IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto il  regolamento CEE  del Consiglio n.  822/1987 del  16 marzo
1987 relativo all'organizzazione comune  del mercato vitivinicolo ed,
in particolare, l'art. 79;
  Visto  il regolamento  CEE della  Commissione n.  2641/1988 del  25
agosto 1988, che  stabilisce le modalita' di  applicazione del regime
di aiuti per  l'utilizzazione di uve, di  mosti di uve e  di mosti di
uve concentrati per la fabbricazione di succhi di uve;
  Visto il regolamento  CEE del Consiglio n. 2048/1989  del 19 giugno
1989, che fissa  le norme generali relative ai  controlli nel settore
vitivinicolo ed, in particolare, l'art. 3;
  Visto  il regolamento  CEE della  Commissione n.  2238/1993 del  26
luglio  1993, relativo  ai documenti  che scortano  il trasporto  dei
prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
  Visto il regolamento  CE del Consiglio n. 2200/1996  del 28 ottobre
1996,  relativo all'organizzazione  comune  dei  mercati nel  settore
degli ortofrutticoli;
  Visto il regolamento CE della Commissione n. 659/1997 del 16 aprile
1997,  recante   modalita'  d'applicazione  del  regolamento   CE  n.
2200/1996  del  Consiglio,  per   quanto  concerne  il  regime  degli
interventi nel settore degli ortofrutticoli;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.  162,  recante   norme  per  la  repressione   delle  frodi  nella
preparazione  e  nel  commercio  dei  mosti, vini  ed  aceti  ed,  in
particolare, l'art. 17;
  Visto  il decreto-legge  18  giugno 1986,  n.  282, recante  misure
urgenti in materia di  prevenzione e repressione delle sofisticazioni
alimentari, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1986, n.
462;
  Visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n 370, recante nuove norme
in  materia   di  produzione   e  commercializzazione   dei  prodotti
vitivinicoli,  nonche' sanzioni  per  l'inosservanza dei  regolamenti
comunitari  in materia  agricola, convertito,  con modificazioni,  in
legge 4 novembre 1987, n. 460;
  Visto  il  decreto  interministeriale  19 dicembre  1994,  n.  768,
regolamento recante disposizioni nazionali  di attuazione delle norme
di cui al regolamento CEE n. 2238/1993;
  Visto il decreto del Ministro  delle risorse agricole, alimentari e
forestali  16 maggio  1997, concernente  il divieto  di vinificazione
delle  uve da  tavola e  modalita' applicative  per la  vinificazione
delle uve  a duplice attitudine, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 131 del 7 giugno 1997;
  Visto il decreto legislativo 4  giugno 1997, n. 143, concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;
  Considerato che  l'art. 1, punto  5, del  regolamento CE n.  1592 /
1996, sostituendo l'art.  36, paragrafo 1, del regolamento  CEE 822 /
1987, ha introdotto il divieto di vinificazione delle uve di varieta'
che non figurano  come varieta' di uve da vino,  a partire dalla data
del 1 agosto 1997;
  Considerato  che  gli  articoli  1   e  3,  comma  2,  del  decreto
ministeriale 16 maggio 1997 stabiliscono che l'introduzione delle uve
da tavola  e dei  prodotti da esse  ottenuti e,  conseguentemente, la
loro trasformazione, deve avvenire in stabilimenti a cio' destinati e
differenti da quelli  in cui sono, sia trasformate,  sia detenute, le
uve da vino;
  Considerato che  l'art. 2 del  decreto ministeriale 16  maggio 1997
stabilisce  che  possono  essere  trasformati in  vino  da  tavola  i
quantitativi  massimi,  ivi  indicati, delle  uve  appartenenti  alle
varieta'  "Moscato di  Terracina", prodotte  in provincia  di Latina,
nonche' "Regina"  e "Regina  dei vigneti",  prodotte in  provincia di
Chieti;
