IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto  il  regio  decreto  10 luglio  1924,  n.  1100,  concernente
l'attribuzione ai  Sottosegretari di Stato di  funzioni loro delegate
dal Ministro;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto il decreto legislativo 4  giugno 1997, n. 143, concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  del 23  giugno
1995, con il  quale sono stati sciolti gli  organi di amministrazione
dell'Azienda di Stato  per gli interventi nel mercato  agricolo ed e'
stato nominato un commissario straordinario di Governo;
  Visti  i successivi  decreti  presidenziali con  i  quali e'  stata
prorogata  la  gestione commissariale  dell'Azienda  e  da ultimo  il
decreto del Presidente della Repubblica in data 25 marzo 1997, con il
quale  l'avv.  Edilberto  Ricciardi  e'  stato  nominato  commissario
straordinario per la stessa Azienda;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica in  data 5 giugno
1997,  con  il   quale  l'on.  Roberto  Borroni   e'  stato  nominato
Sottosegretario  di  Stato  presso  il  Ministero  per  le  politiche
agricole;
  Ritenuta l'opportunita' di delegare alcune attribuzioni al predetto
Sottosegretario di Stato on. Roberto Borroni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono riservati esclusivamente alla firma del Ministro:
  1) gli  atti di  particolare rilevanza politica,  amministrativa ed
economica;
  2) gli atti normativi e regolamentari;
  3) le circolari contenenti direttive generali;
  4) le risposte a quesiti su questioni di principio;
  5) la controfirma dei decreti del Presidente della Repubblica e dei
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;
  6)  i  rapporti  con  gli organi  costituzionali  o  ausiliari  del
Governo;
  7)  gli  atti  che  devono essere  sottoposti  alle  decisioni  del
Consiglio   dei   Ministri,   dei   comitati   interministeriali   di
programmazione  economica generale  o  settoriale, delle  commissioni
interregionali;
  8)  gli atti  relativi ai  rapporti  con le  regioni, con  l'Unione
europea e con gli organismi internazionali e sovranazionali;
  9) i provvedimenti interministeriali;
  10) i provvedimenti  ministeriali con i quali si esprime  o si nega
il concerto;
  11)  gli altri  atti  inerenti la  funzione  di direzione  politica
nonche' il  potere di  annullamento per motivi  di legittimita'  e di
revoca  o  riforma  per  motivi  di merito  degli  atti  emanati  dai
dirigenti;
  12)  la dichiarazione  di  esistenza dei  caratteri di  eccezionale
calamita' o di eccezionale avversita' atmosferica;
  13)  i  provvedimenti di  designazione  e  nomina degli  organi  di
amministrazione ordinaria,  straordinaria e di controllo  degli enti,
istituti e societa' sottoposti alla vigilanza del Ministero;
  14)  i  provvedimenti  di liquidazione  coatta  amministrativa  dei
consorzi agrari;
  15) gli atti di organizzazione degli uffici e di conferimento delle
funzioni dirigenziali;
  16)  gli  atti  relativi   a  designazione  di  rappresentanti  del
Ministero in seno ad enti, comitati o commissioni;
  17)  i  provvedimenti  conseguenti  ad ispezioni  ed  inchieste  di
particolare rilevanza;
  18)  ogni  altro  atto  o provvedimento  per  i  quali  un'espressa
disposizione di  legge o  di regolamento  escluda la  possibilita' di
delega.
  Restano salvi gli atti di  gestione di competenza dei dirigenti, ai
sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.