IL DIRIGENTE
  capo della  segreteria del  Comitato nazionale per  la tutela  e la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini:
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento delle denominazioni di
origine dei vini;
  Visto il  decreto del Presidente  della Repubblica 11  agosto 1968,
con  il  quale e'  stata  riconosciuta  la denominazione  di  origine
controllata del vino "Rosso Piceno" ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica del disciplinare  di produzione dei vini  a denominazione di
origine controllata "Rosso Piceno";
  Visto il parere espresso dal Comitato  nazionale per la tutela e la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche  dei vini sulla  citata domanda e la  proposta di
modifica  del  disciplinare  di  produzione  formulata  dal  Comitato
stesso,  pubblicati nella  Gazzetta Ufficiale  n. 190  del 16  agosto
1997;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta del disciplinare sopra citati;
  Ritenuto   pertanto   necessario   procedere  alla   modifica   del
disciplinare  di  produzione  di  detti vini,  in  conformita'  della
proposta formulata dal citato Comitato;
  Considerato  che l'art.  4 del  citato regolamento,  concernente la
procedura  per il  riconoscimento  delle denominazioni  di origine  e
l'approvazione  dei   disciplinari  di  produzione,  prevede   che  i
disciplinari  di   produzione  vengano  approvati  con   decreto  del
dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il disciplinare di  produzione dei vini a  denominazione di origine
controllata "Rosso Piceno" approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 11 agosto 1968 e'  sostituito per intero dal testo annesso
le cui disposizioni entrano in vigore dalla vendemmia 1997.