IL DIRETTORE GENERALE
                     della Motorizzazione civile
                   e dei trasporti in concessione
  Visto il  decreto ministeriale  3 febbraio  1988, n.  82 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1988;
  Visto il  decreto ministeriale 13 settembre  1990, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  224  del   25  settembre  1990,  il  decreto
ministeriale 1 marzo 1991, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 58
del 9 marzo  1991, il decreto ministeriale 25  marzo 1991, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  75  del 29  marzo  1991,  il  decreto
ministeriale 25  settembre 1991, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
n. 233  del 4 ottobre  1991, il  decreto ministeriale 7  maggio 1992,
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n.  108 dell'11 maggio  1992, il
decreto  ministeriale  1  agosto   1992,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  184 del  6  agosto  1992,  il decreto  ministeriale  6
novembre  1992, pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale n.  266 dell'11
novembre 1992;
  Visto l'accordo  stipulato tra la  CEE e l'Austria sul  traffico di
transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
novembre 1992, recante criteri unitari  volti a favorire la sollecita
soluzione dei problemi attinenti  il settore dell'autotrasporto merci
per conto  terzi (pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale n. 281  del 28
novembre 1992);
  Visto  il decreto  ministeriale  20 aprile  1993, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 93 del  20 aprile 1993, il decreto dirigenziale
10 luglio  1993, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  n. 163  del 14
luglio 1993,  il decreto  dirigenziale 24 settembre  1993, pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale n.  229 del 29  settembre 1993,  il decreto
dirigenziale 28 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
50  del  2  marzo  1994,  il decreto  dirigenziale  13  maggio  1994,
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 115 del  19 maggio  1994, il
decreto  dirigenziale  28  luglio  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 183  del  6  agosto 1994,  il  decreto dirigenziale  19
ottobre  1994, pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  248 del  22
ottobre  1994, il  decreto dirigenziale  11 gennaio  1995, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale  n.  16  del 20  gennaio  1995, il  decreto
dirigenziale 6  giugno 1995,  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n.
134 del  10 giugno 1995,  il decreto dirigenziale 19  settembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  223 del 23 settembre 1995, il
decreto  dirigenziale 15  novembre  1995,  pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n.  271 del  20 novembre 1995,  il decreto  dirigenziale 13
dicembre  1995, pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale n.  295 del  19
dicembre  1995, il  decreto dirigenziale  30 luglio  1996, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n.  181  del  3  agosto 1996;  il  decreto
dirigenziale 8  ottobre 1996, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n.
240 del  12 ottobre  1996; il decreto  dirigenziale 2  dicembre 1996,
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n.  287 del 7 dicembre  1996; il
decreto  dirigenziale  7  maggio   1997,  pubblicato  ne1la  Gazzetta
Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1997;
  Visto il  trattato di adesione dell'Austria,  della Norvegia, della
Finlandia e della  Svezia all'Unione europea ratificato  con legge n.
686 del 14 dicembre 1994,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162
del 16 dicembre 1994;
  Visto  il regolamento  (CE)  n. 1524/96  della  Commissione del  30
luglio 1996 che modifica il regolamento  (CE) n. 3298 / 1994 riguardo
al  sistema   di  ecopunti  per  autocarri   in  transito  attraverso
l'Austria;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'assegnazione degli  ecopunti necessari per  l'attraversamento del
territorio austriaco alle imprese aventi diritto viene calcolata, per
il 1998, moltiplicando il numero  dei transiti effettuati da ciascuna
impresa  nel  1997 per  8  (consumo  di  ecopunti per  ogni  transito
previsto dal regolamento (CE) n. 3298 / 1994 della commissione del 21
dicembre 1994 per l'anno 1998).
  Il  numero dei  transiti effettuato  da ciascuna  impresa nel  1997
viene calcolato in  base ai dati memorizzati  nel sistema informativo
della  M.C.T.C.,   tenendo  anche  conto  del   numero  dei  transiti
teoricamente  effettuabili sulla  base degli  ecopunti restituiti  ai
sensi  dell'art.  11  del   decreto  dirigenziale  2  dicembre  1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 1996.
  Non vengono conteggiati, per i  fini indicati dal precedente comma,
i transiti effettuati con ecopunti rilasciati ai sensi degli articoli
3, comma 3,  5, 6, 8 e  12 del decreto dirigenziale  2 dicembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 1996.
  Vengono conteggiati ai  fini della determinazione dell'assegnazione
di ecopunti per il 1998 i transiti effettuati con ecopunti rilasciati
per trasporti nella direttrice c.d. "Nord - Sud", purche' le ecocarte
attestanti  i  relativi  utilizzi  siano  restituite  alla  Direzione
generale  della M.C.T.C.  - Direzione  centrale III  - Divisione  33,
entro  e non  oltre  il 15  gennaio 1998.  I  transiti risultanti  da
ecocarte pervenute  dopo tale data  non verranno conteggiati  ai fini
della determinazione dell'assegnazione di ecopunti per il 1998.
  L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul
consumo,  al fine  di stabilire  eventuali penalizazioni  in caso  di
scarso o irregolare utilizzo.