In conformita' al disposto di cui all'art. 1, paragrafo 4, secondo capoverso del regolamento (CEE) n. 2836/93 del 18 ottobre 1993, si rende noto che, sulla base delle risultanze della partecipazione al regime di sostegno comunitario previsto in favore dei coltivatori di taluni seminativi (regolamento CEE n. 1765/92), l'area di base globale nazionale, fissata dal regolamento n. 1098/94 in 5,8012 milioni di ettari, non e' stata superata. Conseguentemente, per il 1997, le superfici dichiarate dai coltivatori di cereali (escluso il mais), di piante proteiche e di lino non tessile sono totalmente ammissibili alla compensazione al reddito. L'area di base specifica per il mais, fissata dal predetto regolamento in 1,2 milioni di ettari, risulta, invece, superata, in via previsionale, nella misura del 2,6%, e, pertanto, allo stato, le superfici ammissibili alla compensazione al reddito saranno ridotte nella misura di detta percentuale, fatta eccezione, dato il non superamento dell'area di base globale, per i piccoli produttori che ricevono una compensazione al reddito basata sui rendimenti piu' bassi degli altri cereali. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, del regolamento (CE) n. 1469/97, per la prossima campagna di commercializzazione 1998/99, corrispondente alla campagna di semina 1997/98, l'obbligo dei maiscoltori, che operano nel regime generale, di mettere a riposo, senza compensazione, una superficie aggiuntiva, pari alla percentuale del superamento constatato, non si applica. Per quanto concerne i semi oleosi, le superfici dichiarate nell'ambito del regime generale risultano pari a 734.876; pertanto, la superficie massima garantita determinata per l'Italia, al netto della quota teorica di messa a riposo (10%), risulta superata. Tuttavia, eventuali penalita' in questo comparto saranno previste secondo la vigente normativa comunitaria solo qualora, entro il 31 gennaio 1998, sara' constatato anche il superamento della superficie massima garantita comunitaria. La superficie massima garantita attribuita all'Italia per il riso non risulta superata e, pertanto, i produttori interessati riceveranno integralmente la compensazione al reddito loro spettante.