IL DIRETTORE GENERALE dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni; Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni; Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni; Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati; Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanita', con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle comunita' europee n. 89 / 622 e 92 / 41 CEE; Visti i decreti del 14 febbraio e 22 aprile 1997, con cui si e' provveduto, tra l'altro, all'inserimento nella tariffa di vendita di nuove marche di tabacchi lavorati esteri; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Vista la richiesta dell'importatore intesa, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, cosi' come modificato dall'art. 27 del decreto - legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ad apportare variazioni all'inserimento nella tariffa di vendita di una marca di tabacco lavorato, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella allegato A al decreto 28 febbraio 1997, che fissa la ripartizione dei prezzi stessi ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 76; Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di alcune marche di tabaccchi lavorati esteri di provenienza CEE (in conformita' ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alle tabelle, allegati B e D, fissate dal decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76; Ritenuto, altresi', che occorre provvedere, a seguito di richiesta delle ditte fornitrici, a modificare la denominazione di una marca di sigari naturali, nonche' ad inserire due sigari, attualmente iscritti nella tariffa di vendita tra i prodotti di provenienza CEE, tra quelli di provenienza extra - CEE; Sentito il consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato; Decreta: Art. 1. L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita stabilita dalla tabella allegato A al decreto 28 febbraio 1997 della sottoindicata marca di sigarette e' variato come segue: Sigarette (Tabella A) Prodotti esteri (Marche estere) Davidoff Menthol da L. 250.000 a L. 260.000 il kg conv.