IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto legislativo 24 luglio 1996 relativo alla tabella XVIII-ter dell'ordinamento didattico universitario concernente l'istituzione dei corsi di diploma universitario dell'area medica; Viste le proposte di istituzione del corso di diploma universitario in "tecnico sanitario di radiologia medica" formulate dalle autorita' accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia del 26 settembre 1996 e dell'11 marzo 1997; del senato accademico del 22 ottobre 1996 e del 14 marzo 1997 e del consiglio di amministrazione del 25 marzo 1997; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 giugno 1997; Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Napoli Federico II, emanato con decreto rettorale n. 5626 del 18 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo; Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni; Considerata la necessita' di procedere ad una riarticolazione dello statuto, contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, dei diplomi universitari e delle scuole di specializzazione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli Federico II, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: dopo il diploma universitario in tecnico di neurofisiopatologia afferente alla facolta' di medicina e chirurgia e' inserito il diploma universitario in "Tecnico sanitario di radiologia medica" che risponde alle norme generali dei corsi di diploma universitario dell'area medica di cui al titolo I della tabella XVIII-ter dell'ordinamento didattico universitario allegata al decreto legislativo 24 luglio 1996; Corso di diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica Art. 1. Finalita', organizzazione, requisiti di accesso 1.1. L'Universita' degli studi di Napoli Federico II - Facolta' di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diploma universitario di "Tecnico sanitario di radiologia medica". Il corso di diploma ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma di "Tecnico sanitario di radiologia medica". Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilita' formative dirette e nelle strutture convenzionate, verra' indicato di anno in anno nel manifesto degli studi. 1.2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari in grado di svolgere, ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 1994, n. 746, e in conformita' a quanto disposto dalle legge 31 gennaio 1983, n. 25, in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica, tutti gli interventi che richiedono l'uso di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche di risonanza magnetica, nonche' gli interventi per la protezione fisica e dosimetrica.