Con  decreto  ministeriale   n.  23181  del  24   luglio  1997,  e'
autorizzata, per  il periodo dal 7  luglio 1994 al 6  luglio 1995, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863, -  nella  misura ivi  prevista -  in  favore dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. P.E.L.M.A.N., con  sede in Napoli e unita' di
cantiere I.N.P.S. - sede provinciale di  Napoli, per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta'  che stabilisce per un periodo
di 24 mesi, decorrente dal 7 luglio 1994, la riduzione dell'orario di
lavoro  nei  confronti di  un  numero  massimo di  lavoratori,  tutti
parttime, pari a  21 unita', su un organico complessivo  di 33 unita'
secondo le  seguenti modalita': 12  lavoratori da  37 a 25  ore medie
settimanali,  6  lavoratori da  33  a  24  ore medie  settimanali,  2
lavoratori da 28  a 22 ore medie settimanali, 1  lavoratore da 22,5 a
18 ore medie settimanali.
  L'I.N.P.S. e'  altresi' autorizzato  - nell'ambito di  quanto sopra
disposto   in  favore   dei   lavoratori   dipendenti  dalla   S.r.l.
P.E.L.M.A.N. -  a corrispondere  i particolari benefici  previsti dai
commi 2 e 4 nei limiti di  cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993,  n. 148, convertito, con modificazioni,
nella  legge 19  luglio 1993,  n. 236,  tenuto conto  dei criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale del  25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte  dei conti in data 23  novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto  ministeriale   n.  23182  del  24   luglio  1997,  e'
autorizzata, per il periodo dal 30 dicembre 1996 al 29 dicembre 1997,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.  Compagnia
C.R.E.C., con sede in Napoli e unita' di Napoli, per i quali e' stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 24 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a  n. 34 unita', su un organico  complessivo di n. 46
unita'.
  L'I.N.P.S. e'  altresi' autorizzato  - nell'ambito di  quanto sopra
disposto in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.r.l. Compagnia
C.R.E.C.  - a  corrispondere  il particolare  beneficio previsto  dal
comma  4,  art.  6,  del   decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,
convertito, con modificazioni, nella legge  28 novembre 1996, n. 608,
nei  limiti  finanziari posti  dal  comma  stesso, tenuto  conto  dei
criteri  di priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale  dell'8
febbraio 1996, registrato alla Corte dei  conti in data 6 marzo 1996,
registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  23183  del  24   luglio  1997,  e'
autorizzata, per il periodo dall'11 maggio 1996 al 10 maggio 1997, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in   favore  dei  lavoratori  dipendenti   interessati  addetti
all'unita'  di  mensa  aziendale  sottoindicata,  limitatamente  alle
giornate in  cui vi  e' stato  l'intervento della  cassa integrazione
guadagni  ordinaria o  straordinaria  presso  la societa'  appaltante
anch'essa di seguito indicata: S.p.a. Cusina Sud Mensa c/o Alenia con
sede in Napoli e unita' di Napoli,  per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 12  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 32  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 57 unita', su un organico complessivo di n. 405 unita'.
  L'I.N.P.S. e'  altresi' autorizzato  - nell'ambito di  quanto sopra
disposto in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Cusina Sud
Mensa c/o Alenia, - a corrispondere il particolare beneficio previsto
dal  comma 4,  art.  6, del  decreto-legge 1  ottobre  1996, n.  510,
convertito, con modificazioni, nella legge  28 novembre 1996, n. 608,
nei  limiti  finanziari posti  dal  comma  stesso, tenuto  conto  dei
criteri  di priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale  dell'8
febbraio 1996, registrato alla Corte dei  conti in data 6 marzo 1996,
registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  23184  del  24   luglio  1997,  e'
autorizzata, per  il periodo  dal 30 settembre  1996 al  29 settembre
1997, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista dall'art.  6, comma 3 del decreto-legge  1 ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni,  nella legge 28 novembre 1996,
n.  608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla S.a.s.  Cavalli
Vittorio di F. Cavalli  & C., con sede in Torino  e unita' di Torino,
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce, per 12  mesi, la riduzione massima  dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 18,30  ore medie settimanali nei confronti di
un numero massimo  di lavoratori pari a n. 15  unita', su un organico
complessivo di n. 27 unita'.
