IL COMMISSARIO DELEGATO
 Viste  le  OO.P.C.M.  n.  2450  del  27 giugno 1996 e n. 2557 del 30
aprile 1997 ed in particolare  l'art.  1  comma  9  con  il  quale  e
disposto  che  il  commissario delegato provvede a vietare l'ingresso
sul territorio regionale dei rifiuti  solidi  urbani  e  dei  rifiuti
speciali  derivanti  dalle  attivita'  di  recupero e smaltimento dei
rifiuti solidi urbani e assimilati, nonche' a disciplinare l'ingresso
nel territorio degli altri rifiuti;
 Visto altresi' l'art. 1,  comma  4  punti  4.3,  4.4  e  4.5,  della
richiamata  O.P.C.M. n. 2557/1997 dove e' disposto che il Commissario
delegato, ai fini della attuazione del  proprio  piano  adottato  per
fronteggiare  l'emergenza  rifiuti  in  Puglia,  dispone  l'obbligo a
carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari,  cosi'  come
definiti  dall'art.    35 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22,  di  provvedere  al  loro  reimpiego,  recupero  o   riciclaggio,
direttamente ovvero avvalendosi di soggetti autorizzati, ivi compresi
i  servizi  pubblici  di  raccolta  differenziata dei rifiuti urbani,
nonche'  impone  divieto  ai  detentori  di  imballaggi  secondari  e
terziari  di  conferirli  per  lo  smaltimento ai servizi pubblici di
gestione dei  rifiuti  urbani  e  divieto  a  carico  dei  comuni  di
procedere, attraverso i propri servizi pubblici, allo smaltimento dei
rifiuti da imballaggio secondario e terziario;
 Visto  il  piano  di emergenza adottato con decreto commissariale n.
70 del 28 luglio 1997;
 Acquisita la prescritta intesa del Ministero ambiente sul  piano  di
emergenza, con nota prot. n. 18857/ARS/M/DI/ST datata 8 agosto 1997;
 Visto  l'art.  13  comma  4 della legge regionale 13 agosto 1993, n.
17, che vieta lo  smaltimento  di  rifiuti  solidi  urbani,  speciali
assimilabili  agli  urbani e speciali prodotti in strutture sanitarie
assimilabili ai rifiuti urbani provenienti  da  altre  regioni  negli
impianti   destinati   allo  smaltimento  dei  rifiuti  solido-urbani
operanti in Puglia;
 Visto l'art. 5 del decreto legisaltivo 5 febbraio 1997, n.  22,  che
individua   quale  finalita'  della  organizzazione  dei  servizi  di
smaltimento rifiuti quella di  "ridurre  i  movimenti  dei  rifiuti",
permettendo  "lo  smaltimento  dei  rifiuti  in  uno  degli  impianti
appropriati piu' vicini al luogo di produzione,  ...,  tenendo  conto
del  contesto geografico o della necessita' di impianti specializzati
per determinati tipi di rifiuti";
 Ritenuto  necessario,   in   adempimento   delle   disposizioni   su
richiamate,  provvedere  a  disciplinare la gestione e lo smaltimento
dei rifiuti nell'ambito del territorio pugliese,  anche  al  fine  di
favorire,  nei limiti delle potenzialita' impiantistiche presenti, lo
smaltimento dei rifiuti prodotti sul territorio della regione  Puglia
nell'ambito dello stesso territorio regionale per ridurre i movimenti
dei rifiuti tra le varie aree nazionali;
                               Ordina:
 1. E' fatto divieto di introdurre in Puglia, a qualsiasi titolo:
  a) i rifiuti solidi urbani provenienti da altre regioni;
  b)  i  rifiuti  speciali  derivanti  dalle  attivita' di recupero e
smaltimento dei rifiuti solido-urbani svolte nelle altre regioni;
  c) i rifiuti  speciali  assimilati  per  quantita'  e  qualita'  ai
rifiuti urbani provenienti da altre regioni.
 2. E' consentito il conferimento dei rifiuti speciali provenienti da
fuori  regione negli impianti di smaltimento esercitati in Puglia, ad
esclusione di quelli  posti  a  servizio  dei  bacini  di  utenza  in
attuazione  del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani
il cui  esercizio  rientra  nella  titolarita'  dei  comuni,  solo  e
unicamente alla condizione che sia stipulato, su istanza del soggetto
titolare della gestione dell'impianto di smaltimento interessato, uno
specifico  protocollo  di  intesa  con  il  Commissario  delegato che
impegni il gestore stesso:
  a) ad assicurare  lo  smaltimento  dei  rifiuti  speciali  prodotti
nell'ambito  del  territorio  regionale, attraverso l'accoglimento di
tutte le istanze di  conferimento  di  rifiuti  speciali  aventi  per
oggetto  rifiuti speciali prodotti nel territorio pugliese, fino alla
capacita' operativa dell'impianto  stesso  e  con  priorita'  per  le
istanze  di conferirnento di rifiuti prodotti negli insediamenti piu'
prossimi all'impianto di smaltimento;
  b) a praticare per lo smaltimento dei rifiuti  speciali  un  regime
tariffario  concordato  con  il commissario delegato, che tenga conto
del regime tariffario medio praticato da impianti di  smaltimento  di
rifiuti  speciali della stessa tipologia, dei costi di ammortamento e
di gestione e della potenzialita' complessiva dell'impianto;
  c) a comunicare, con cadenza almeno bimestrale, alla regione,  alla
provincia di competenza e al commissario delegato, la provenienza, la
tipologia  e  la  quantita' dei rifiuti smaltiti provenienti da fuori
regione.
