IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento  interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale  con le  politiche  comunitarie, nonche'  l'art.  5 che  ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Vista la legge  19 febbraio 1992, n. 142  (legge comunitaria 1991),
ed  in particolare  gli articoli  74 e  75 concernenti  il richiamato
Fondo di rotazione;
  Vista la legge 6 febbraio 1996,  n. 52 (legge comunitaria 1994), ed
in particolare l'art. 56;
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro del 27 dicembre 1996, con
il quale,  in attuazione  del predetto art.  56, e'  stato modificato
l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;
  Visto il decreto  del Presidente della Republica 24  marzo 1994, n.
284, con il  quale e' stato emanato il  regolamento recante procedure
di  attuazione della   legge n. 183/1987 e  del decreto legislativo 3
aprile  1993,  n. 96,  in  materia  di coordinamento  della  politica
economica nazionale con quella comunitaria;
  Vista la  legge 8 agosto  1995, n.  341, recante misure  dirette ad
accelerare   il  completamento   degli  interventi   pubblici  e   la
realizzazione  dei  nuovi  interventi nelle  aree  depresse,  nonche'
disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;
  Viste le norme sulla riprogrammazione di cui all'art. 2, commi 96 e
seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di
razionalizzazione della finanza pubblica;
  Vista  la  legge  n.  845   del  21  dicembre  1978,  e  successive
modificazioni, che all'art.  25 prevede l'istituzione di  un Fondo di
rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo;
  Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione;
  Visto l'art.  1, comma 72,  della legge  28 dicembre 1995,  n. 549,
recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
  Visto  il  decreto del  Ministro  del  tesoro  di concerto  con  il
Ministro del tesoro e della previdenza sociale del 12 luglio 1996, di
attuazione  delle misure  di cui  alla richiamata  legge 28  dicembre
1995, n. 549;
  Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
2081/93  relativo alle missioni dei fondi   a finalita'  strutturali,
alla  loro efficacia  e al  coordinamento  dei loro  interventi e  di
quelli  della  Banca  europea  per gli  investimenti  e  degli  altri
strumenti finanziari esistenti;
  Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
2082/93  relativo  al coordinamento tra gli interventi dei vari fondi
strutturali, da un lato, e tra  tali interventi e quelli per la Banca
europea  per  gli investimenti  e  degli  altri strumenti  finanziari
esistenti;
  Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n.
2084/93 relativo al Fondo sociale europeo;
  Vista la comunicazione della commissione delle Comunita' europee 94
/ C 180/09 (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 180 del 1
luglio 1994),  che ha  definito gli   orientamenti per   i  programmi
operativi nel  quadro dell'iniziativa comunitaria  "Adattamento della
forza lavoro ai mutamenti industriali (Adapt)";
  Vista  la  decisione  della  commissione  delle  Comunita'  europee
C(95)110  del 18  maggio 1995,  come modificata  dalla decisione  CEE
C(97)  n. 841  dell'11  aprile 1997,  relativa  alla concessione  del
contributo  del Fondo  sociale  europeo per  il  finanziamento di  un
programma   operativo    da   realizzare   in    Italia   nell'ambito
dell'iniziativa comunitaria  "Adapt", le cui linee  di intervento, da
realizzarsi  nelle  regioni   italiane  del  Centro  -   nord  e  del
Mezzogiorno,    riguardano   la    promozione   dell'occupazione    e
l'adeguamento della forza lavoro alle trasformazioni industriali;
  Vista la  nota della  commissione U.E.  DG V del  5 marzo  1997, n.
005089   con   cui  viene   aumentata   l'incidenza   del  tasso   di
partecipazione  del   Fondo  sociale  europeo  per   i  programmi  di
iniziativa  unitaria   Adapt/Occupazione  dal  65%  al   75%  per  le
annualita' 1997 - 1998 - 1999;
  Considerato che  a fronte  delle risorse  rese disponibili  in tale
contesto  dalla commissione  europea,  ammontanti complessivamente  a
210,905 MEcu  per il periodo 1995  - 1999, gia' si  e' provveduto con
delibera CIPE  del 13 marzo  1996 ad assicurare  per gli anni  1995 e
1996 le necessarie risorse nazionali  per lire 146,618 miliardi e che
occorre,   pertanto,  provvedere   alla   copertura  delle   restanti
annualita'  1997, 1998  e  1999,  il cui  fabbisogno  e' valutato  in
complessive lire 214,944 miliardi;
  Considerato che  a titolo di  assistenza tecnica e'  riconosciuto a
totale carico del Fondo sociale europeo per il periodo 1995 - 1999 un
contributo di 8,788 MEcu;
  Valutato che  per le  annualita' 1997,  1998 e  1999, a  fronte del
predetto fabbisogno di quota nazionale  pari a lire 214,944 miliardi,
occorre  assicurare una  contribuzione pubblica  pari a  lire 112,010
miliardi, rimanendo  a carico dei  privati la restante quota  di lire
102,934 miliardi;
  Considerato  di  dover  far  ricorso  alle  risorse  del  Fondo  di
rotazione  di cui   alla legge n. 183/1987  per il cofinanziamento di
parte nazionale;
  Considerata l'esigenza di fissare, in termini di cassa, la predetta
contribuzione  a carico  del  Fondo di  rotazione  in distinte  quote
annuali riferite agli anni 1997, 1998 e 1999;
  Vista la nota  del Ministro del lav oro e  della previdenza sociale
n. 2210/Segr del 22 maggio 1997;
  Viste  le  risultanze dei  lavori  istruttori  svolti dal  comitato
previsto dall'art. 5  del decreto del Presidente  della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1. Per  la realizzazione dell'iniziativa comunitaria  richiamata in
premessa, la quota nazionale pubblica per  gli anni 1997, 1998 e 1999
- pari a  lire 112,010 miliardi - e'  assicurata dalle disponibilita'
del  Fondo  di rotazione  di cui all'art. 5 della legge  n. 183/1987,
ed  e' ripartita  per annulita'  come da  allegata tabella  che forma
parte integrante della presente delibera.
  2. I  pagamenti da  parte del  Fondo di  rotazione in  favore degli
aventi diritto vengono effettuati secondo le modalita' previste dalla
normativa  vigente, con  riferimento a  ciascuna delle  annualita', e
sono  disposti sulla  base di  richieste del  Ministero del  lavoro e
della previdenza sociale.
  3.  Il  Fondo di  rotazione  e'  autorizzato  ad erogare  le  quote
nazionali annuali stabilite dalla  presente delibera anche negli anni
successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.
  4. Il Ministero del lavoro  e della previdenza sociale adotta tutte
le iniziative  ed i provvedimenti  necessari per utilizzare  entro le
scadenze  previste i  finanziamenti comunitari  e nazionali  relativi
agli interventi in questione.
  5.  I  dati  relativi  alla  attuazione  degli  interventi  vengono
trasmessi   a   cura   dell'amministrazione  titolare,   al   sistema
informativo della R.G.S., secondo le modalita' vigenti.
   Roma, 26 giugno 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 29 luglio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 262