IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Visti gli articoli 6, lettera b), e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, ed in paricolare l'art. 2, comma 3; Visto il decreto 20 luglio 1989, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni; Vista l'ordinanza ministeriale 10 maggio 1991; Ritenuto necessario stabilire, al fine di impedire la diffusione delle malattie, norme integrative per la profilassi della scrapie, prevedendo l'abbattimento e la distruzione degli animali sospetti di infezione; Decreta: Art. 1. Nei casi di sospetto di scrapie la competente autorita' sanitaria locale delle regioni e delle province autonome, stabilisce con apposito provvedimento l'obbligo dell'abbattimento e della distruzione degli animali sospetti di infezione che presentino sintomatologia nervosa riferibile alla malattia, e del prelievo di idonei campioni per la conferma diagnostica.