  L'I.N.P.S. e'  altresi' autorizzato  - nell'ambito di  quanto sopra
disposto  in favore  dei lavoratori  dipendenti dalla  S.a.s. Cavalli
Vittorio  di  F.  Cavalli  &  C. -  a  corrispondere  il  particolare
beneficio previsto dal  comma 4, art. 6, del  decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con  modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n.  608, nei limiti  finanziari posti dal comma  stesso, tenuto
conto dei  criteri di priorita' individuati  nel decreto ministeriale
dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo
1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  23185  del  24   luglio  1997,  e'
autorizzata, per il periodo dall'11 aprile 1997 al 10 aprile 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.r.l.  F.lli Tucci,
con sede in Andria  (Bari) e unita' di Andria (Bari),  per i quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 12
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a n. 75 unita', su un organico complessivo
di n. 77 unita'.
  L'I.N.P.S. e'  altresi' autorizzato  - nell'ambito di  quanto sopra
disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Tucci
- a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art.
6,  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in  data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  23186  del  24   luglio  1997,  e'
autorizzata, per  il periodo dal 5  maggio 1997 al 4  maggio 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trasformazioni
tessili, con sede  in Torino e unita' di Moncalvo  (Asti) per i quali
e' stato stipulato  un contratto di solidarieta'  che stabilisce, per
24  mesi,  la riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro da  40  ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a n. 53 unita', su un organico complessivo
di n. 53 unita'.
  L'I.N.P.S. e'  altresi' autorizzato  - nell'ambito di  quanto sopra
disposto   in  favore   dei   lavoratori   dipendenti  dalla   S.p.a.
Trasformazioni  tessili -  a corrispondere  il particolare  beneficio
previsto dal  comma 4, art. 6,  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, nei limiti  finanziari posti dal comma stesso,  tenuto conto dei
criteri  di priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale  dell'8
febbraio 1996, registrato alla Corte dei  conti in data 6 marzo 1996,
registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  23187  del  24   luglio  1997,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 novembre 1996 al  31 ottobre 1997,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in favore  dei lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Manifattura
Maffeis industria filati, con sede in Gazzaniga (Bergamo) e unita' di
Montello (Bergamo)  per i  quali e' stato  stipulato un  contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  25  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 70 unita', su un organico complessivo di n. 107 unita'.
  L'I.N.P.S. e'  altresi' autorizzato  - nell'ambito di  quanto sopra
disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura
Maffeis industria  filati - a corrispondere  il particolare beneficio
previsto dal  comma 4, art. 6,  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, nei limiti  finanziari posti dal comma stesso,  tenuto conto dei
criteri  di priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale  dell'8
febbraio 1996, registrato alla Corte dei  conti in data 6 marzo 1996,
registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  23188  del  24   luglio  1997,  e'
autorizzata, per  il periodo dal 7  aprile 1997 al 6  aprile 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in favore  dei lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Manifattura
maglierie Torino, con sede in Torino  e unita' di Torino, per i quali
e' stato stipulato  un contratto di solidarieta'  che stabilisce, per
12  mesi,  la riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro da  40  ore
settimanali a  30 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a n. 84 unita', su un organico complessivo
di n. 157 unita'.
  L'I.N.P.S. e'  altresi' autorizzato  - nell'ambito di  quanto sopra
disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura
maglierie Torino - a  corrispondere il particolare beneficio previsto
dal  comma 4,  art.  6, del  decreto-legge 1  ottobre  1996, n.  510,
convertito, con modificazioni, nella legge  28 novembre 1996, n. 608,
nei  limiti  finanziari posti  dal  comma  stesso, tenuto  conto  dei
criteri  di priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale  dell'8
febbraio 1996, registrato alla Corte dei  conti in data 6 marzo 1996,
registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  23218  del  28   luglio  1997,  e'
autorizzata, per  il periodo dal 2  maggio 1994 al 1  maggio 1995, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19 dicembre  1984, n. 863 -  nella misura
ivi prevista - in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l.
Coop.  Avanti, con  sede in  Legnano  (Milano) e  unita' di  Legnano,
Nerviano  e Canegrate  (Milano), per  i quali  e' stato  stipulato un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 12  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da  37,42 ore settimanali a  29,70 ore
medie settimanali  nei confronti di  un numero massimo  di lavoratori
pari  a n.  34 unita',  di cui  4  parttime da  18,5 a  15 ore  medie
settimanali e 15 parttime da 22,37  a 18 ore medie settimanali, su un
organico complessivo di n. 63 unita'.
