IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56; Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, e' stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988; Visto il decreto del Presidente della Republica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria; Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonche' disposizioni in materia di lavoro e di occupazione; Viste le norme sulla riprogrammazione di cui all'art. 2, commi 96 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica; Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978, e successive modificazioni, che all'art. 25 prevede l'istituzione di un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo; Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione; Visto l'art. 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica; Visto il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del tesoro e della previdenza sociale del 12 luglio 1996, di attuazione delle misure di cui alla richiamata legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n. 2081/93 relativo alle missioni dei fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n. 2082/93 relativo al coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli per la Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti; Visto il regolamento (CEE) del Consiglio delle Comunita' europee n. 2084/93 relativo al Fondo sociale europeo; Vista la comunicazione della commissione delle Comunita' europee 94 / C 180/09 (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C 180 del 1 luglio 1994), che ha definito gli orientamenti per i programmi operativi nel quadro dell'iniziativa comunitaria "Adattamento della forza lavoro ai mutamenti industriali (Adapt)"; Vista la decisione della commissione delle Comunita' europee C(95)110 del 18 maggio 1995, come modificata dalla decisione CEE C(97) n. 841 dell'11 aprile 1997, relativa alla concessione del contributo del Fondo sociale europeo per il finanziamento di un programma operativo da realizzare in Italia nell'ambito dell'iniziativa comunitaria "Adapt", le cui linee di intervento, da realizzarsi nelle regioni italiane del Centro - nord e del Mezzogiorno, riguardano la promozione dell'occupazione e l'adeguamento della forza lavoro alle trasformazioni industriali; Vista la nota della commissione U.E. DG V del 5 marzo 1997, n. 005089 con cui viene aumentata l'incidenza del tasso di partecipazione del Fondo sociale europeo per i programmi di iniziativa unitaria Adapt/Occupazione dal 65% al 75% per le annualita' 1997 - 1998 - 1999; Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili in tale contesto dalla commissione europea, ammontanti complessivamente a 210,905 MEcu per il periodo 1995 - 1999, gia' si e' provveduto con delibera CIPE del 13 marzo 1996 ad assicurare per gli anni 1995 e 1996 le necessarie risorse nazionali per lire 146,618 miliardi e che occorre, pertanto, provvedere alla copertura delle restanti annualita' 1997, 1998 e 1999, il cui fabbisogno e' valutato in complessive lire 214,944 miliardi; Considerato che a titolo di assistenza tecnica e' riconosciuto a totale carico del Fondo sociale europeo per il periodo 1995 - 1999 un contributo di 8,788 MEcu; Valutato che per le annualita' 1997, 1998 e 1999, a fronte del predetto fabbisogno di quota nazionale pari a lire 214,944 miliardi, occorre assicurare una contribuzione pubblica pari a lire 112,010 miliardi, rimanendo a carico dei privati la restante quota di lire 102,934 miliardi; Considerato di dover far ricorso alle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il cofinanziamento di parte nazionale; Considerata l'esigenza di fissare, in termini di cassa, la predetta contribuzione a carico del Fondo di rotazione in distinte quote annuali riferite agli anni 1997, 1998 e 1999; Vista la nota del Ministro del lav oro e della previdenza sociale n. 2210/Segr del 22 maggio 1997; Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Per la realizzazione dell'iniziativa comunitaria richiamata in premessa, la quota nazionale pubblica per gli anni 1997, 1998 e 1999 - pari a lire 112,010 miliardi - e' assicurata dalle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, ed e' ripartita per annulita' come da allegata tabella che forma parte integrante della presente delibera. 2. I pagamenti da parte del Fondo di rotazione in favore degli aventi diritto vengono effettuati secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, con riferimento a ciascuna delle annualita', e sono disposti sulla base di richieste del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 3. Il Fondo di rotazione e' autorizzato ad erogare le quote nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. 4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi agli interventi in questione. 5. I dati relativi alla attuazione degli interventi vengono trasmessi a cura dell'amministrazione titolare, al sistema informativo della R.G.S., secondo le modalita' vigenti. Roma, 26 giugno 1997 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 29 luglio 1997 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 262