato art. 40.
    Tale   misura   individuale   dell'indennita'   di   funzione   e
coordinamento non dovra' essere riconosciuta e corrisposta, in quanto
la stessa, cosi' come  dispone  l'art.  4  dell'accordo  integrativo,
dovra'  concorrere  al  finanziamento  dell'indennita'  di direzione,
ovvero alla determinazione dell'eventuale assegno  "ad  personam"  di
cui all'art. 6 del medesimo accordo.
    f) indennita' di qualifica
    L'art.  1  dell'accordo integrativo prevede l'attribuzione, dal 1
agosto  1995  al  30  novembre  1995,  di  un'indennita'  accessoria,
definita di qualifica, nelle seguenti misure lorde:
                           MENSILE          ANNUO
    - segretario 8 q.f.:   500.000        6.000.000
    - segretario 9 q.f.:   585.000        7.020.000
    Dette somme, non pensionabili, non incidono sulla 13 mensilita' e
la  copertura  delle  stesse  e'  assicurata  dalla  riduzione  degli
stanziamenti globali per lavoro straordinario nella misura di 240 ore
annue (20 ore mensili) e negli importi  determinati  al  31  dicembre
1994.
    Su   questo   aspetto,   alcuni  enti  locali  hanno  chiesto  se
l'indennita' in argomento  debba  essere  riconosciuta  anche  quando
manchi in bilancio il capitolo di spesa per lavoro straordinario.
    Al  riguardo, si ribadisce che, trattandosi di spesa obbligatoria
prevista  da  un  contratto  collettivo  di  lavoro,  il   segretario
interessato  ha  diritto alla corresponsione dell'indennita' in esame
indipendentemente dalla  concreta  possibilita'  di  riduzione  dello
stanziamento  per  lavoro  straordinario,  in  quanto  il  sistema di
copertura finanziaria e' di carattere generale ed  investe  i  comuni
nel loro complesso, a prescindere dalle singole situazioni.
    g) indennita' di direzione
    L'  art.  3  dell'accordo  integrativo prevede, a decorrere dal I
dicembre 1995, una  nuova  indennita',  definita  di  direzione,  che
costituisce elemento retributivo del trattamento economico accessorio
e,  pertanto,  da  corrispondersi  per 12 mesi l'anno, nelle seguenti
misure lorde:
                               MENSILE          ANNUO
    - 8 q.f.:                   750.000       9.000.000
    - 9 q.f. con 2 anni:      1.000.000      12.000.000
    - 9 q.f. segretario capo: 1.350.000      16.200.000
    - 9 q.f. segretario capo  1.550.000      18.600.000
        con piu' 15 anni al
        30.11.1995:
    Inoltre,  l'art.  4  dell'accordo  integrativo   stabilisce   che
l'indennita' di direzione riassorbe a decorrere dal 1 dicembre 1995 e
fino a concorrenza (cfr. tabella "F"):
    1)  il  valore  degli  incrementi  stipendiali annui lordi di cui
all'art. 8, comma 12, del D.P.R. n. 44/1990, ossia:
    - 9 q.f. con  5 anni alla data del 30.11.1995:   2.000.000
    - 9 q.f. con 10 anni alla data del 30.11.1995:   4.000.000
    - 9 q,f. con 15 anni alla data del 30.11.1995:   6.000.000
    con l'aggiunta della valutazione economica dei ratei dei predetti
incrementi  maturati  alla  data  del  30  novembre  1995,  i  quali,
complessivamente,   costituiscono   la  retribuzione  individuale  di
anzianita' di cui all'art. 40, comma 6, del C.C.N.L.;
    2) la misura iniziale annua lorda dell'indennita' di  funzione  e
coordinamento  di  cui  all'art.  8, comma 14, del D.P.R. n. 44/1990,
ossia:
    - 8 q.f.:                2.500.000
    - 9 q.f. con due anni:   3.000.000
    3)  il  valore  degli  incrementi  annui lordi dell'indennita' di
funzione maturati alla data del 1 luglio 1990, ossia:
    - 9 q.f. con 5 anni:   1.000.000
    - 9 q.f. con 10 anni:  2.000.000
    - 9 q.f. con 15 anni:  3.000.000
    i quali costituiscono la misura individuale di anzianita' di  cui
all'art. 40, comma 6, del C.C.N.L.;
    4)  l'incremento  provvisorio,  nella  misura annua lorda di lire
1.039.200 (86.600 X 12), dell'indennita' di funzione e  coordinamento
previsto dall'art. 40, comma 7, del C.C.N.L.;
    5)  l'indennita'  di  qualifica  di  cui  all'art. 1 dell'accordo
integrativo, nella misura annua lorda di lire:
    - 8 q.f.: 6.000.000
    - 9 q.f.: 7.020.000
    Come si puo' osservare dall'esame delle singole voci  retributive
assorbite  dall'indennita'  di  direzione  a decorrere dal 1 dicembre
1995, le stesse costituiscono emolumenti accessori, non pensionabili,
della retribuzione ordinaria complessiva dovuta  al  segretario,  con
l'esclusione  degli  incrementi  stipendiali di cui all'art. 8, comma
12, del D.P.R. n.  44/1990, i quali anteriormente alIa predetta  data
facevano invece parte integrante del trattamento fondamentale.
    Pertanto, al fine di impedire una "reformatio in pejus" di alcuni
istituti economici commisurati al trattamento economico fondamentale,
con  piena  adesione  dell'A.R.A.N.  e  delle OO.SS., l'indennita' di
direzione e' stata considerata, a  decorrere  dal  1  dicembre  1995,
utile  ai  fini  della  13  mensilita',  della  retribuzione  mensile
aggiunta, del compenso per  lavoro  straordinario,  della  promozione
alla qualifica di segretario generale di classe 2, limitatamente agli
importi annui lordi:
    - 9 q.f. con  5 anni:      2.000.000
    - 9 q.f. con 10 anni:      4.000.000
    - 9 q.f. con 15 anni:      6.000.000
    h) assegno "ad personam"
    Dal  momento  che  l'indennita' di direzione assorbe tutte quelle
voci  retributive  indicate  al  precedente  punto   g),   l'art.   6
dell'accordo  integrativo  prevede  una  clausola di salvaguardia che
garantisce  comunque  ai  segretari  comunali  l'eventuale   migliore
trattamento  economico  in  godimento alla data di attribuzione della
nuova indennita'.