  L'I.N.P.S. e'  altresi' autorizzato  - nell'ambito di  quanto sopra
disposto in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.c. a r.l. Coop.
Avanti - a corrispondere i  particolari benefici previsti dai commi 2
e  4, nei  limiti  di cui  al  successivo comma  13  dell'art. 5  del
decreto-legge 20 maggio 1993,  n. 148, convertito, con modificazioni,
nella  legge 19  luglio 1993,  n. 236,  tenuto conto  dei criteri  di
priorita' individuati  nel decreto ministeriale del  25 ottobre 1994,
registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n.
1, foglio n. 237.
  Con  decreto  ministeriale   n.  23219  del  28   luglio  1997,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 6 giugno 1995  all'11 febbraio 1996,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863 -  nella  misura  ivi prevista  -  in  favore dei  lavoratori
dipendenti  interessati  addetti  alla   unita'  di  mensa  aziendale
sottoindicata,  limitatamente  alle  giornate  in  cui  vi  e'  stato
l'intervento   della   cassa   integrazione  guadagni   ordinaria   o
straordinaria  presso la  societa'  appaltante  anch'essa di  seguito
indicata: S.p.a.  Pellegrini Centro Sud  Unita' Mensa c/o  IAM Agusta
S.p.a., con sede in Milano e unita' di Brindisi, per i quali e' stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 12 mesi,
la riduzione  massima dell'orario di  lavoro da 40 ore  settimanali a
32,50 ore  medie settimanali  nei confronti di  un numero  massimo di
lavoratori pari  a n. 9 unita',  su un organico complessivo  di n. 12
unita'.
  L'I.N.P.S. e'  altresi' autorizzato  - nell'ambito di  quanto sopra
disposto in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pellegrini
Centro Sud  Unita' Mensa c/o  IAM Agusta  S.p.a. - a  corrispondere i
particolari benefici previsti  dai commi 2 e 4, nei  limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato alla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto  ministeriale   n.  23220  del  28   luglio  1997,  e'
autorizzata, per il periodo dal 10  giugno 1997 all'8 giugno 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in  favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.r.l.  Legnarredo -
Industria del  legno, con  sede in  Andria (Bari)  e unita'  di Trani
(Bari) per  i quali e'  stato stipulato un contratto  di solidarieta'
che  stabilisce, per  12 mesi,  la riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di  un numero  massimo  di lavoratori  pari  a n.  17  unita', su  un
organico complessivo di n. 24 unita'.
  L'I.N.P.S. e'  altresi' autorizzato  - nell'ambito di  quanto sopra
disposto in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Legnarredo
-  Industria del  legno -  a corrispondere  il particolare  beneficio
previsto dal  comma 4, art. 6,  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, nei limiti  finanziari posti dal comma stesso,  tenuto conto dei
criteri  di priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale  dell'8
febbraio 1996, registrato alla Corte dei  conti in data 6 marzo 1996,
registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  23221  del  28   luglio  1997,  e'
autorizzata, per  il periodo dal 1  aprile 1997 al 31  marzo 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. H.A.G.E.S., con
sede in  Tonengo di  Mazze' (Torino)  e unita'  di Tonengo  di Mazze'
(Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per  12 mesi,  la riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di  un numero  massimo  di lavoratori  pari  a n.  28  unita', su  un
organico complessivo di n. 33 unita'.
  L'I.N.P.S. e'  altresi' autorizzato  - nell'ambito di  quanto sopra
disposto in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. H.A.G.E.S.
- a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art.
6,  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in  data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  23222  del  28   luglio  1997,  e'
autorizzata, per il periodo dal 1  marzo 1996 al 28 febbraio 1997, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in favore  dei lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Stretto  di
Messina gruppo Iritecna, con sede in Roma e unita' di Roma e Messina,
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce, per 12  mesi, la riduzione massima  dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 32  ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo  di lavoratori  pari a  n. 13  unita', su  un organico
complessivo di n. 23 unita'.