 Gli accordi tra il commissario delegato e i soggetti  gestori  degli
impianti   di   smaltimento   stabiliranno   i   casi  di  violazione
dell'accordo stesso per i quali deve esserne prevista la  risoluzione
automatica.
 I  protocolli  di  intesa,  stipulati tra i commissario e i soggetti
titolari della gestione degli impianti, saranno  di  volta  in  volta
trasmessi   alle   amministrazioni   provinciali  per  la  successiva
diffusione  degli  stessi,  per  estratto,  agli  enti   e   soggetti
interessati.
 3.  E' fatto obbligo ai detentori di rifiuti speciali prodotti nella
regione  Puglia,  di  destinare  agli  impianti  di  smaltimento   in
esercizio  sul territorio della regione Puglia i rifiuti prodotti sul
territorio regionale, a parita' di condizioni economiche  complessive
rispetto  allo  smaltimento in impianti fuori regione, comprese anche
quelle  relative  al  trasporto  dei  rifiuti  fino   al   luogo   di
smaltimento;
 4.  E' fatto divieto di smaltire i rifiuti da imballaggio secondario
e terziario, cosi' come definiti dall'art. 35 del decreto legislativo
5 febbraio 1997,  n.  22,  negli  impianti  di  smaltimento  posti  a
servizio  dei  bacini di utenza in attuazione del piano regionale per
lo smaltimento dei rifiuti urbani  il  cui  esercizio  rientra  nelle
titolarita' dei comuni.
 5. E' fatto obbligo ai detentori di imballaggi secondari e terziari,
cosi'  come  definiti dall'art. 35 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n.  22,  di  provvedere  prioritariamente  al  loro  reimpiego,
recupero  e  riciclaggio, direttamente ovvero avvalendosi di soggetti
autorizzati,   ivi   compresi   i   servizi   pubblici   di  raccolta
differenziata nei limiti della rispettiva capacita' operativa;
 6. E' fatto obbligo ai detentori di imballaggi secondari e terziari,
cosi' come definiti dall'art. 35 del decreto legislativo  5  febbraio
1997,  n.  22,  di  provvedere,  ove  necessario,  ad  altre forme di
gestione dei materiali stessi direttamente  ovvero  tramite  soggetti
autorizzati,  ad  esclusione  dei  servizi  pubblici  di gestione dei
rifiuti solido-urbani;
 7.  Il  Presidente   dell'amministrazione   provinciale   competente
provvedera'  alla  diffusione,  presso  gli  enti  locali  e presso i
soggetti interessati dell'estratto dei protocolli di intesa stipulati
tra il commissario delegato e  i  soggetti  titolari  della  gestione
degli   impianti  di  smaltimento  dei  rifiuti  speciali  contenenti
l'impegno  ad  assicurare  da  parte  del  gestore  dell'impianto  la
priorita' dello smaltimento nell'impianto stesso dei rifiuti speciali
prodotti  in  Puglia,  con relativa indicazione del regime tariffario
praticato per lo smaltimento di tali rifiuti.
 8.  Il  presidente   dell'amministrazione   provinciale   competente
disporra'  il controllo dell'osservanza del presente provvedimento da
parte dei soggetti interessati  e  provvedera',  per  le  riscontrate
violazioni:
  a  deferire  i  contravventori  all'autorita'  giudiziaria  per  la
violazione dell'articolo 650 C.P. e per gli ulteriori  reati  di  cui
dovessero ricorrere i presupposti;
  ad   adottare  i  provvedimenti  sanzionatori  per  i  procedimenti
autorizzativi di propria competenza;
  ad attivare gli organi competenti per i procedimenti  autorizzativi
o  di  iscrizione  o  di  concessione dei servizi per la comminatoria
delle relative sanzioni.
 9. Il presente provvedimento ha validita' per  l'intero  periodo  di
durata dell'emergenza rifiuti in Puglia.
 Il  presente  provvedimento  e'  notificato  ai  sindaci  dei comuni
pugliesi e ai presidenti delle amministrazioni provinciali  pugliesi.
E'   inviato,   inoltre,  al  Ministro  della  sanita',  al  Ministro
dell'ambiente, al Sottosegretario del Dipartimento  della  protezione
civile,  ai  prefetti  delle  province pugliesi, alla regione Puglia,
alla  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura
pugliesi.
 Il  presente  provvedimento  e' pubblicato per intero nel Bollettino
ufficiale della regione Puglia ed entra in vigore  il  giorno  stesso
della  pubblicazione. E' altresi' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
  Bari, 23 settembre 1997
                                     Il commissario delegato: Distaso