    Individuato tale importo, a far tempo dal  1  dicembre  1995,  al
segretario  dovranno  essere  riconosciuti  l'indennita' di direzione
corrispondente alla sua anzianita', nonche' l'eventuale  assegno  "ad
personam",  non  pensionabile  (fino  alla  data del 31.12.1995), non
utile  ai  fini  della  13  mensilita',  qualora  i   vari   elementi
retributivi assorbiti risultino maggiori della medesima indennita'.
    Occorre  rilevare  che,  ai  fini  del suddetto raffronto, non va
computato l'incremento personale dell'indennita' di direzione,  nella
misura   annua   lorda   di  lire  2.400.000,  previsto  dall'art.  5
dell'accordo integrativo per quei  segretari  che  abbiano  maturato,
alla data del 30 novembre 1995, piu' di 15 anni di servizio.
    In  ordine  alle modalita' di computo dell'assegno "ad personam",
si rimanda alla tabella G.
    Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sulla circostanza che per i
segretari  di  8  q.f.,  in  possesso  alla   data   del   30.11.1995
dell'assegno  personale  e  che passano alla 9 q.f. (dopo due anni di
effettivo servizio  senza  demerito)  successivamente  alla  medesima
data,  tale assegno dovra' essere riassorbito dall'incremento di lire
3.000.000 dell'indennita' di direzione.
    Cio', al fine di evitare che gli stessi, pur  avendo  una  minore
anzianita' di servizio nella 9 q.f., possano godere di un trattamento
economico  accessorio  superiore  rispetto  al collega passato a tale
qualifica anteriormente alla data del 1 dicembre 1995.
    Invece, per gli altri segretari l'assegno "ad  personam"  non  e'
riassorbibile.
 
 
* 3. EFFETTI DEI NUOVI BENEFICI ECONOMICI
    a) compensi per lavoro straordinario
    L'art. 32 del C.C.N.L., biennio economico 1994/95, e l'art. 7 del
C.C.N.L., biennio 1996/97, stabiliscono che gli aumenti  contrattuali
hanno   effetto,   tra   l'altro,   anche  sul  compenso  per  lavoro
straordinario.
    Nel rinviare alla tabella "S" per l'esame delle nuove misure  dei
compensi  per  lavoro  straordinario,  si sottolinea che tali effetti
decorrono dal 1 gennaio 1995  per  svilupparsi  secondo  le  scadenze
previste per i vari aumenti contrattuali.
    Anche per i compensi per lavoro straordinario, atteso che la for-
mula  prevista  per  il  calcolo  si  basa  in  modo  tassativo sullo
stipendio  tabellare  e  sulla  i.i.s.    nella  misura  fissata   al
31.12.1991,  al fine di evitare che i segretari comunali, con 5-10-15
anni di anzianita' di  servizio,  potessero  subire  forti  riduzioni
degli   stessi   compensi,   e'  stato  deciso,  con  piena  adesione
dell'A.R.A.N. e delle OO.SS, di includere nello  stipendio  tabellare
quota  parte  dell'indennita'  di  direzione,  corrispondente ai soli
incrementi stipendiali di cui all'art. 8, comma  12,  del  D.P.R.  n.
44/1990, dalla stessa assorbiti a decorrere dall'1.12.1995.
    Al  punto  n. 2), lett. f), della presente circolare, a proposito
dell'indennita' di qualifica,  e'  stato  detto  chiaramente  che  la
previsione  della  riduzione dello stanziamento sul capitolo di spesa
per lavoro straordinario, nella misura di 20 ore mensili pro-capite e
negli  importi  determinati  al  31.12.1994,  e'   finalizzata   alla
copertura della medesima indennita'.
    Con  l'occasione,  va pero' evidenziato che l'art. 2 dell'accordo
integrativo  prevede  che  resta  ferma,  senza  alcun   limite,   la
liquidazione  delle  ore di straordinario effettivamente prestate dal
segretario  per  l'assistenza  e  la   partecipazione   agli   organi
collegiali,  attivita'  che  il  segretario stesso deve assicurare in
adempimento di precisi obblighi di legge, di statuto o regolamento.
    Al  di  fuori  di  tale  ipotesi,  la  prestazione   per   lavoro
straordinario puo' essere autorizzata, compatibilmente con le risorse
finanziarie  esistenti  sull'apposito  capitolo  di  spesa,  solo per
particolari ed eccezionali esigenze di servizio.
    Per questo istituto, inoltre, appare applicabile, in  attesa  del
nuovo  ordinamento  giuridico  della  categoria  e  di  uno specifico
contratto collettivo, l'accordo  intercompartimentale  approvato  con
D.P.R.   1   febbraio   1986,   il   quale  conferisce  carattere  di
eccezionalita'  al  ricorso  al  lavoro   straordinario,   prevedendo
tendenzialmente  una  compensazione  in  termini  di  ore prestate in
eccedenza alle 36 settimanali ordinarie e, quindi, la possibilita' di
optare per i riposi compensativi.
    b) retribuzione consortile o convenzionata mensile aggiunta
    L'art. 25, comma 6, del D.P.R. 23.6.1972, n.  749,  riconosce  al
titolare  della  segreteria  consorziata  o convenzionata un compenso
mensile aggiuntivo, rapportato al 25% dello stipendio  in  godimento,
ossia al trattamento economico fondamentale.
    Al   fine   di   evitare  che  l'indennita'  di  direzione  possa
determinare una "reformatio in  pejus"  del  compenso  in  esame,  in
quanto  la  stessa  assorbe,  a  decorrere  dal  1 dicembre 1995, gli
incrementi stipendiali di lire 2-4-6 milioni dovuti ai  segretari  in
possesso,   alla  medesima  data,  di  5-10-15  anni  di  servizio  -
incrementi che fino  alla  data  del  30.11.1995  costituivano  parte
integrante  dello  stipendio  tabellare -, e' stato deciso, di comune
accordo con l'A.R.A.N. e le OO.SS., che la  stessa  indennita'  debba
essere  inclusa  nella  base  di  computo  della retribuzione mensile
aggiunta solo limitatamente ai succitati incrementi stipendiali.