  L'I.N.P.S. e'  altresi' autorizzato  - nell'ambito di  quanto sopra
disposto in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Stretto di
Messina gruppo  Iritecna -  a corrispondere il  particolare beneficio
previsto dal  comma 4, art. 6,  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, nei limiti  finanziari posti dal comma stesso,  tenuto conto dei
criteri  di priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale  dell'8
febbraio 1996, registrato alla Corte dei  conti in data 6 marzo 1996,
registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale   n.  23223  del  28   luglio  1997,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 giugno 1997 al  31 maggio 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Linclalor, con
sede  in Villanova  Monferrato  (Alessandria) e  unita' di  Villanova
Monferrato (Alessandria), per i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta'  che stabilisce,  per 24  mesi, la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 149 unita', su un organico complessivo di n. 221 unita'.
  L'I.N.P.S. e'  altresi' autorizzato  - nell'ambito di  quanto sopra
disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linclalor -
a corrispondere il  particolare beneficio previsto dal  comma 4, art.
6,  del  decreto-legge  1  ottobre  1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in  data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  23277   del  6  agosto   1997,  e'
autorizzata, per il periodo dal 12 maggio 1997 all'11 maggio 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei   lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Grande
distribuzione avanzata  G.Di.A., con  sede in  S. Bovio  di Peschiera
Borromeo (Milano), unita'  di Casaletto Vaprio d'Adda  (Cremona) e S.
Bovio di Peschiera Borromeo (Milano),  per i quali e' stato stipulato
un  contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  per  18  mesi,  la
riduzione massima  dell'orario di lavoro  da 40 ore settimanali  a 28
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a n. 587 unita', su un organico complessivo di n. 923
unita'.
  L'I.N.P.S. e'  altresi' autorizzato  - nell'ambito di  quanto sopra
disposto  in favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  Grande
distribuzione  avanzata  G.Di.A.  - a  corrispondere  il  particolare
beneficio previsto dal  comma 4, art. 6, del  decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con  modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n.  608, nei limiti  finanziari posti dal comma  stesso, tenuto
conto dei  criteri di priorita' individuati  nel decreto ministeriale
dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo
1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  23278   del  6  agosto   1997,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 settembre 1995 al  31 agosto 1996,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.  Framatome
Connectors Italia, con sede in Torino e unita' di Torino, per i quali
e' stato stipulato  un contratto di solidarieta'  che stabilisce, per
12  mesi,  la riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro da  40  ore
settimanali a 13,40 ore medie  settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a n. 177 unita'.
  L'I.N.P.S. e'  altresi' autorizzato  - nell'ambito di  quanto sopra
disposto in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Framatome
Connectors Italia - a corrispondere il particolare beneficio previsto
dal  comma 4,  art.  6, del  decreto-legge 1  ottobre  1996, n.  510,
convertito, con modificazioni, nella legge  28 novembre 1996, n. 608,
nei  limiti  finanziari posti  dal  comma  stesso, tenuto  conto  dei
criteri  di priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale  dell'8
febbraio 1996, registrato alla Corte dei  conti in data 6 marzo 1996,
registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  23279   del  6  agosto   1997,  e'
autorizzata, per il periodo dal 2 settembre 1996 al 1 settembre 1997,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Laer, con sede
in Arzano  (Napoli) e unita'  di Airola  (Benevento), per i  quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per 12
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a  24 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a n. 26 unita', su un organico complessivo
di n. 26 unita'.
  L'I.N.P.S. e'  altresi' autorizzato  - nell'ambito di  quanto sopra
disposto in  favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Laer  - a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in  data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  23280   del  6  agosto   1997,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 21 ottobre 1996 al  20 ottobre 1997,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi
prevista dall'art.  6, comma 3  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.  Gabrielli
Vendite,  con sede  in Ascoli  Piceno e  unita' di  Civitanova Marche
(Macerata),  per  i   quali  e'  stato  stipulato   un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  36  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 11  unita', di  cui un lavoratore  parttime da 28  a 25  ore medie
settimanali  e  4  lavoratori  parttime   da  24  a  21,5  ore  medie
settimanali, su un organico complessivo di n. 195 unita'.
