IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE in funzione di commissario delegato Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554 del 4 aprile 1997 con la quale il presidente della giunta regionale e' stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996; Visto il piano degli inteventi infrastrutturali di emergenza e di prima sistemazione idrogeologica, approvato con ordinanza commissariale n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale si opera altresi' l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi stessi; Vista la presa d'atto del suddetto piano da parte del Dipartimento della protezione civile, intervenuta in data 26 giugno 1997; Vista l'ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997 che approva il disciplinare per gli interventi compresi nel piano, allo scopo di coordinare e confermare le attivita' degli enti attuatori e consentire le opportune forme di controllo da parte del commisario delegato; Considerata, nel medesimo quadro di coordinamento e controllo, la necessita' di rendere omogenee le procedure per la stipulazione dei contratti di appalto dei singoli interventi da parte degli enti attuatori; Considerato inoltre che la celerita' con cui gli interventi devono essere realizzati e il vincolo del rispetto della copertura finanziaria per ciascuno di essi prevista nel piano impongono condizioni e procedure particolari per la loro attuazione quali: la trattativa privata per l'affidamento dei lavori, l'obbligo del rispetto dei tempi per il completamento delle opere (nove mesi dalla consegna dei lavori) e il divieto di revisione prezzi; Ritenuto conseguentemente di approvare uno schema di contratto, cui gli enti attuatori dovranno attenersi per l'affidamento di lavoro; Valutata la necessita' di vincolare gli enti attuatori al rispetto dello schema suddetto nella stipulazione dei contratti di appalto, con possibilita' di singole, specifiche e motivate deroghe, da comunicarsi all'ufficio regionale con sede a Pietrasanta; Ritenuto di escludere dalla facolta' di deroga le parti dello schema di contratto direttamente attuative delle disposizioni del piano degli interventi e del disciplinare di cui all'ordinanza commissariale n. B 224/1997, e comunque quelle concernenti l'esclusione di ogni forma di revisione dei prezzi; la devoluzione delle controversie al giudice ordinario, previo esperimento delle procedure di cui all'art. 31-bis della legge n. 109/1994 come modificata dalla legge n. 216/1995; l'obbligo di ultimare i lavori entro nove mesi dalla consegna; Ritenuto di stabilire che le deroghe debbano essere comunicate dall'ente attuatore all'atto della deliberazione con la quale si autorizza la stipulazione del contratto, e che, nel termine di cinque giorni dal ricevimento, l'ufficio regionale con sede a Pietrasanta puo' formulare osservazioni cui l'ente e' tenuto ad attenersi; Ritenuto altresi' di stabilire che il mancato adeguamento alle osservazioni dell'ufficio commissariale da parte dell'ente possa dar luogo ad interventi sostitutivi come previsti dal disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B 224/1997; Visto inoltre il punto 5.7 del disciplinare approvato con la citata ordinanza commissariale B/224/97, ove si stabilisce che ai fini del monitoraggio degli interventi previsti nel piano, gli enti attuatori sono altresi' tenuti a trasmettere al commissario i dati informativi sullo stato di attuazione delle procedure di loro competenza, anche tramite la compilazione di apposite schede predisposte dall'ufficio del commissario; Ritenuto di approvare anche le schede per il monitoraggio degli interventi che sono allegati a far parte integrante e sostanziale della presente ordinanza; Visto lo schema di contratto e le schede tecniche per il monitoraggio degli interventi predisposti dai tecnici dell'ufficio commissariale di Pietrasanta; Ordina: 1. E' approvato lo schema di contratto di appalto che costituisce l'allegato 1 alla presente ordinanza e ne forma parte integrante e sostanziale. 2. Gli enti attuatori sono tenuti al rispetto del suddetto schema nella stipulazione dei contratti, salvo la facolta' di singole, specifiche e motivate deroghe da comunicarsi all'ufficio regionale di Pietrasanta. 3. Sono escluse dalla facolta' di deroga le parti dello schema di contratto direttamente attuative delle disposizioni del piano degli interventi e del disciplinare di cui all'ordinanza n. B 224/97, e comunque quelle concernenti l'esclusione di ogni forma di revisione dei prezzi; la devoluzione delle controversie al giudice ordinario, previo esperimento delle procedure ex art. 31-bis della legge n. 109/1994 come modificata dalla legge n. 216/1995; l'obbligo di ultimare i lavori entro nove mesi dalla consegna, che deve avvenire entro e non oltre il 29 settembre 1996. 4. Le comunicazioni relative alle deroghe dovranno essere inviate all'ufficio regionale di Pietrasanta all'atto della deliberazione con cui l'ente autorizza la stipulazione del contratto. 5. Nel termine di cinque giorni dal ricevimento della comunicazione l'ufficio puo' formulare osservazioni cui gli enti attuatori sono tenuti ad adeguarsi. 6. Il mancato adeguamento alle osservazioni dell'ufficio regionale puo' comportare interventi sostitutivi come previsti nel disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B 224/1997. 7. Sono approvate le schede per il monitoraggio degli interventi, contrassegnate come "comunicazione n. A, B, C, D, E, F, G costituenti l'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza. 8. Gli enti attuatori provvederanno alla trasmissione delle schede di monitoraggio secondo i tempi indicati nelle medesime quale presupposto per l'ammissibilita' dell'intervento e comunque per ogni erogazione di finanziamento. 9. La presente ordinanza e' comunicata agli enti attuatori. Firenze, 18 luglio 1997 Il presidente: Chiti