IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" che stabilisce che il prezzo di vendita delle targhe di veicoli a motore o da essi rimorchiati e' determinato sulla base di un costo di produzione e di una quota di maggiorazione da destinare esclusivamente alle attivita' previste dall'art. 208, comma 2, del decreto legislativo n. 285/1992 citato; Visto l'art. 260, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", come modificato dall'art. 155 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, che stabilisce che il sistema di targatura individuato dal predetto regolamento entra in vigore a partire dal 1 ottobre 1993 progressivamente con l'esaurimento delle targhe di vecchio tipo ancora in giacenza presso gli uffici provinciali della M.C.T.C. e comunque non oltre il 31 dicembre 1996; Visto l'art. 261, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 che determina l'utilizzazione dei proventi delle maggiorazioni di cui all'art. 101 sopra citato; Visto il decreto ministeriale 27 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, mediante il quale e' stato fissato, con decorrenza 1 novembre 1996 il prezzo di vendita dei contrassegni per ciclomotori e delle targhe di riconoscimento per autoveicoli, motoveicoli, macchine agricole, macchine operatrici e rimorchi; Vista la lettera del 23 dicembre 1996, div. XII, n. 6116301, con la quale il Provveditorato generale dello Stato ha comunicato i costi di produzione delle targhe previste dall'art. 100 del decreto legislativo n. 285/1992, dei contrassegni di identificazione dei ciclomotori previsti dall'art. 97 del decreto legislativo n. 285/1992 citato, nonche' la maggiorazione di prezzo dovuta per i duplicati di ciascun tipo di targha. Sentiti il Ministro del tesoro ed il Ministro delle finanze; Decreta: Art. 1. 1. A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, il prezzo di vendita delle targhe e dei contrassegni indicati nelle premesse, e' fissato nella misura seguente: Categoria di veicoli Costo di Quota di produzione maggiorazione __ __ __ Ciclomotori: contrassegno di identificazione 13.600 6.800 Motoveicoli: targa, anche se con sigla EE o di prova 19.700 9.850 Autoveicoli: targa anteriore + targa posteriore, anche se con sigla CD, CC, UN, UNP, UNT, o EE 39.500 19.750 targa di prova 21.300 10.650 Rimorchi di autoveicoli: targa di immatricolazione, anche se con sigla EE 21.300 10.650 targa ripetitrice, anche se con sigla EE 31.000 15.500 Macchine agricole: targa delle macchine semoventi, anche se di prova 19.700 9.850 targa d'immatricolazione delle macchine trainate 21.300 10.650 targa ripetitrice 19.700 9.850 Macchine operatrici: targa delle macchine semoventi, anche se di prova 19.700 9.850 targa d'immatricolazione delle macchine trainate 21.300 10.650 targa ripetitrice 19.700 9.850 Duplicati di contrassegni e targhe: per i duplicati di qualsiasi tipo di targa o contrassegno, sia i costi di produzione che le quote di maggiorazione sopra citati, sono aumentati del 50%. ----------- N.B. - Il prezzo delle targhe EE e' comprensivo dei bollini autoadesivi.