    E' appena  il  caso  di  rilevare  che  la  retribuzione  mensile
aggiunta  e'  strettamente  callegata  all'esercizio  effettivo delle
funzioni.
    Pertanto, nel caso in cui il titolare di segreteria convenzionata
abbia partecipato al corso residenziale di  formazione  professionale
promosso  da  questo  Ministero,  ovvero sia stato incaricato a tempo
pieno presso altra segreteria non convenzionata, tale compenso dovra'
spettare solo a quel segretario cui sia stato conferito  un  incarico
di  supplenza  continuativa, non dovendo, in tale evenienza, gli enti
interessati corrispondere il 50% (25% X 2) del trattamento  economico
fondamentale.
    Nei  casi  di  assenza  o  impedimento del titolare di segreteria
convenzionata,  cui  si  provvede  mediante  il  conferimento  di  un
incarico  a  scavalco,  al  solo titolare va riconosciuto il compenso
aggiuntivo.
    c) compensi per incarichi di reggenza e supplenza
    Gli incrementi dello stipendio tabellare hanno effetto anche  sui
compensi  per incarichi di reggenza e supplenza, a scavalco e a tempo
pieno, secondo importi e decorrenze riportate nella tabella "T".
    Al riguardo,  si  fa  presente  che  l'art.  39  della  legge  n.
604/1962  stabilisce  che,  nel  caso  in  cui  al  segretario  venga
conferito la supplenza di altro segretario assente o impedito, ovvero
la reggenza di segreteria vacante, l'incarico puo' essere a  scavalco
o a tempo pieno (continuativo).
    Nella  prima  ipotesi,  al  segretario  incaricato spetta solo un
compenso mensile, con  onere  a  carico  dell'ente  presso  il  quale
l'incarico  viene  espletato,  in misura non superiore all '80% dello
stipendio tabellare stabilito per la  qualifica  corrispondente  alla
sede.
    Invece,  nel  caso di incarico a tempo pieno (o continuativo), al
segretario, che e' esonerato dal prestare servizio presso la  propria
sede   di   titolarita',   spetta,  oltre  il  trattamento  economico
complessivo dovuto in relazione alla qualifica  rivestita,  anche  un
compenso  mensile  in  misura  non  superiore  al 50% dello stipendio
tabellare corrispondente alla sede.
    In tale ipotesi, sia il trattamento  economico  sia  il  compenso
sono  posti interamente a carico dell'ente presso il quale l'incarico
viene espletato.
    Qualora l'incarico venga conferito ad un vice segretario comunale
del medesimo ente, il compenso e' stabilito in misura  non  superiore
ad un terzo.
    Ai  fini  della  determinazione  dei  suddetti  compensi, la base
stipendiale di riferimento e' data solo  dagli  stipendi  iniziali  o
tabellari,  cosi'  come  risultano  incrementati  per  effetto  degli
accordi in argomento.
    Nella predetta base di computo,  non  vi  rientrano,  quindi,  la
retribuzione   individuale   di  anzianita',  la  i.i.s.    e  la  13
mensilita'.
    Quando vengono conferiti incarichi presso comuni di classe  4,  i
compensi  dovranno  essere  attribuiti  in  relazione  alla qualifica
rivestita dal segretario incaricato, atteso che alla predetta  classe
puo'  corrispondere  lo  stipendio  tabellare  della  8 o 9 qualifica
funzionale.
    In caso di incarichi conferiti presso sedi di classe superiore  a
quella di titolarita', al segretario spetta un'indennita' di reggenza
o  supplenza commisurata allo stipendio tabellare corrispondente alla
classe dell'ente presso cui il medesimo e' stato incaricato.
    Nella rideterminazione dei compensi per incarichi di  reggenza  o
supplenza  presso segreterie convenzionate, sono stati opportunamente
tenuti distinti gli incarichi a scavalco da quelli continuativi.
    Per gli incarichi a scavalco, i compensi sono stati rideterminati
tenendo conto dei maggiori disagi che l'incaricato  dovra'  sostenere
nel  prestare  servizio  contemporaneamente  presso la propria sede e
quella convenzionata e, pertanto, si e' fatto ricorso  alla  seguente
formula:
        C = 0,80 X (p quadra) St + 0,25 X (St + I) (p. quadra)
dove C  = retribuzione mensile aggiunta
     St = stipendio tabellare
     I  = i.i.s. corrispondente alla classe dell'ente
    Per  gli  incarichi  continuativi, invece, all'incaricato spetta,
oltre il trattamento economico dovuto  in  relazione  alla  qualifica
rivestita,   il   25%  del  proprio  stipendio  in  godimento,  quale
retribuzione mensile aggiunta, nonche' l'indennita' commisurata  fino
al  massimo  del 50% del solo stipendio tabellare corrispondente alla
sede.
    In  ordine  all'attribuzione   dei   suddetti   compensi,   giova
sottolineare  che  il  citato  art.  39  della legge n. 604/1962, con
l'espressione  "fino  a...",  stabilisce  solo  un  limite   massimo,
rimanendo, pertanto, in capo alle SS.LL., previo parere del Consiglio
provinciale  di  Amministrazione,  il  potere  di modularli in misura
percentuale, in ragione  della  distanza  che  il  segretario  dovra'
coprire  per  raggiungere  la  sede presso cui e' stato incaricato e,
quindi, del maggior disagio che lo stesso dovra' sostenere.
