IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il telex del 29 ottobre 1994, prot. n. 2669 inviato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto il decreto ministeriale del 24 luglio 1996 che introduce nell'ordinamento didattico universitario la tabella XVIII-ter, contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Messina inviate al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con rettorale del 25 ottobre 1996, prot. n. 2535; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 1997; Visto il protocollo di intesa tra l'Universita' degli studi di Messina e la regione siciliana (assessorato regionale alla sanita'), inviato dal predetto assessorato al Ministero della sanita' in data 8 maggio 1997, con il quale e' stato stabilito il numero massimo dei posti per ciascun corso di diploma universitario attivato nell'ambito regionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, e' integrato come appresso: Art. 1. All'elenco dei diplomi universitari conferiti dalla facolta' di medicina e chirurgia, vengono aggiunti i seguenti corsi di diploma universitario: diploma di dietista; diploma di fisioterapista; diploma per igienista dentale; diploma per infermiere; diploma di ostetrica/o; diploma di podologo; diploma di tecnico sanitario di laboratorio biomedico; diploma di tecnico di neurofisiopatologia; diploma di tecnico ortopedico; diploma di tecnico sanitario di radiologia medica.