IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in particolare, l'art. 2, comma 207, il quale prevede che le risorse finanziarie destinate ai contratti d'area e ai patti territoriali sono trasferite alla Cassa depositi e prestiti (di seguito "Cassa"), la quale provvede ai relativi pagamenti in favore dei beneficiari e che alla Cassa medesima sono corrisposte a valere sulle predette risorse somme a titolo di commissione per il servizio reso, nonche' a titolo di interesse sulle eventuali anticipazioni effettuate; Vista la delibera del C.I.P.E. del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 maggio 1997, n. 105, con la quale sono stati disciplinati gli istituti della programmazione negoziata, e, in particolare, le disposizioni di cui ai punti 2.11 e 3.10, che demandano al Ministro del tesoro il compito di disciplinare, con proprio decreto, le modalita' dei predetti pagamenti ed i rapporti finanziari con la Cassa; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 dicembre 1995, n. 292, recante le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese, nonche' la relativa circolare applicativa n. 38522 del 15 dicembre 1995, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 dicembre 1995, n. 303; Ritenuta l'opportunita' di fare riferimento, per quanto occorra, alle modalita' e alle procedure di erogazione recate dal predetto decreto del Ministro dell'industria e dalla relativa circolare operativa, in considerazione dell'espresso rinvio operato in tal senso dal C.I.P.E. in ordine all'istruttoria dei progetti dei patti territoriali e dei contratti d'area; Ritenuto, altresi', che per il servizio da effettuare in relazione agli interventi previsti dalla predetta delibera del C.I.P.E. possa essere riconosciuto alla Cassa, a titolo di rimborso delle spese di amministrazione, una commissione nella misura dello 0,10 per cento delle somme erogate e che sulle eventuali anticipazioni finanziarie possano essere corrisposti interessi calcolati al tasso vigente per i mutui effettuati dalla Cassa medesima; Decreta: Art. 1. Prestazioni della Cassa 1. La Cassa, con le modalita' di cui al presente decreto e nei limiti delle somme assegnate dal C.I.P.E. ai sensi della normativa indicata in premessa, provvede: a) all'erogazione, in favore dei soggetti beneficiari, dei finanziamenti destinati alla realizzazione delle iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali contenuti nei patti territoriali e nei contratti d'area approvati e stipulati, nei limiti delle somme ivi previste per ciascuna iniziativa o intervento; b) al pagamento dei compensi spettanti alle societa' convenzionate con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dei punti 2.10.1, lettera b), e 3.7.1, secondo capoverso, della delibera del C.I.P.E. del 21 marzo 1997, per l'istruttoria dei patti territoriali e dei contratti d'area; c) al pagamento dei compensi spettanti alle societa' convenzionate con il Ministero del bilancio e della programmazione economica, ai sensi del punto 2.10.1, secondo capoverso, della predetta delibera, per le attivita' di assistenza e supporto ivi indicate. 2. Le somme destinate ai pagamenti oggetto del presente decreto sono versate su due distinti conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato in favore della Cassa e relativi, rispettivamente, ai patti territoriali e ai contratti d'area.