    Per gli incarichi a scavalco, atteso che l'incaricato  deve  pre-
stare  servizio  contemporaneamente  presso due segreterie, le SS.LL.
dovranno altresi' tener conto  anche  delle  modalita'  operative  di
espletamento  di  tale  servizio,  da  determinarsi in relazione alle
esigenze amministrative espresse dagli  stessi  rappresentanti  degli
enti  e  in modo da assicurare comunque una minima presenza per tutta
la durata dell'incarico, in termini di ore giornaliere o di  un  dato
numero di giorni nell'arco della settimana.
    d) rimborso delle spese di viaggio
    L'art.  8  dell'accordo integrativo, siglato in data 14 settembre
1995  e,  quindi,   efficace   dal   giorno   successivo   alla   sua
sottoscrizione, stabilisce che ai segretari incaricati della reggenza
o  supplenza  presso  sede diversa da quella di titolarita', oltre il
compenso  di cui all'art. 39 della legge n. 604/1962, spetta anche il
rimborso  delle  spese  di   viaggio   effettivamente   sostenute   e
debitamente  documentate,  cosi' come era gia' previsto dall'art. 25,
comma 6,  del  D.P.R.  n.  749/1972  per  i  titolari  di  segreterie
convenzionate.
    Una  volta  accertata  l'insorgenza del diritto al rimborso delle
spese di viaggio a decorrere solo dalla data del 15  settembre  1995,
occorre  verificare  se  tale  diritto  debba essere riconosciuto per
tutte le tipologie di incarico e se, in caso di  uso  di  autovettura
propria, la liquidazione debba avvenire nella misura di 1/5 del costo
al  litro della benzina super, cosi' come dispone l'art. 5 del D.P.R.
16.1.1978, n. 513, ovvero in base alle tariffe A.C.I.,  come  avviene
per i titolari di segreterie convenzionate.
    In  ordine  alla  prima  questione, si fa presente che dall'esame
delle schede tecniche allegate all'accordo integrativo  e  depositate
presso  l'A.R.A.N.  risulta  che  il  rimborso  in  oggetto  e' stato
previsto  solo  per  gli  incarichi  a  scavalco  e  non  per  quelli
continuativi  o  a  tempo  pieno, in quanto, per quest'ultimo tipo di
incarico, il segretario e' tenuto a prestare servizio,  per  un  dato
periodo  di  tempo,  solo  presso  la  sede  cui  lo  stesso e' stato
incaricato.
    Per quanto attiene alla seconda  questione,  si  ritiene  che  le
parti  contraenti,  richiamandosi  al succitato art. 25, comma 6, del
D.P.R. n. 749/1972,  abbiano  fatto  riferimento  all'interpretazione
corrente   che   quest'Ufficio  ha  sempre  dato  della  disposizione
normativa in argomento.
    Infatti, in base al parere n. 1835/77 emesso  in  data  2  giugno
1978 dalla sezione prima del Consiglio di Stato, e' stata diramata la
circolare ministeriale n. 30/81 del 28.12.1981, con la quale e' stato
sostenuto  che  al titolare di segreteria consorziata o convenzionata
il rimborso delle spese di  viaggio  effettivamente  sostenute  debba
avvenire,  in  caso  di  uso di autovettura propria, in base al costo
chilometrico fornito dall'A.C.I. e non nella misura di 1/5 del  costo
al litro della benzina super.
    Cio', in quanto, secondo il Supremo Consesso, ciascuno dei comuni
costituisce sede ordinaria di servizio.
    Si precisa, inoltre, che in nessun caso e' ammesso il rimborso di
spese alberghiere e di ristoro, ne' l'attribuzione dell'indennita' di
missione.
    e) liquidazione dei diritti di segreteria
    In  ordine  all'individuazione  della  base  stipendiale  per  la
liquidazione dei diritti di segreteria, si dovranno assumere soltanto
le  voci  retributive  che  compongono   il   trattamento   economico
fondamentale spettante al segretario, ossia:
    - stipendio tabellare, con.tutti gli aumenti contrattuali;
    - retribuzione individuale di anzianita';
    -  quota  parte  dell'indennita' di direzione, limitatamente agli
incrementi stipendiali, di lire 2-4-6 milioni,  di  cui  all'art.  8,
comma  12, del D.P.R. n. 44/1990, assorbiti dalla medesima indennita'
a decorrere dall'1.12.1995;
    - indennita' integrativa speciale;
    - tredicesima mensilita'.
    Sono  comunque  esclusi  dal  predetto  computo,  in  quanto voci
retributive  accessorie,  la  parte   restante   dell'indennita'   di
direzione,  l'incremento  della  stessa,  dovuta  a  coloro che hanno
maturato alla data del 30.11.1995 piu' di 15 anni  di  anzianita'  di
servizio,  l'assegno  "ad  personam"  di  cui all'art. 6 dell'accordo
integrativo, nonche' i compensi per lavoro straordinario a  qualunque
titolo attribuiti e le indennita' di reggenza e supplenza.
* 4. EFFETTI ECONOMICI AI FINI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA
    Ai  fini  del  trattamento ordinario di quiescenza, l'art. 32 del
C.C.N.L., biennio economico 1994/95, e l'art. 7 del C.C.N.L., biennio
1996/97, prevedono che ai dipendenti cessati  o  che  cesseranno  dal
servizio con diritto a pensione nell'arco di vigenza degli accordi in
argomento,     ossia     nei     periodi     1.1.1994/31.12.1995    e
1.1.1996/31.12.1997,  gli  incrementi  stipendiali   debbano   essere
riconosciuti  integralmente  alle rispettive scadenze e negli importi
previsti (cfr. tabelle "U e V").
    Da cio' si evince che se un segretario e'  cessato  dal  servizio
con diritto a pensione in data 1 luglio 1994, ossia nella vigenza del
C.C.N.L.,  biennio  economico  1994/95,  allo  stesso dovranno essere
riconosciuti solo gli incrementi dello  stipendio  tabellare  fissati
dall'art.  40,  commi  2-3-4, secondo le decorrenze del 1 gennaio e 1
dicembre 1995; nessun aumento  relativo  al  biennio  1996/97  dovra'
essere attribuito
    Al  riguardo,  si fa presente che per il biennio 1994/95 sono del
tutto irrilevanti in quanto non pensionabili:
    - l'indennita' di funzione e coordinamento  di  cui  all'art.  8,
comma 14, del D.P.R. n. 44/1990;
    -  l'indennita'  di  qualifica,  dovuta solo per il periodo dal 1
agosto al 30 novembre 1995;
    -  l'indennita'  di  direzione  e  l'incremento  personale  della
stessa;
    - l'eventuale assegno "ad personam";
    -  i compensi per lavoro straordinario, i diritti di segreteria e
l'indennita' di supplenza, a scavalco o a tempo pieno.