  L'I.N.P.S. e'  altresi' autorizzato  - nell'ambito di  quanto sopra
disposto in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. Gabrielli
Vendite - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma
4, art. 6, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato alla Corte dei conti in  data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto   ministeriale  n.  23281   del  6  agosto   1997,  e'
autorizzata, per il periodo dall'8  febbraio 1995 al 7 febbraio 1996,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.n.c.  Piemme  Di Orlando  M. &  C.,  con sede  in
Settimo Torinese (Torino) e unita' di c/o stabilimento Sepi di Bruino
(Torino) e c/o  stabilimento Sepi di Orbassano (Torino),  per i quali
e' stato stipulato  un contratto di solidarieta'  che stabilisce, per
24  mesi,  la riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro da  40  ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo  di lavoratori  pari  a n.  17 unita',  di  cui 2  lavoratori
parttime da 30  a 25 ore medie settimanali, 2  lavoratori parttime da
25 a 20 ore medie settimanali,  un lavoratore parttime da 25,5 a 22,5
ore  medie  settimanali,  8  lavoratori  parttime  da  20  a  15  ore
settimanali, su un organico complessivo di n. 58 unita'.
  L'I.N.P.S. e'  altresi' autorizzato  - nell'ambito di  quanto sopra
disposto in favore  dei lavoratori dipendenti dalla  S.n.c. Piemme Di
Orlando M.  & C., -  a corrispondere i particolari  benefici previsti
dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5,
del   decreto-legge  20   maggio  1993,   n.  148,   convertito,  con
modificazioni, nella legge  19 luglio 1993, n. 236,  tenuto conto dei
criteri  di priorita'  individuati  nel decreto  ministeriale del  25
ottobre 1994,  registrato dalla Corte  dei conti in data  23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto   ministeriale  n.  23282   del  6  agosto   1997,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 gennaio 1995 al  31 dicembre 1995,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. I.S.A.M. Istituto Sperimentale Auto e Motori,
con sede in Anagni (Frosinone) e  unita' di Anagni (Frosinone), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 24  mesi, la riduzione  massima dell'orario  di lavoro da  40 ore
settimanali a  24 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a n. 24 unita', su un organico complessivo
di n. 24 unita'.
  L'I.N.P.S. e'  altresi' autorizzato  - nell'ambito di  quanto sopra
disposto in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. I.S.A.M.
Istituto Sperimentale Auto  e Motori - a  corrispondere i particolari
benefici previsti  dai commi 2  e 4 nei  limiti di cui  al successivo
comma  13 dell'art.  5, del  decreto-legge  20 maggio  1993, n.  148,
convertito, con  modificazioni, nella legge  19 luglio 1993,  n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto   ministeriale  n.  23283   del  6  agosto   1997,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 26 maggio 1995 al  25 novembre 1995,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. E.M.I.  Elettromontaggi Industriali, con sede
in Pescara  e unita' di  Pescara, per i  quali e' stato  stipulato un
contratto di  solidarieta' che stabilisce,  per 6 mesi,  la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 20  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 15 unita', su un organico complessivo di n. 21 unita'.
  L'I.N.P.S. e'  altresi' autorizzato  - nell'ambito di  quanto sopra
disposto  in favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla S.r.l.  E.M.I.
Elettromontaggi Industriali - a  corrispondere i particolari benefici
previsti dai  commi 2 e  4 nei limiti di  cui al successivo  comma 13
dell'art. 5,  del decreto-legge 20  maggio 1993, n.  148, convertito,
con modificazioni, nella  legge 19 luglio 1993, n.  236, tenuto conto
dei criteri di priorita' individuati  nel decreto ministeriale del 25
ottobre 1994,  registrato dalla Corte  dei conti in data  23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto   ministeriale  n.  23284   del  6  agosto   1997,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 maggio 1995 al  31 luglio 1995, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla  S.p.a. S.A.M. Societa' Adriatica  di Meccanica, con
sede in Lanciano (Chieti) e unita'  di Lanciano (Chieti), per i quali
e' stato  stipulato un  contratto di  solidarieta' che  stabilisce la
riduzione massima  dell'orario di lavoro  da 40 ore settimanali  a 36
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a n. 47 unita',  su un organico complessivo di n. 176
unita'.
  L'I.N.P.S. e'  altresi' autorizzato  - nell'ambito di  quanto sopra
disposto  in favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla S.p.a.  S.A.M.