  Considerato che  l'art. 3 del  decreto ministeriale 16  maggio 1997
prevede che i  quantitativi delle uve appartenenti  alle sopra citate
varieta',  eccedenti quelli  ammessi  per la  produzione  di vino  da
tavola possono  essere trasformati anche  in vino, da  destinare alla
distillazione   oppure  all'esportazione   secondo  quanto   previsto
dall'art. 36, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 822/1987;
  Considerato che  gli articoli 3 e  4 del piu' volte  citato decreto
ministeriale 16 maggio 1997, nel ricodificare la materia disciplinata
in precedenza con i decreti  ministeriali 20 agosto 1976, 8 settembre
1983 e  1 agosto 1995,  ora abrogati, stabiliscono, tra  l'altro, che
coloro   i  quali   intendano  procedere   alla  trasformazione   dei
quantitativi di  uve eccedenti  quelli ammessi  per la  produzione di
vino  da  tavola  appartenenti  alle sopra  citate  varieta',  e  dei
prodotti ottenuti dagli  stessi, devono farlo in  stabilimenti a cio'
destinati  e  differenti  da  quelli  ove  sono,  sia  detenute,  sia
trasformate,  le   uve  da   vino  ed   i  prodotti   ottenuti  dalla
trasformazione  delle  uve   da  vino  medesime  e   che  gli  stessi
stabilimenti devono essere preventivamente autorizzati;
  Considerato che le uve da tavola e taluni prodotti da essa ottenuti
costituiscono, per le loro caratteristiche intrinseche, materie prime
particolarmente idonee, tal quali  od in miscela, alla trasformazione
in prodotti  disciplinati dal  regolamento CEE  n. 822  / 1987  per i
quali e' prescritta, invece, l'esclusiva utilizzazione di uve da vino
e che, pertanto, potrebbe essere perturbato il normale equilibrio del
mercato vitivinicolo;
  Considerato  che,  per  la  maggiore  efficacia  dei  controlli  e'
necessario estendere il regime  autorizzatorio, gia' previsto per gli
stabilimenti  presso  i  quali  si procede  alla  trasformazione  dei
quantitativi di  uve eccedenti  quelli ammessi  per la  produzione di
vino  da  tavola  appartenenti  alle sopra  citate  varieta',  e  dei
prodotti ottenuti dagli stessi, anche alle uve da tavola;
  Considerato che,  in base  al regolamento  CEE n.  2238 /  1993, la
categoria  del  prodotto  deve   essere  indicata  sul  documento  di
accompagnamento  utilizzando una  menzione che  descriva il  prodotto
medesimo nella  maniera piu'  precisa e  che, pertanto,  e' opportuno
prescrivere  le menzioni  da utilizzare  per le  uve da  tavola ed  i
prodotti da esse ottenuti al fine di distinguerli dalle uve da vino e
dai prodotti da esse ottenuti;
  Considerata la necessita', ai fini  dei controlli, che le attivita'
di trasformazione delle uve provenienti  da varieta' di uve da tavola
o da varieta'  di uve da vino debbono essere  distinte in conformita'
alla diversa regolamentazione cui  soggiacciono dette uve nell'ambito
dell'organizzazione comune di mercato del settore vitivinicolo;
  Ritenuta l'urgenza  di predisporre  gli strumenti atti  a garantire
l'efficacia dei  controlli sulla trasformazione e  sulla circolazione
delle uve da tavola;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai fini del presente decreto si definiscono:
    a) "autorita' di controllo":
  1)  il Ministero  per  le politiche  agricole  - Uffici  periferici
dell'Ispettorato centrale repressione frodi;
  2) le  regioni e  le provincie  autonome di Trento  e di  Bolzano -
assessorato all'agricoltura;
  3)  il Corpo  forestale  dello Stato  -  Coordinamenti regionali  e
coordinamenti provinciali.
  b)  "documenti  di  accompagnamento  e registri":  i  documenti  di
accompagnamento ed i registri emessi, tenuti e conservati a norma del
regolamento CEE  n. 2238  / 1993 e  del decreto  interministeriale 19
dicembre 1994, n. 768.