Avvertenza:
  Si  procede alla  ripubblicazione  del testo  del presente  decreto
corredato delle  relative note,  ai sensi dell'art.  8, comma  3, del
regolamento di  esecuzione del  testo unico delle  disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica e  sulle pubblicazioni  ufficiali della  Repubblica
italiana; approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
  Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto ai  sensi
dell'art. 10,  commi 2 e 3  del testo unico delle  disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della  Repubblica e  sulle pubblicazioni  ufficiali della  Repubblica
italiana, approvato  con D.P.R.  28 dicembre 1985,  n. 1092,  al solo
fine di facilitare la lettura  delle disposizioni di legge modificate
o alle quali e' operato il rinvio.
  Restano invariati  il valore  e l'efficacia degli  atti legislativi
qui trascritti.
                               Art. 1.
               Competenze del Ministero della sanita'
  1. Con  il decreto del Ministro  della sanita', di cui  al comma 14
dell'articolo  1  della   legge  23  dicembre  1996,   n.  662,  sono
individuate, in attuazione dei commi 8, 11 e 12 dello stesso articolo
1, le caratteristiche dell'attivita' liberoprofessionale intramuraria
del personale  medico e delle altre  professionalita' della dirigenza
sanitaria   del   Servizio    sanitario   nazionale,   le   categorie
professionali  e  gli  enti  o  soggetti ai  quali  si  applicano  le
disposizioni sull'attivita' intramuraria; sono, altresi, disciplinate
l'opzione   tra   attivita'   liberoprofessionale   intramuraria   ed
extramuraria,  le   modalita'  del   controllo  del   rispetto  delle
disposizioni  sull'incompatibilita',  le  attivita' di  consulenza  e
consulto.
          Riferimenti normativi:
            -  Il  testo    del  comma 14 dell'art. 1 della  legge 23
          dicembre 1996, n. 662  (Misure di razionalizzazione   della
          finanza  pubblica),  e' il seguente:  "14. Con  decreto del
          Ministro della  sanita' da  emanare entro il 28    febbraio
          1997  sono  stabiliti i  termini per l'attuazione dei commi
          8, 11  e 12,  le modalita' per  il controllo  del  rispetto
          delle  disposizioni  sulla  incompatibilita',    nonche' la
          disciplina dei consulti e delle consulenze".
            - Il testo  del comma 8 dell'art. 1 della   citata  legge
          23  dicembre 1996, n. 662,  e' il seguente: "8. I direttori
          generali delle unita' sanitarie  locali  e delle    aziende
          ospedaliere,    in  base   a   quanto previsto dall'art. 4,
          comma 10, del decreto  legislativo 30 dicembre  1992,    n.
          502,  e successive  modificazioni, attivano  ed organizzano
          d'intesa      con   le      regioni,  nell'ambito     della
          ristrutturazione  della rete    ospedaliera,    l'attivita'
          liberoprofessionale   intramuraria.  Provvedono altresi'  a
          comunicare alle  regioni il quantitativo   e  la  tipologia
          delle  strutture  attivate nonche'  il numero  di operatori
          sanitari    che   possono   potenzialmente operarein   tali
          strutture.  I direttori  generali   dell'unita'   sanitaria
          locale  e  della  azienda ospedaliera individuano, inoltre,
          nell'ambito  dell'applicazione delle norme    contrattuali,
          istituti  incentivanti   l'attivita'   libero professionale
          intramuraria".
            - Il testo del comma 11  dell'art. 1 della  citata  legge
          23  dicembre 1996,   n.   662,   e'   il  seguente: "11.  I
          dipendenti   del   Servizio  sanitario    nazionale      in
          servizio    presso   strutture    nelle   quali l'attivita'
          liberoprofessionale intramuraria  non risulti organizzata e
          attivata alla  data di entrata in vigore  della    presente
          legge  sono  tenuti a  rendere la comunicazione  di cui  al
          comma  10    entro  trenta  giorni    dalla  data     della
          comunicazione    dei  direttori    generali  alle  regioni,
          prevista  dal  comma  8.     Si   applicano   altresi'   le
          disposizioni   previste   al  comma  10,  secondo  e  terzo
          periodo".
            - Il testo del comma 12  dell'art. 1 della  citata  legge
          23  dicembre  1996,   n.   662, e'  il  seguente:  "12.  Le
          direttive  impartite   dal Presidente     del     Consiglio
          dei    Ministri     all'Agenzia    per    la rappresentanza
          negoziale   delle   pubbliche amministrazioni,    di    cui
          all'art.  50,  commi  4  e  5,  del  decreto  legislativo 3
          febbraio 1993, n.   29,  e    successive  modificazioni  ed
          integrazioni,       indicano   altresi'   i   criteri   per
          l'attribuzione di  un trattamento economico  aggiuntivo  al
          personale  che   abbia optato per l'esercizio  della libera
          professione intramuraria. Tale  opzione costituisce  titolo
          di  preferenza    per  il  conferimento   di      incarichi
          comportanti  direzioni di   struttura ovvero per  l'accesso
          agli  incarichi di   dirigenti del   ruolo  sanitario    di
          secondo    livello. Resta   ferma la  riduzione del  15 per
          cento   della   componente   fissa   di   posizione   della
          retribuzione  per  i  dipendenti che optano per l'esercizio
          della libera professione extramuraria".