    E' appena il caso di sottolineare che l'indennita'  di  reggenza,
al  contrario  della  supplenza,  era gia' inclusa nella retribuzione
annua contributiva ai sensi e per effetti dell'art. 2 della legge  26
luglio 1965, n. 965, integrativo della legge 11 aprile 1955, n. 379.
    Per  quanto riguarda l'indennita' di direzione, si precisa che la
stessa dovra' essere inserita, nel "quadro 4 -  TOTALE  A"  del  Mod.
98.2.,    solo   limitatamente   all'importo   di   lire   6.000.000,
corrispondente proprio a quell'incremento stipendiale di cui all'art.
8,  comma  12,  del  D.P.R.  n.  44/1990,  assorbito  dalla  medesima
indennita'  a  far data dal 1 dicembre 1995 e che il segretario aveva
gia' in godimento anteriormente alla predetta data.
    In concreto, l'assorbimento del suddetto incremento  stipendiale,
da parte dell'indennita' di direzione, non cambia il risultato finale
dell'operazione,  giacche'  lo stesso art. 4 dell'accordo integrativo
prevede che tale indennita' resti utile ai fini  del  trattamento  di
quiescenza (cfr. tabella "U/3 e U/4").
    Per  i segretari cessati dal servizio anteriormente alla data del
1 dicembre 1995, non si pone il problema di dover calcolare  i  ratei
degli  incrementi  stipendiali,  dal  momento  che  il  diritto  alla
pensione si consegue con un'anzianita' di servizio  superiore  ai  15
anni  e,  quindi, i medesimi avevano gia' in godimento, alla predetta
data, l'incremento annuo lordo di lire 6.000.000.
    Per coloro che sono cessati dal servizio, con diritto a pensione,
nell'arco  di  vigenza  del  C.C.N.L.,  biennio economico 1996/97, ad
esempio in data 1 aprile 1996, si  dovranno  attribuire  gli  aumenti
economici previsti con le decorrenze 1.11.1996 e 1.7.1997.
    Inoltre,  si  precisa  che  per gli anni 1996/97, nel "quadro 4 -
TOTALE A" del Mod. 98.2 e ai fini della liquidazione della  pensione,
dovranno essere inseriti i seguenti compensi:
    - stipendio tabellare e relativi aumenti contrattuali;
    - indennita' integrativa speciale;
    - retribuzione individuale di anzianita';
    -  quota parte dell'indennita' di direzione, nella misura di lire
6.000.000 annue lorde, corrispondente all'incremento  stipendiale  di
cui  all'art.  8,  comma  12, del D.P.R. n.  44/1990, assorbito dalla
medesima indennita';
    - tredicesima mensilita';
    - retribuzione mensile aggiunta, per  i  titolari  di  segreteria
convenzionata;
    - 13 mensilita'.
    Invece,  nel "quadro 4 - TOTALE B" del Mod. 98.2, dovranno essere
inseriti tutti gli emolumenti accessori, ossia:
    - la parte restante dell'indennita' di  direzione,  nella  misura
annua lorda di lire 10.200.000;
    -  l'incremento  personale  della citata indennita', nella misura
annua lorda di lire 2.400.000;
    - l'assegno "ad personam", per un importo  annuo  lordo  di  lire
3.859.200;
    -  i compensi per lavoro straordinario, le indennita' di reggenza
o supplenza, a scavalco o a tempo pieno, i diritti di segreteria.
    Infine, per il personale  cessato  dal  servizio  o  prossimo  al
pensionamento,   si   raccomanda   alle  SS.LL.  di  distinguere  nel
dispositivo del decreto, facendo uso di articoli:
    - il trattamento economico a carico dell'ente
    - il trattamento economico utile ai fini della pensione
    - il trattamento economico utile ai fini della buonuscita
* 5. EFFETTI ECONOMICI AI FINI DELL'INDENNITA' DI FINE SERVIZIO
    L'art. 32 del C.C.N.L., biennio economico 1994/95, e l'art. 7 del
C.C.N.L., biennio 1996/97, prevedono  che,  ai  fini  dell'indennita'
premio  di  fine servizio, ai dipendenti cessati o che cesseranno dal
servizio con diritto a pensione dovranno essere riconosciuti solo gli
scaglionamenti maturati alla data di cessazione  dal  servizio  (cfr.
tabelle "U/5 e V/4).
    Pertanto,  qualora un segretario sia cessato dal servizio in data
1 luglio 1994, allo stesso non dovra' essere attribuito alcun aumento
economico previsto per il biennio 1994/95; mentre, qualora lo  stesso
sia   cessato   a  far  data  dal  1  aprile  1997,  dovranno  essere
riconosciuti, oltre i soli aumenti collegati allo stipendio tabellare
di tale biennio, anche quelli previsti per le decorrenze  1.1.1996  e
1.11.1996, non dovendosi attribuire quelli con decorrenza 1.7.1997.
    Ai  fini dell'indennita' premio di fine servizio, l'indennita' di
direzione rileva solo limitatamente all'importo annuo lordo  di  lire
6.000.000.
    Invece, sono irrilevanti in quanto costituiscono voci retributive
accessorie:
    -  la  parte  restante,  pari  a  lire  10.200.000  annue  lorde,
dell'indennita' di direzione;
    - l'incremento personale della  sopracitata  indennita',  pari  a
lire  2.400.000  annue  lorde, per i segretari con piu' di 15 anni di
anzianita' alla data del 30.11.1995);
    - l'incremento annuo lordo di lire 972.000 (81.000  X  12)  della
medesima  indennita',  stabilito,  a  decorrere  dal  1  luglio 1997,
dall'art. 6 del C.C.N.L., biennio 1996/97;
    - l'assegno "ad personam" di lire 3.859.200 annue lorde;
    - l'indennita' di qualifica,  dovuta  solo  per  il  periodo  1.8
1995/30.11.1995, nella misura annua lorda di lire 7.020.000.
