IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 23 dicembre 1996,  n. 662, e, in particolare, l'art.
2, comma 207,  il quale prevede che le  risorse finanziarie destinate
ai  contratti d'area  e ai  patti territoriali  sono trasferite  alla
Cassa depositi e prestiti (di  seguito "Cassa"), la quale provvede ai
relativi  pagamenti  in  favore  dei beneficiari  e  che  alla  Cassa
medesima sono  corrisposte a  valere sulle  predette risorse  somme a
titolo  di commissione  per il  servizio  reso, nonche'  a titolo  di
interesse sulle eventuali anticipazioni effettuate;
  Vista la delibera del C.I.P.E.  del 21 marzo 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana dell'8  maggio 1997, n.
105,  con  la  quale  sono  stati  disciplinati  gli  istituti  della
programmazione negoziata,  e, in particolare, le  disposizioni di cui
ai punti 2.11 e 3.10, che demandano al Ministro del tesoro il compito
di  disciplinare,  con proprio  decreto,  le  modalita' dei  predetti
pagamenti ed i rapporti finanziari con la Cassa;
  Visto  il  decreto del  Ministro  dell'industria,  del commercio  e
dell'artigianato  n.  527  del  20  ottobre  1995,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 dicembre 1995, n.
292,  recante le  modalita'  e  le procedure  per  la concessione  ed
erogazione delle  agevolazioni in  favore delle  attivita' produttive
nelle  aree  depresse  del   Paese,  nonche'  la  relativa  circolare
applicativa n. 38522 del 15 dicembre 1995, pubblicata nel supplemento
ordinario alla  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  del 30
dicembre 1995, n. 303;
  Ritenuta l'opportunita'  di fare  riferimento, per  quanto occorra,
alle modalita'  e alle  procedure di  erogazione recate  dal predetto
decreto  del  Ministro  dell'industria  e  dalla  relativa  circolare
operativa,  in considerazione  dell'espresso  rinvio  operato in  tal
senso dal C.I.P.E.  in ordine all'istruttoria dei  progetti dei patti
territoriali e dei contratti d'area;
  Ritenuto, altresi', che per il  servizio da effettuare in relazione
agli interventi  previsti dalla predetta delibera  del C.I.P.E. possa
essere riconosciuto alla  Cassa, a titolo di rimborso  delle spese di
amministrazione, una  commissione nella  misura dello 0,10  per cento
delle somme  erogate e che sulle  eventuali anticipazioni finanziarie
possano essere corrisposti interessi calcolati al tasso vigente per i
mutui effettuati dalla Cassa medesima;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                       Prestazioni della Cassa
  1. La  Cassa, con  le modalita'  di cui al  presente decreto  e nei
limiti delle  somme assegnate dal  C.I.P.E. ai sensi  della normativa
indicata in premessa, provvede:
  a)  all'erogazione,   in  favore  dei  soggetti   beneficiari,  dei
finanziamenti   destinati   alla   realizzazione   delle   iniziative
imprenditoriali  e degli  interventi  infrastrutturali contenuti  nei
patti territoriali e nei contratti  d'area approvati e stipulati, nei
limiti delle somme ivi previste per ciascuna iniziativa o intervento;
  b) al pagamento dei  compensi spettanti alle societa' convenzionate
con il  Ministero del bilancio  e della programmazione  economica, ai
sensi dei punti 2.10.1, lettera b), e 3.7.1, secondo capoverso, della
delibera del C.I.P.E. del 21  marzo 1997, per l'istruttoria dei patti
territoriali e dei contratti d'area;
  c) al pagamento dei  compensi spettanti alle societa' convenzionate
con il  Ministero del bilancio  e della programmazione  economica, ai
sensi del  punto 2.10.1, secondo capoverso,  della predetta delibera,
per le attivita' di assistenza e supporto ivi indicate.
  2. Le  somme destinate  ai pagamenti  oggetto del  presente decreto
sono  versate  su due  distinti  conti  correnti infruttiferi  aperti
presso  la Tesoreria  centrale dello  Stato in  favore della  Cassa e
relativi,  rispettivamente,  ai  patti territoriali  e  ai  contratti
d'area.