Societa'  Adriatica  di Meccanica  -  a  corrispondere i  particolari
benefici previsti  dai commi 2  e 4 nei  limiti di cui  al successivo
comma  13 dell'art.  5, del  decreto-legge  20 maggio  1993, n.  148,
convertito, con  modificazioni, nella legge  19 luglio 1993,  n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto   ministeriale  n.  23285   del  6  agosto   1997,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 luglio 1995 al  30 giugno 1996, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. I.C.I., con sede in Napoli e unita' di Lecce,
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce, per 12  mesi, la riduzione massima  dell'orario di lavoro
da 40 ore settimanali a 30  ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo  di lavoratori  pari a  n. 60  unita', su  un organico
complessivo di n. 1.084 unita'.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
20 maggio 1997, n. 22781.
  L'I.N.P.S. e'  altresi' autorizzato  - nell'ambito di  quanto sopra
disposto in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. - a
corrispondere i  particolari benefici  previsti dai commi  2 e  4 nei
limiti di cui  al successivo comma 13 dell'art.  5, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.   236,  tenuto  conto  dei   criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
  Con  decreto   ministeriale  n.  23286   del  6  agosto   1997,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 luglio 1995 al  30 giugno 1996, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti  dalla S.p.a.  I.C.I.,  con  sede in  Napoli  e unita'  di
Brindisi, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per  12 mesi,  la riduzione  massima dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti
di  un numero  massimo  di lavoratori  pari  a n.  37  unita', su  un
organico complessivo di n. 1.084 unita'.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
20 maggio 1997, n. 22780.
  L'I.N.P.S. e'  altresi' autorizzato  - nell'ambito di  quanto sopra
disposto in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. I.C.I. - a
corrispondere i  particolari benefici  previsti dai commi  2 e  4 nei
limiti di cui  al successivo comma 13 dell'art.  5, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19
luglio  1993,  n.   236,  tenuto  conto  dei   criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale  del 25 ottobre 1994, registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
  Con  decreto   ministeriale  n.  23287   del  6  agosto   1997,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 30 novembre 1994 al  25 maggio 1995,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. E.M.I.  Elettromontaggi Industriali, con sede
in Pescara  e unita' di  Pescara, per i  quali e' stato  stipulato un
contratto di  solidarieta' che stabilisce,  per 6 mesi,  la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 20  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 15 unita', su un organico complessivo di n. 21 unita'.
  L'I.N.P.S. e'  altresi' autorizzato  - nell'ambito di  quanto sopra
disposto  in favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla S.r.l.  E.M.I.
Elettromontaggi Industriali - a  corrispondere i particolari benefici
previsti dai  commi 2 e  4 nei limiti di  cui al successivo  comma 13
dell'art. 5,  del decreto-legge 20  maggio 1993, n.  148, convertito,
con modificazioni, nella  legge 19 luglio 1993, n.  236, tenuto conto
dei criteri di priorita' individuati  nel decreto ministeriale del 25
ottobre 1994,  registrato dalla Corte  dei conti in data  23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto   ministeriale  n.  23288   del  6  agosto   1997,  e'
autorizzata, limitatamente al periodo dal 22 aprile 1996 al 17 luglio
1996, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista dall'art.  6, comma 3 del decreto-legge  1 ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni,  nella legge 28 novembre 1996,
n. 608, in favore dei  lavoratori dipendenti interessati addetti alla
unita' di mensa aziendale  sottoindicata, limitatamente alle giornate
in cui  vi e'  stato l'intervento  della Cassa  integrazione guadagni
ordinaria e straordinaria presso  la societa' appaltante anch'essa di
seguito indicata: Cusina Sud c/o  Alfa Avio di Pomigliano D'Arco, con
sede in Napoli e unita' di Napoli,  per i quali e' stato stipulato un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  32  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
n. 24 unita', su un organico complessivo di n. 405 unita'.
  L'I.N.P.S. e'  altresi' autorizzato  - nell'ambito di  quanto sopra
disposto in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla Cusina  Sud c/o
Alfa  Avio di  Pomigliano  D'Arco -  a  corrispondere il  particolare
beneficio previsto dal  comma 4, art. 6, del  decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con  modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n.  608, nei limiti  finanziari posti dal comma  stesso, tenuto
conto dei  criteri di priorita' individuati  nel decreto ministeriale
dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo
1996, registro n. 1, foglio n. 24.