IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il  testo unico  delle leggi  sanitarie, approvato  con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;
  Visto il regolamento di  polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Visti gli  articoli 6,  lettera b),  e 32  della legge  23 dicembre
1978,  n.  833,  concernente  l'istituzione  del  Servizio  sanitario
nazionale;
  Vista la  legge 2 giugno 1988,  n. 218, ed in  paricolare l'art. 2,
comma 3;
  Visto il decreto 20 luglio 1989,  n. 298, e successive modifiche ed
integrazioni;
  Vista l'ordinanza ministeriale 10 maggio 1991;
  Ritenuto necessario  stabilire, al  fine di impedire  la diffusione
delle malattie,  norme integrative  per la profilassi  della scrapie,
prevedendo l'abbattimento e la  distruzione degli animali sospetti di
infezione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Nei casi di  sospetto di scrapie la  competente autorita' sanitaria
locale  delle  regioni  e  delle province  autonome,  stabilisce  con
apposito   provvedimento   l'obbligo    dell'abbattimento   e   della
distruzione  degli  animali  sospetti  di  infezione  che  presentino
sintomatologia nervosa  riferibile alla  malattia, e del  prelievo di
idonei campioni per la conferma diagnostica.