IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto l'art. 101, comma 1,  del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285  "Nuovo codice della strada"  che stabilisce che il  prezzo di
vendita delle  targhe di veicoli  a motore  o da essi  rimorchiati e'
determinato sulla  base di un costo  di produzione e di  una quota di
maggiorazione  da destinare  esclusivamente  alle attivita'  previste
dall'art. 208, comma 2, del decreto legislativo n. 285/1992 citato;
  Visto  l'art.  260,  comma  5, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 dicembre  1992, n. 495 "Regolamento di  esecuzione e di
attuazione del nuovo codice  della strada", come modificato dall'art.
155 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n.
610,  che stabilisce  che  il sistema  di  targatura individuato  dal
predetto regolamento  entra in  vigore a partire  dal 1  ottobre 1993
progressivamente  con  l'esaurimento  delle targhe  di  vecchio  tipo
ancora in  giacenza presso  gli uffici  provinciali della  M.C.T.C. e
comunque non oltre il 31 dicembre 1996;
  Visto  l'art.  261,  comma  2, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n. 495/1992  che determina  l'utilizzazione dei  proventi
delle maggiorazioni di cui all'art. 101 sopra citato;
  Visto  il decreto  ministeriale  27 agosto  1996, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, mediante il quale e'
stato fissato,  con decorrenza 1  novembre 1996 il prezzo  di vendita
dei contrassegni per ciclomotori e delle targhe di riconoscimento per
autoveicoli,  motoveicoli, macchine  agricole, macchine  operatrici e
rimorchi;
  Vista la lettera del 23 dicembre 1996, div. XII, n. 6116301, con la
quale il Provveditorato generale dello Stato ha comunicato i costi di
produzione   delle  targhe   previste  dall'art.   100  del   decreto
legislativo  n. 285/1992,  dei  contrassegni  di identificazione  dei
ciclomotori previsti dall'art. 97 del decreto legislativo n. 285/1992
citato, nonche' la maggiorazione di  prezzo dovuta per i duplicati di
ciascun tipo di targha.
  Sentiti il Ministro del tesoro ed il Ministro delle finanze;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  A decorrere  dal primo  giorno  del secondo  mese successivo  a
quello  di   pubblicazione  del   presente  decreto   nella  Gazzetta
Ufficiale,  il prezzo  di  vendita delle  targhe  e dei  contrassegni
indicati nelle premesse, e' fissato nella misura seguente:
 Categoria di veicoli                        Costo di     Quota di
                                            produzione  maggiorazione
          __                                    __            __
  Ciclomotori:
   contrassegno di identificazione            13.600        6.800
  Motoveicoli:
   targa, anche se con sigla EE o di prova    19.700        9.850
  Autoveicoli:
   targa anteriore + targa posteriore,
    anche se con sigla CD, CC, UN, UNP,
    UNT, o EE                                 39.500        19.750
   targa di prova                             21.300        10.650
  Rimorchi di  autoveicoli:
   targa  di immatricolazione, anche
    se con sigla EE                           21.300        10.650
   targa ripetitrice, anche se con
    sigla EE                                  31.000        15.500
  Macchine  agricole:
   targa  delle  macchine semoventi,
    anche se  di prova                        19.700         9.850
   targa d'immatricolazione delle
    macchine trainate                         21.300        10.650
   targa ripetitrice                          19.700         9.850
  Macchine operatrici:
   targa delle  macchine semoventi,
    anche  se di prova                        19.700         9.850
   targa d'immatricolazione delle
    macchine trainate                         21.300        10.650
   targa ripetitrice                          19.700         9.850
  Duplicati di contrassegni e targhe:
  per i  duplicati di qualsiasi tipo  di targa o contrassegno,  sia i
costi di produzione che le  quote di maggiorazione sopra citati, sono
aumentati del 50%.
  -----------
  N.B.  -  Il prezzo  delle  targhe  EE  e' comprensivo  dei  bollini
autoadesivi.