IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 4, comma 25, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito con legge 28 novembre 1996,  n. 608, che stabilisce che il
Ministro del lavoro puo' concedere  al datore di lavoro acquirente di
una   impresa   sottoposta    alla   procedura   di   amministrazione
straordinaria i benefici di cui all'art.  8, comma 4, ed all'art. 25,
comma 9,  della legge  23 luglio  1991, n. 223,  nei casi  di accordo
collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro nell'ambito della
procedura di cui all'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990;
  Visto l'art.  2, comma 29,  primo periodo, della legge  23 dicembre
1996, n. 662, che ha prorogato al  31 dicembre 1997 il termine per la
concessione dei  benefici di  cui al  capoverso precedente,  oltre ad
estendere la possibilita' di richiedere i benefici medesimi a tutti i
casi previsti dall'art. 47, comma 5, legge n. 428/1990;
  Visto l'art. 2, comma 29,  secondo periodo, della legge 23 dicembre
1996, n. 662,  che ha preordinato alle finalita'  del comma medesimo,
nell'ambito  del  fondo  per  l'occupazione,  la  somma  di  lire  10
miliardi;
  Visto il  decreto 16 novembre  1995 recante i criteri  di priorita'
per la  concessione dei benefici di  cui all'art. 4, comma  25, sopra
citato;
  Considerato che la societa' S.A.M. - Societa' agricola molisana, e'
stata posta in amministrazione straordinaria in data 12 maggio 1995;
  Considerato  che  il Ministero  dell'industria  con  decreto del  2
agosto   1996  ha   disposto  la   revoca  dell'autorizzazione   alla
prosecuzione dell'esercizio di impresa per la societa' sopra citata;
  Considerato  che in  data 17  marzo 1997  al Ministero  del lavoro,
nell'ambito della procedura di cui  all'art. 47, comma 5, della legge
29  dicembre 1990,  n.  428, e'  stato stipulato  un  accordo tra  la
societa' venditrice S.A.M.  - Societa' agricola molisana  in A.S., le
organizzazioni  sindacali  nazionali  territoriali  di  categoria  ed
aziendali e le societa' acquirenti P.S.A. Holding, SAM SCARL, Agrimed
del  Gruppo PSA  ai fini  della cessione  del complesso  aziendale di
Bojano (Campobasso);
  Vista la  domanda presentata dalle  societa' acquirenti in  data 15
maggio 1997;
  Vista la  nota integrativa  del 22 luglio  1997 con  cui Solagrital
(gia' SAM SCARL), societa' che  ha rilevato il complesso aziendale ex
S.A.M. in  A.S., ha comunicato  che la continuazione del  rapporto di
lavoro ai  sensi dell'art. 47,  comma 5,  della legge n.  428/1990 ha
interessato trecentosessantadue lavoratori;
  Considerato   che   Solagrital  (gia'   SAM   SCARL)   non  ha   le
caratteristiche di cui all'art. 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio
1991, n. 223;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
corrispondere  alla   societa'  Solagrital   (gia'  SAM   SCARL)  per
trecentosessantadue lavoratori  del complesso aziendale ex  S.A.M. in
A.S. di  Bojano (Campobasso), il  cui rapporto di lavoro  continua ai
sensi  dell'art. 47,  comma 5,  della legge  n. 428/1990,  i benefici
previsti dall'art. 8,  comma 4, e dall'art. 25, comma  9, della legge
23 luglio 1991, n. 223.