In conformita' al disposto di  cui all'art. 1, paragrafo 4, secondo
capoverso del  regolamento (CEE) n.  2836/93 del 18 ottobre  1993, si
rende noto che,  sulla base delle risultanze  della partecipazione al
regime di sostegno comunitario previsto  in favore dei coltivatori di
taluni  seminativi  (regolamento  CEE  n. 1765/92),  l'area  di  base
globale  nazionale,  fissata dal  regolamento  n.  1098/94 in  5,8012
milioni di ettari, non e' stata superata.
  Conseguentemente,  per   il  1997,  le  superfici   dichiarate  dai
coltivatori di  cereali (escluso il  mais), di piante proteiche  e di
lino non  tessile sono  totalmente ammissibili alla  compensazione al
reddito.
  L'area  di  base  specifica  per  il  mais,  fissata  dal  predetto
regolamento in 1,2  milioni di ettari, risulta,  invece, superata, in
via previsionale, nella misura del  2,6%, e, pertanto, allo stato, le
superfici ammissibili  alla compensazione al reddito  saranno ridotte
nella  misura di  detta  percentuale, fatta  eccezione,  dato il  non
superamento dell'area di  base globale, per i  piccoli produttori che
ricevono  una compensazione  al  reddito basata  sui rendimenti  piu'
bassi degli altri cereali.
  Ai sensi  di quanto disposto  dall'art. 2, del regolamento  (CE) n.
1469/97,  per la  prossima campagna  di commercializzazione  1998/99,
corrispondente  alla  campagna  di   semina  1997/98,  l'obbligo  dei
maiscoltori, che  operano nel regime  generale, di mettere  a riposo,
senza compensazione, una superficie aggiuntiva, pari alla percentuale
del superamento constatato, non si applica.
  Per  quanto  concerne  i   semi  oleosi,  le  superfici  dichiarate
nell'ambito del  regime generale risultano pari  a 734.876; pertanto,
la superficie  massima garantita  determinata per l'Italia,  al netto
della quota teorica di messa a riposo (10%), risulta superata.
  Tuttavia, eventuali  penalita' in questo comparto  saranno previste
secondo la  vigente normativa comunitaria  solo qualora, entro  il 31
gennaio 1998, sara' constatato  anche il superamento della superficie
massima garantita comunitaria.
  La superficie  massima garantita attribuita all'Italia  per il riso
non   risulta  superata   e,  pertanto,   i  produttori   interessati
riceveranno integralmente la compensazione al reddito loro spettante.