IL  PRESIDENTE DELLA  GIUNTA REGIONALE
                in funzione  di commissario delegato
  Vista  l'ordinanza della  Presidenza del  Consiglio dei  Ministri -
Dipartimento della protezione civile n. 2554 del 4 aprile 1997 con la
quale  il  presidente  della   giunta  regionale  e'  stato  nominato
commissario  delegato  per  gli  interventi  conseguenti  gli  eventi
alluvionali del novembre 1996;
  Visto il piano  degli inteventi infrastrutturali di  emergenza e di
prima   sistemazione    idrogeologica,   approvato    con   ordinanza
commissariale  n. B/199  del  9 maggio  1997 con  la  quale si  opera
altresi'  l'individuazione dei  soggetti  attuatori degli  interventi
stessi;
  Vista la presa d'atto del  suddetto piano da parte del Dipartimento
della protezione civile, intervenuta in data 26 giugno 1997;
  Vista l'ordinanza  commissariale n.  B/224 del  14 luglio  1997 che
approva il disciplinare  per gli interventi compresi  nel piano, allo
scopo di coordinare e confermare  le attivita' degli enti attuatori e
consentire le  opportune forme di  controllo da parte  del commisario
delegato;
  Considerata, nel  medesimo quadro di coordinamento  e controllo, la
necessita' di rendere  omogenee le procedure per  la stipulazione dei
contratti  di appalto  dei  singoli interventi  da  parte degli  enti
attuatori;
  Considerato inoltre che la celerita'  con cui gli interventi devono
essere  realizzati   e  il  vincolo  del   rispetto  della  copertura
finanziaria  per  ciascuno  di  essi  prevista  nel  piano  impongono
condizioni e procedure  particolari per la loro  attuazione quali: la
trattativa  privata  per  l'affidamento  dei  lavori,  l'obbligo  del
rispetto dei tempi per il  completamento delle opere (nove mesi dalla
consegna dei lavori) e il divieto di revisione prezzi;
  Ritenuto conseguentemente di approvare uno schema di contratto, cui
gli enti attuatori dovranno attenersi per l'affidamento di lavoro;
  Valutata la necessita' di vincolare  gli enti attuatori al rispetto
dello schema  suddetto nella  stipulazione dei contratti  di appalto,
con  possibilita'  di  singole,  specifiche e  motivate  deroghe,  da
comunicarsi all'ufficio regionale con sede a Pietrasanta;
  Ritenuto  di escludere  dalla  facolta' di  deroga  le parti  dello
schema  di contratto  direttamente attuative  delle disposizioni  del
piano  degli  interventi  e  del disciplinare  di  cui  all'ordinanza
commissariale   n.  B   224/1997,  e   comunque  quelle   concernenti
l'esclusione di  ogni forma di  revisione dei prezzi;  la devoluzione
delle  controversie al  giudice ordinario,  previo esperimento  delle
procedure  di  cui  all'art.  31-bis della  legge  n.  109/1994  come
modificata dalla  legge n. 216/1995;  l'obbligo di ultimare  i lavori
entro nove mesi dalla consegna;
  Ritenuto  di stabilire  che  le deroghe  debbano essere  comunicate
dall'ente  attuatore all'atto  della  deliberazione con  la quale  si
autorizza la stipulazione del contratto, e che, nel termine di cinque
giorni dal  ricevimento, l'ufficio  regionale con sede  a Pietrasanta
puo' formulare osservazioni cui l'ente e' tenuto ad attenersi;
  Ritenuto  altresi' di  stabilire  che il  mancato adeguamento  alle
osservazioni dell'ufficio commissariale da  parte dell'ente possa dar
luogo  ad  interventi  sostitutivi  come  previsti  dal  disciplinare
approvato con ordinanza commissariale n. B 224/1997;
  Visto inoltre il punto 5.7 del disciplinare approvato con la citata
ordinanza commissariale B/224/97,  ove si stabilisce che  ai fini del
monitoraggio degli interventi previsti  nel piano, gli enti attuatori
sono altresi' tenuti a trasmettere  al commissario i dati informativi
sullo stato di  attuazione delle procedure di  loro competenza, anche
tramite la  compilazione di apposite schede  predisposte dall'ufficio
del commissario;
  Ritenuto di  approvare anche  le schede  per il  monitoraggio degli
interventi che  sono allegati  a far  parte integrante  e sostanziale
della presente ordinanza;
  Visto  lo  schema  di  contratto   e  le  schede  tecniche  per  il
monitoraggio  degli interventi  predisposti dai  tecnici dell'ufficio
commissariale di Pietrasanta;
                               Ordina:
  1. E' approvato  lo schema di contratto di  appalto che costituisce
l'allegato 1  alla presente ordinanza  e ne forma parte  integrante e
sostanziale.
  2. Gli enti  attuatori sono tenuti al rispetto  del suddetto schema
nella  stipulazione  dei contratti,  salvo  la  facolta' di  singole,
specifiche e motivate deroghe da comunicarsi all'ufficio regionale di
Pietrasanta.
  3. Sono escluse  dalla facolta' di deroga le parti  dello schema di
contratto direttamente  attuative delle disposizioni del  piano degli
interventi e  del disciplinare  di cui all'ordinanza  n. B  224/97, e
comunque quelle  concernenti l'esclusione di ogni  forma di revisione
dei prezzi;  la devoluzione delle controversie  al giudice ordinario,
previo  esperimento delle  procedure ex  art. 31-bis  della legge  n.
109/1994  come  modificata  dalla  legge n.  216/1995;  l'obbligo  di
ultimare i lavori  entro nove mesi dalla consegna,  che deve avvenire
entro e non oltre il 29 settembre 1996.
  4. Le  comunicazioni relative alle deroghe  dovranno essere inviate
all'ufficio regionale di Pietrasanta all'atto della deliberazione con
cui l'ente autorizza la stipulazione del contratto.
  5. Nel termine di cinque giorni dal ricevimento della comunicazione
l'ufficio  puo' formulare  osservazioni cui  gli enti  attuatori sono
tenuti ad adeguarsi.
  6. Il mancato adeguamento  alle osservazioni dell'ufficio regionale
puo' comportare interventi sostitutivi come previsti nel disciplinare
approvato con ordinanza commissariale n. B 224/1997.
  7. Sono approvate  le schede per il  monitoraggio degli interventi,
contrassegnate come "comunicazione n. A, B, C, D, E, F, G costituenti
l'allegato  2,   parte  integrante   e  sostanziale   della  presente
ordinanza.
  8. Gli enti attuatori  provvederanno alla trasmissione delle schede
di  monitoraggio  secondo  i  tempi  indicati  nelle  medesime  quale
presupposto per l'ammissibilita' dell'intervento  e comunque per ogni
erogazione di finanziamento.
  9. La presente ordinanza e' comunicata agli enti attuatori.
   Firenze, 18 luglio 1997
                                                 Il presidente: Chiti