    -  i  compensi per lavoro straordinario, i diritti di segreteria,
le indennita' di reggenza e supplenza, a scavalco o a tempo pieno.
* 6. DISCIPLINA CONTRIBUTIVA E FISCALE
    a) disciplina contributiva
    Sotto il profilo della disciplina contributiva  cui  assoggettare
le voci retributive previste dagli accordi in oggetto, si fa presente
che  l'art.  14  della  legge  30  aprile  1969,  n.  153, cosi' come
modificato dall'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, stabilisce
che le gratificazioni annuali e periodiche, nonche'  i  conguagli  di
retribuzione,  spettanti  a  seguito di norme di legge o di contratto
aventi effetto retroattivo, debbono  essere  cumulati,  ai  fini  del
calcolo  dei  contributi previdenziali, alla retribuzione del mese in
cui vengono erogati, anche se si  riferiscono  ad  anni  anteriori  a
quello   di   corresponsione,   seguendo   pertanto   la   disciplina
previdenziale esistente al momento.
    Invece, qualora per errori, omissioni o fatti indipendenti  dalla
volonta'  delle  parti contraenti vengano erogati, nella retribuzione
del periodo di paga in corso, emolumenti riferiti ad anni precedenti,
gli stessi devono essere assoggettati alla  disciplina  dell'anno  di
competenza.
    Il   richiamo   a   tale   diversita'  di  disciplina  rileva  in
considerazione sia del lasso di tempo  che  e'  stato  richiesto  per
l'emanazione  della  presente  circolare,  sia dell'entrata in vigore
dell'art. 2, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il quale  ha
allargato,  a  decorrere dal 1 gennaio 1996, l'ambito di applicazione
dell'art. 12  della  citata  legge  n.  153/1969  anche  al  pubblico
impiego.
    Infatti,  tale disposizione normativa ha stabilito che tutto cio'
che il dipendente riceve, anche a titolo risarcitorio o indennitario,
in dipendenza e in occasione del  rapporto  di  lavoro  debba  essere
considerato   retribuzione   e,   quindi,   assoggettato  a  prelievo
contributivo.
    Da cio' ne consegue che tutte quelle voci retributive,  le  quali
in  precedenza  facevano  parte  del trattamento economico accessorio
dovuto al segretario (compenso per lavoro  straordinario,  indennita'
di  supplenza,  diritti di segreteria, ecc.) e che, quindi, non erano
utili  ai  fini  del  trattamento  ordinario  di   quiescenza,   sono
diventate, a decorrere dal 1 gennaio 1996, interamente assoggettabili
al   contributo   previdenziale  dovuto  alla  gestione  autonoma  ex
C.P.D.E.L., istituita presso l'I.N.P.D.A.P..
    Invece,  ai fini del contributo dovuto per l'indennita' premio di
fine  servizio  alla  gestione  autonoma  ex  I.N.A.D.E.L.  -  sempre
istituita  presso  l'I.N.P.D.A.P.  -,  in attesa della sottoscrizione
dell'apposito  contratto  collettivo  nazionale,  che,  ai  fini  del
computo del trattamento di fine rapporto, introduca anche nell'ambito
del  pubblico  impiego  le medesime norme esistenti per i rapporti di
natura privatistica, i relativi contributi  continueranno  ad  essere
dovuti  secondo  la disciplina vigente alla data del 31 dicembre 1995
(cfr. circolare n.  2, in data 10.1.1996, dell'I.N.P.D.A.P.).
    A tali fini, sono,  pertanto,  esclusi  dalla  base  contributiva
tutti  gli emolumenti accessori della retribuzione a qualungue titolo
corrisposti.
    Dovendo gli enti interessati procedere  alla  liquidazione  delle
competenze  arretrate,  ai  fini contributivi e' possibile idealmente
distinguere tre quote:
    - una riferita all'anno 1995
    - una riferita all'anno 1996
    - una riferita all'anno 1997
a1) disciplina contributiva dall'1.1.1995 al 30.11.1995
    In tale periodo, sono da assoggettare a contributi  previdenziali
alle gestioni autonome ex C.P.D.E.L. ed ex I.N.A.D.E.L. tutte le voci
retributive  che  compongono  il  trattamento economico fondamentale:
stipendio tabellare e relativi aumenti contrattuali, i.i.s.,  r.i.a.,
13 mensilita', retribuzione mensile aggiunta.
    Invece,  sono  irrilevanti a tali fini l'indennita' di funzione e
coordinamento e l'indennita' di qualifica, le quali cessano di essere
corrisposte a far data dal 1 dicembre 1995.
    La   non   pensionabilita'   dell'indennita'   di   funzione    e
coordinamento discende direttamente dal richiamo operato dall'art. 8,
comma  14,  del D.P.R. n. 44/1990 all'art. 5 del D.P.R. 31.5.1984, n.
531, cosi' come integrato dall'art. 51, comma 5, del D.P.R. 8.5.1987,
n.   266, il quale considera la  predetta  indennita'  come  elemento
economico  accessorio  -  da corrispondersi per 11 mensilita' - della
retribuzione ordinaria complessiva dovuta al segretario, strettamente
connessa alle funzioni esercitate dal medesimo nell'ambito  dell'ente
locale.
    Dalle  schede  tecniche allegate ai contratti in oggetto, risulta
che  anche  l'indennita'   di   qualifica,   prevista   dall'art.   1
dell'accordo  integrativo  del  14.9.1995,  costituisce un emolumento
accessorio, finanziata con la riduzione di 20 ore mensili  pro-capite
dello stanziamento per lavoro straordinario.
    Essendo gli enti interessati gia' stati autorizzati con circolare
n.  37/95  del 20 ottobre 1995 ad applicare l'indennita' di qualifica
per il periodo dal 1 agosto al 30 novembre 1995, e'  molto  probabile
che gli importi dovuti siano stati gia' corrisposti.
