Avvertenza: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana; approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Art. 1. Competenze del Ministero della sanita' 1. Con il decreto del Ministro della sanita', di cui al comma 14 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono individuate, in attuazione dei commi 8, 11 e 12 dello stesso articolo 1, le caratteristiche dell'attivita' liberoprofessionale intramuraria del personale medico e delle altre professionalita' della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, le categorie professionali e gli enti o soggetti ai quali si applicano le disposizioni sull'attivita' intramuraria; sono, altresi, disciplinate l'opzione tra attivita' liberoprofessionale intramuraria ed extramuraria, le modalita' del controllo del rispetto delle disposizioni sull'incompatibilita', le attivita' di consulenza e consulto. Riferimenti normativi: - Il testo del comma 14 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "14. Con decreto del Ministro della sanita' da emanare entro il 28 febbraio 1997 sono stabiliti i termini per l'attuazione dei commi 8, 11 e 12, le modalita' per il controllo del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilita', nonche' la disciplina dei consulti e delle consulenze". - Il testo del comma 8 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' il seguente: "8. I direttori generali delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, attivano ed organizzano d'intesa con le regioni, nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera, l'attivita' liberoprofessionale intramuraria. Provvedono altresi' a comunicare alle regioni il quantitativo e la tipologia delle strutture attivate nonche' il numero di operatori sanitari che possono potenzialmente operarein tali strutture. I direttori generali dell'unita' sanitaria locale e della azienda ospedaliera individuano, inoltre, nell'ambito dell'applicazione delle norme contrattuali, istituti incentivanti l'attivita' libero professionale intramuraria". - Il testo del comma 11 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' il seguente: "11. I dipendenti del Servizio sanitario nazionale in servizio presso strutture nelle quali l'attivita' liberoprofessionale intramuraria non risulti organizzata e attivata alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti a rendere la comunicazione di cui al comma 10 entro trenta giorni dalla data della comunicazione dei direttori generali alle regioni, prevista dal comma 8. Si applicano altresi' le disposizioni previste al comma 10, secondo e terzo periodo". - Il testo del comma 12 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' il seguente: "12. Le direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 50, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, indicano altresi' i criteri per l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo al personale che abbia optato per l'esercizio della libera professione intramuraria. Tale opzione costituisce titolo di preferenza per il conferimento di incarichi comportanti direzioni di struttura ovvero per l'accesso agli incarichi di dirigenti del ruolo sanitario di secondo livello. Resta ferma la riduzione del 15 per cento della componente fissa di posizione della retribuzione per i dipendenti che optano per l'esercizio della libera professione extramuraria".