IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 822/1987 del 16 marzo 1987 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed, in particolare, l'art. 79; Visto il regolamento CEE della Commissione n. 2641/1988 del 25 agosto 1988, che stabilisce le modalita' di applicazione del regime di aiuti per l'utilizzazione di uve, di mosti di uve e di mosti di uve concentrati per la fabbricazione di succhi di uve; Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2048/1989 del 19 giugno 1989, che fissa le norme generali relative ai controlli nel settore vitivinicolo ed, in particolare, l'art. 3; Visto il regolamento CEE della Commissione n. 2238/1993 del 26 luglio 1993, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo; Visto il regolamento CE del Consiglio n. 2200/1996 del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli; Visto il regolamento CE della Commissione n. 659/1997 del 16 aprile 1997, recante modalita' d'applicazione del regolamento CE n. 2200/1996 del Consiglio, per quanto concerne il regime degli interventi nel settore degli ortofrutticoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti ed, in particolare, l'art. 17; Visto il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1986, n. 462; Visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n 370, recante nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonche' sanzioni per l'inosservanza dei regolamenti comunitari in materia agricola, convertito, con modificazioni, in legge 4 novembre 1987, n. 460; Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768, regolamento recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme di cui al regolamento CEE n. 2238/1993; Visto il decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 16 maggio 1997, concernente il divieto di vinificazione delle uve da tavola e modalita' applicative per la vinificazione delle uve a duplice attitudine, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 131 del 7 giugno 1997; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale; Considerato che l'art. 1, punto 5, del regolamento CE n. 1592 / 1996, sostituendo l'art. 36, paragrafo 1, del regolamento CEE 822 / 1987, ha introdotto il divieto di vinificazione delle uve di varieta' che non figurano come varieta' di uve da vino, a partire dalla data del 1 agosto 1997; Considerato che gli articoli 1 e 3, comma 2, del decreto ministeriale 16 maggio 1997 stabiliscono che l'introduzione delle uve da tavola e dei prodotti da esse ottenuti e, conseguentemente, la loro trasformazione, deve avvenire in stabilimenti a cio' destinati e differenti da quelli in cui sono, sia trasformate, sia detenute, le uve da vino; Considerato che l'art. 2 del decreto ministeriale 16 maggio 1997 stabilisce che possono essere trasformati in vino da tavola i quantitativi massimi, ivi indicati, delle uve appartenenti alle varieta' "Moscato di Terracina", prodotte in provincia di Latina, nonche' "Regina" e "Regina dei vigneti", prodotte in provincia di Chieti; Considerato che l'art. 3 del decreto ministeriale 16 maggio 1997 prevede che i quantitativi delle uve appartenenti alle sopra citate varieta', eccedenti quelli ammessi per la produzione di vino da tavola possono essere trasformati anche in vino, da destinare alla distillazione oppure all'esportazione secondo quanto previsto dall'art. 36, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 822/1987; Considerato che gli articoli 3 e 4 del piu' volte citato decreto ministeriale 16 maggio 1997, nel ricodificare la materia disciplinata in precedenza con i decreti ministeriali 20 agosto 1976, 8 settembre 1983 e 1 agosto 1995, ora abrogati, stabiliscono, tra l'altro, che coloro i quali intendano procedere alla trasformazione dei quantitativi di uve eccedenti quelli ammessi per la produzione di vino da tavola appartenenti alle sopra citate varieta', e dei prodotti ottenuti dagli stessi, devono farlo in stabilimenti a cio' destinati e differenti da quelli ove sono, sia detenute, sia trasformate, le uve da vino ed i prodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da vino medesime e che gli stessi stabilimenti devono essere preventivamente autorizzati; Considerato che le uve da tavola e taluni prodotti da essa ottenuti costituiscono, per le loro caratteristiche intrinseche, materie prime particolarmente idonee, tal quali od in miscela, alla trasformazione in prodotti disciplinati dal regolamento CEE n. 822 / 1987 per i quali e' prescritta, invece, l'esclusiva utilizzazione di uve da vino e che, pertanto, potrebbe essere perturbato il normale equilibrio del mercato vitivinicolo; Considerato che, per la maggiore efficacia dei controlli e' necessario estendere il regime autorizzatorio, gia' previsto per gli stabilimenti presso i quali si procede alla trasformazione dei quantitativi di uve eccedenti quelli ammessi per la produzione di vino da tavola appartenenti alle sopra citate varieta', e dei prodotti ottenuti dagli stessi, anche alle uve da tavola; Considerato che, in base al regolamento CEE n. 2238 / 1993, la categoria del prodotto deve essere indicata sul documento di accompagnamento utilizzando una menzione che descriva il prodotto medesimo nella maniera piu' precisa e che, pertanto, e' opportuno prescrivere le menzioni da utilizzare per le uve da tavola ed i prodotti da esse ottenuti al fine di distinguerli dalle uve da vino e dai prodotti da esse ottenuti; Considerata la necessita', ai fini dei controlli, che le attivita' di trasformazione delle uve provenienti da varieta' di uve da tavola o da varieta' di uve da vino debbono essere distinte in conformita' alla diversa regolamentazione cui soggiacciono dette uve nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo; Ritenuta l'urgenza di predisporre gli strumenti atti a garantire l'efficacia dei controlli sulla trasformazione e sulla circolazione delle uve da tavola; Decreta: Art. 1. Ai fini del presente decreto si definiscono: a) "autorita' di controllo": 1) il Ministero per le politiche agricole - Uffici periferici dell'Ispettorato centrale repressione frodi; 2) le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano - assessorato all'agricoltura; 3) il Corpo forestale dello Stato - Coordinamenti regionali e coordinamenti provinciali. b) "documenti di accompagnamento e registri": i documenti di accompagnamento ed i registri emessi, tenuti e conservati a norma del regolamento CEE n. 2238 / 1993 e del decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768.