    Invero,  qualora  nell'anno  1997 venga liquidata una parte degli
arretrati riferita all'indennita' in esame, questa non dovra'  essere
assoggettata ad alcun contributo.
    Nel  caso  in cui la stessa sia stata erroneamente assoggettata a
contribuzione, si dovra' procedere a conguagliare il relativo credito
con la somma risultante a debito per il periodo di paga in corso.
    Sono  escluse  dalla  base  contributiva  anche   le   differenze
economiche  dovute  sui  compensi  per  lavoro  straordinario e sulle
indennita' di supplenza, atteso che  le  indennita'  di  reggenza,  a
scavalco  o  a  tempo  pieno,  erano  gia'  in precedenza considerate
pensionabili.
a2) disciplina contributiva dall'1.12.1995 al 31.12.1995
    Nel  mese  di dicembre 1995, fermo restando l'assoggettabilita' a
contribuzione del trattamento economico fondamentale,  compaiono  nel
cedolino paga del segretario :
    - l'indennita' di direzione;
    -  l'incremento personale della stessa, per i segretari che hanno
maturato piu' di 15 anni alla data del 30.11.1995;
    - l'assegno "ad personam", derivante  dalla  differenza  negativa
tra  l'importo  dell'indennita'  di  direzione e il totale delle voci
retributive  indicate  dall'art.  6  dell'accordo   integrativo   del
14.9.1995, assorbite dalla medesima indennita' a decorrere dall'1.12.
1995.
    Al  riguardo,  si  osserva che l'art. 4 del succitato accordo, al
primo capoverso, stabilisce che solo la retribuzione  individuale  di
anzianita'  di  cui all'art. 40, comma 6, del C.C.N.L. resta utile ai
fini del trattamento di quiescenza, escludendo cosi' tutte  le  altre
voci.
    Tale  r.i.a.  coincide  proprio con gli incrementi stipendiali di
lire 2-4-6 milioni, che i segretari, con 5-10-15  anni  di  effettivo
servizio, avevano in godimento alla data del 30 novembre 1995.
    Pertanto,  per il mese di dicembre 1995 l'indennita' di direzione
dovra' essere assoggettata a contributo previdenziale  ex  C.P.D.E.L.
ed   ex  I.N.A.D.E.L.  solo  limitatamente  ai  succitati  incrementi
maturati dall'interessato alla medesima data,  con  esclusione  della
parte  restante,  dell'incremento personale della stessa indennita' e
dell'assegno "ad personam".
    Ad es.,  per  un  segretario  che  ha  maturato,  alla  data  del
30.11.1995,  un'anzianita  di servizio inferiore ai 5 anni, l'importo
mensile dell'indennita'  di  direzione,  pari  a  lire  1.350.000,  e
l'eventuale assegno "ad personam" sono non pensionabili per intero.
    Invece,  per  un  segretario  con  piu' di 15 anni alla succitata
data, l'indennita' di direzione e' pensionabile solo limitatamente  a
lire 500.000 mensili (6.000.000 : 12), mentre la parte restante, pari
a  lire  1.371.600 (1.350.000 + 200.000 + 321.600 - 500.000), risulta
irrilevante (nell'esempio qui proposto, l'importo di lire 321.600  si
ottiene dividendo per 12 l'assegno personale di lire 3.859.200).
    Pertanto,  qualora  vengano corrisposte nell'anno 1997 competenze
economiche riferite al mese  di  dicembre  1995,  le  stesse  saranno
pensionabili  nei  limiti  sopra descritti e con l'applicazione delle
aliquote contributive all'epoca vigenti.
    Non sono utili ai fini pensionistici  le  differenze  dovute  sui
compensi   per  lavoro  straordinario  e  per  i  soli  incarichi  di
supplenza.
a3) disciplina contributiva per gli anni 1996/97
    A partire dal 1 gennaio 1996, per effetto dell'entrata in  vigore
dell'art.  2,  comma  9,  della  legge  n.  335/1995,  tutte  le voci
fondamentali ed accessorie della  retribuzione  sono  assoggettate  a
contributo previdenziale, gestione autonoma ex C.P.D.E.L..
    Pertanto,  gli arretrati riferiti agli anni 1996/97 e corrisposti
nell'anno 1997 dovranno essere sottoposti alla  disciplina  normativa
vigente per ciascun anno di riferimento.
    Invece,  per  quanto  riguarda il contributo dovuto alla gestione
autonoma ex I.N.A.D.E.L., a  titolo  di  indennita'  premio  di  fine
servizio,  per  tali  anni  continua a trovare applicazione la stessa
disciplina cosi' come determinata alla data del 31 dicembre 1995  (si
rinvia al punto a2) della presente circolare).
    Pertanto, a tali fini non sono utili:
    - i compensi per lavoro straordinario;
    - i compensi per gli incarichi di supplenza e reggenza;
    - i diritti di segreteria ;
    -   l'indennita'   di   direzione,  con  esclusione  della  parte
corrispondente agli incrementi stipendiali di lire 2-4-6  milioni  di
cui  all'art. 8, comma 12, del D.P.R. n. 44/1990, per i segretari che
hanno maturato, rispettivamente 5-10-15 anni di  servizio  alla  data
del 30.11.1995;
    -  l'incremento  personale  dell'indennita'  di direzione di lire
2.400.000 annue lorde, per i segretari  con  piu'  di  15  anni  alla
medesima data;
    -   l'eventuale   assegno   "ad   personam"  di  cui  all'art.  6
dell'accordo integrativo.
    Per una migliore comprensione delle questioni qui esaminate, sono
state predisposte le tabelle "W e Z".
    b) disciplina fiscale
    Sotto il profilo fiscale, si fa presente che l'art. 16, comma  1,
lett.  b)  del D.P.R. 22.12.1936, n. 917 (T.U.I.R.), stabilisce che a
decorrere dal 1 gennaio 1996 sono soggetti a tassazione separata solo
gli  emolumenti  arretrati  per  prestazioni  di  lavoro   dipendente
riferibili  ad  anni  precedenti,  percepiti per effetto di leggi, di
contratti  collettivi,  di  sentenze   o   di   atti   amministrativi
sopravvenuti  o  per  altre cause non dipendenti dalla volonta' delle
parti.
