IL RETTORE
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la legge  19 novembre  1990, n.  341, relativa  alla riforma
degli ordinamenti didattici universitari;
  Visto il decreto  legislativo 24 luglio 1996  relativo alla tabella
XVIII-ter   dell'ordinamento   didattico  universitario   concernente
l'istituzione dei corsi di diploma universitario dell'area medica;
  Viste le proposte di istituzione del corso di diploma universitario
in "tecnico sanitario di radiologia medica" formulate dalle autorita'
accademiche di questo Ateneo di  cui alle deliberazioni del consiglio
della  facolta' di  medicina  e  chirurgia del  26  settembre 1996  e
dell'11 marzo 1997;  del senato accademico del 22 ottobre  1996 e del
14 marzo 1997 e del consiglio di amministrazione del 25 marzo 1997;
  Visto  il parere  favorevole espresso  dal Consiglio  universitario
nazionale nell'adunanza del 19 giugno 1997;
  Visto che lo  statuto di autonomia dell'Universita'  degli studi di
Napoli  Federico II,  emanato con  decreto rettorale  n. 5626  del 18
ottobre  1995,  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 233  del  5
ottobre 1995,  non contiene gli  ordinamenti didattici e che  il loro
inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo;
  Considerato che nelle more  dell'approvazione e dell'emanazione del
regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli  studi dei  corsi  di  laurea, di  diploma  e  delle scuole  di
specializzazione  vengono operate  sul  vecchio  statuto, emanato  ai
sensi  dell'art. 17  del sopracitato  testo unico,  ed approvato  con
regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Considerata la necessita' di procedere ad una riarticolazione dello
statuto, contenente  gli ordinamenti  didattici dei corsi  di laurea,
dei diplomi universitari e delle scuole di specializzazione;
                              Decreta:
  Lo  statuto dell'Universita'  degli  studi di  Napoli Federico  II,
approvato  e modificato  con i  decreti indicati  nelle premesse,  e'
ulteriormente modificato come appresso: dopo il diploma universitario
in tecnico di neurofisiopatologia afferente alla facolta' di medicina
e  chirurgia  e'  inserito   il  diploma  universitario  in  "Tecnico
sanitario di radiologia medica" che  risponde alle norme generali dei
corsi di  diploma universitario dell'area  medica di cui al  titolo I
della  tabella  XVIII-ter  dell'ordinamento  didattico  universitario
allegata al decreto legislativo 24 luglio 1996;
                   Corso di diploma universitario
              di tecnico sanitario di radiologia medica
                               Art. 1.
           Finalita', organizzazione, requisiti di accesso
  1.1. L'Universita' degli studi di  Napoli Federico II - Facolta' di
medicina e chirurgia, istituisce il corso di diploma universitario di
"Tecnico sanitario di radiologia medica".
  Il corso  di diploma  ha durata di  tre anni e  si conclude  con un
esame  finale con  valore abilitante  ed il  rilascio del  diploma di
"Tecnico sanitario di radiologia medica".
  Il numero massimo di studenti  iscrivibili a ciascun anno di corso,
in relazione  alle possibilita'  formative dirette e  nelle strutture
convenzionate, verra'  indicato di anno  in anno nel  manifesto degli
studi.
  1.2. Il corso di diploma ha  lo scopo di formare operatori sanitari
in grado di svolgere, ai  sensi del decreto ministeriale 26 settembre
1994,  n. 746,  e in  conformita' a  quanto disposto  dalle legge  31
gennaio 1983,  n. 25, in via  autonoma o in collaborazione  con altre
figure sanitarie,  su prescrizione  medica, tutti gli  interventi che
richiedono  l'uso  di  radiazioni  ionizzanti,  sia  artificiali  che
naturali, di  energie termiche, ultrasoniche di  risonanza magnetica,
nonche' gli interventi per la protezione fisica e dosimetrica.