    Sono  soggetti  a  tassazione   ordinaria   tutti   gli   aumenti
contrattuali  previsti per gli anni 1995/1996/1997, in quanto la loro
corresponsione e' avvenuta negli anni in cui sono diventati  efficaci
i   relativi   accordi   collettivi   e   per   i  quali  sono  state
tempestivamente diramate le relative circolari.
    Invece, dovranno essere soggette a tassazione separata  tutte  le
competenze economiche arretrate relative all'indennita' di direzione,
all'incremento  personale  della  stessa  e all'eventuale assegno "ad
personam", ai compensi per lavoro straordinario e alle indennita' per
gli incarichi di reggenza o supplenza.
    Cio',  in  quanto  il  ritardo  nell'applicazione  del  C.C.N.L.,
biennio  economico  1994/95,  e  del relativo accordo integrativo del
14.9.1995, nella sistemazione definitiva,  con  decreto,  delle  voci
retributive  suindicate  e,  quindi, nella corresponsione delle somme
arretrate, e' dipeso da fatti  che  sono  completamente  indipendenti
dalla volonta' delle parti.
* 7. MODALITA' DI DECRETAZIONE
    Quest'Ufficio  ha  rilevato  che  i decreti emanati dalle SS.LL.,
nella maggior parte dei casi, non contengono gli elementi  essenziali
per un semplice e rapido riscontro degli stessi.
    Si    forniscono,    pertanto,    alcune   indicazioni   per   la
predisposizione in modo corretto ed uniforme dei medesimi decreti,  i
quali, in particolare, dovranno contenere:
    -  le  esatte  generalita' del segretario (cognome, nome, luogo e
data di nascita) per evitare omonimie;
    - gli estremi del decreto di immissione in ruolo con  indicazione
esplicita della decorrenza;
    -  esatta  indicazione  sia  di  eventuali  servizi  non di ruolo
valutati ai fini della carriera, sia delle decorrenze  relative  alla
promozione alla qualifica di segretario comunale capo;
    - l'indicazione di eventuali periodi trascorsi in aspettativa per
motivi  di famiglia o in posizione di sospensione dalla qualifica con
privazione dello stipendio e degli estremi dei relativi decreti;
    - il termine e l'Autorita' cui e' possibile ricorrere (60  giorni
per  i  ricorsi  giurisdizionali dinnanzi al T.A.R., 120 giorni per i
ricorsi al Capo dello Stato e 30 giorni per i ricorsi  gerarchici  al
Ministro).
    Inoltre,   si   raccomanda   alle   SS.LL.   di   seguire,  nella
predisposizione dei decreti,  l'impostazione  giuridico-formale  data
con   le  tabelle  allegate  alla  presente  circolare,  distinguendo
obbligatoriamente i trattamenti economici dovuti secondo  le  diverse
decorrenze   temporali   in   fondamentale  e  accessorio,  indicando
separatamente i trattamenti economici utili ai fini  pensionistici  e
dell'indennita'   premio  di  fine  servizio  e  richiamando,  per  i
riscettivi anni, la disciplina contributiva cui assoggettare le  voci
che compongono il trattamento economico accessorio del segretario.
    Cio'   premesso,   si   fa   presente  che  il  provvedimento  di
determinazione  del  trattamento  economico  dovra'  essere  adottato
dall'Autorita'  nel  cui  ambito  territoriale  si  trova  la sede di
titolarita' del segreterio comunale.
    Qualora il segretario, nell'arco di vigenza  contrattuale,  abbia
prestato  servizio  in  qualita' di titolare presso una segreteria di
altra  provincia,  l'Autorita',  corrispondente  all'ultima  sede  di
servizio,   dovra'   adottare  il  relativo  decreto  di  trattamento
economico per tutto il periodo  1995-1997  e,  nel  contempo,  dovra'
trasmetterne,    con   sollocitudine,   copia   all'altra   Autorita'
interessata.
    Quest'ultima, al  fine  di  consentire  al  segretario  di  poter
percepire  gli  emolumenti  arretrati  per  il  servizio prestato nel
proprio  ambito   territoriale,   dovra',   dopo   aver   riscontrato
l'esattezza  del  trattamento  economico  attribuito, recepirlo in un
proprio  decreto,  da  notificarsi  all'ente   interessato   per   la
liquidazione delle relative somme arretrate all'avente diritto.
    Qualora  il  segretario, nell'arco di vigenza contrattuale, abbia
prestato o presti servizio, in qualita' di  supplente  o  reggente  a
tempo  pieno  o  continuativo,  presso una segreteria di altro ambito
territoriale, sara' cura dell'Autorita' corrispondente a tale  ambito
di  dover  recepire  in  un  proprio decreto il trattamento economico
dovuto all'interessato, per il periodo di  servizio  espletato  o  in
corso  di  espletamento e secondo le scadenze stabilite dagli accordi
in  argomento,  in  base  a  quanto  fissato   con   decreto   emesso
dall'Autorita'  nel  cui  ambito  territoriale  si  trova  la sede di
titolarita' del segretario incaricato.
    Inoltre,  particolare  cura  le  SS.LL.  dovranno  riservare   ai
segretari   cessati  dal  servizio,  con  diritto  a  trattamento  di
quiescenza, nell'arco di vigenza degli accordi  in  esame,  affinche'
gli  enti  locali  interessati, ai quali dovra' essere notificato con
sollecitudine   il   decreto   di  rideterminazione  del  trattamento
economico, possano procedere al ricalcolo dei trattamenti  provvisori
di pensione e di fine servizio.
    Inoltre,   e'   opportuno  che  i  provvedimenti  emessi  vengano
trasmessi a quest'Ufficio in un unico plico, unitamente ad un  elenco
riepilogativo  degli enti che hanno assicurato l'esatto adempimento e
l'avvenuto espletamento delle operazioni di conguaglio.
                                        Il direttore Generale: GELATI