IL COMMISSARIO DELEGATO Viste le OO.P.C.M. n. 2450 del 27 giugno 1996 e n. 2557 del 30 aprile 1997 ed in particolare l'art. 1 comma 9 con il quale e disposto che il commissario delegato provvede a vietare l'ingresso sul territorio regionale dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali derivanti dalle attivita' di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, nonche' a disciplinare l'ingresso nel territorio degli altri rifiuti; Visto altresi' l'art. 1, comma 4 punti 4.3, 4.4 e 4.5, della richiamata O.P.C.M. n. 2557/1997 dove e' disposto che il Commissario delegato, ai fini della attuazione del proprio piano adottato per fronteggiare l'emergenza rifiuti in Puglia, dispone l'obbligo a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari, cosi' come definiti dall'art. 35 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di provvedere al loro reimpiego, recupero o riciclaggio, direttamente ovvero avvalendosi di soggetti autorizzati, ivi compresi i servizi pubblici di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, nonche' impone divieto ai detentori di imballaggi secondari e terziari di conferirli per lo smaltimento ai servizi pubblici di gestione dei rifiuti urbani e divieto a carico dei comuni di procedere, attraverso i propri servizi pubblici, allo smaltimento dei rifiuti da imballaggio secondario e terziario; Visto il piano di emergenza adottato con decreto commissariale n. 70 del 28 luglio 1997; Acquisita la prescritta intesa del Ministero ambiente sul piano di emergenza, con nota prot. n. 18857/ARS/M/DI/ST datata 8 agosto 1997; Visto l'art. 13 comma 4 della legge regionale 13 agosto 1993, n. 17, che vieta lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, speciali assimilabili agli urbani e speciali prodotti in strutture sanitarie assimilabili ai rifiuti urbani provenienti da altre regioni negli impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti solido-urbani operanti in Puglia; Visto l'art. 5 del decreto legisaltivo 5 febbraio 1997, n. 22, che individua quale finalita' della organizzazione dei servizi di smaltimento rifiuti quella di "ridurre i movimenti dei rifiuti", permettendo "lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati piu' vicini al luogo di produzione, ..., tenendo conto del contesto geografico o della necessita' di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti"; Ritenuto necessario, in adempimento delle disposizioni su richiamate, provvedere a disciplinare la gestione e lo smaltimento dei rifiuti nell'ambito del territorio pugliese, anche al fine di favorire, nei limiti delle potenzialita' impiantistiche presenti, lo smaltimento dei rifiuti prodotti sul territorio della regione Puglia nell'ambito dello stesso territorio regionale per ridurre i movimenti dei rifiuti tra le varie aree nazionali; Ordina: 1. E' fatto divieto di introdurre in Puglia, a qualsiasi titolo: a) i rifiuti solidi urbani provenienti da altre regioni; b) i rifiuti speciali derivanti dalle attivita' di recupero e smaltimento dei rifiuti solido-urbani svolte nelle altre regioni; c) i rifiuti speciali assimilati per quantita' e qualita' ai rifiuti urbani provenienti da altre regioni. 2. E' consentito il conferimento dei rifiuti speciali provenienti da fuori regione negli impianti di smaltimento esercitati in Puglia, ad esclusione di quelli posti a servizio dei bacini di utenza in attuazione del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani il cui esercizio rientra nella titolarita' dei comuni, solo e unicamente alla condizione che sia stipulato, su istanza del soggetto titolare della gestione dell'impianto di smaltimento interessato, uno specifico protocollo di intesa con il Commissario delegato che impegni il gestore stesso: a) ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti nell'ambito del territorio regionale, attraverso l'accoglimento di tutte le istanze di conferimento di rifiuti speciali aventi per oggetto rifiuti speciali prodotti nel territorio pugliese, fino alla capacita' operativa dell'impianto stesso e con priorita' per le istanze di conferirnento di rifiuti prodotti negli insediamenti piu' prossimi all'impianto di smaltimento; b) a praticare per lo smaltimento dei rifiuti speciali un regime tariffario concordato con il commissario delegato, che tenga conto del regime tariffario medio praticato da impianti di smaltimento di rifiuti speciali della stessa tipologia, dei costi di ammortamento e di gestione e della potenzialita' complessiva dell'impianto; c) a comunicare, con cadenza almeno bimestrale, alla regione, alla provincia di competenza e al commissario delegato, la provenienza, la tipologia e la quantita' dei rifiuti smaltiti provenienti da fuori regione. Gli accordi tra il commissario delegato e i soggetti gestori degli impianti di smaltimento stabiliranno i casi di violazione dell'accordo stesso per i quali deve esserne prevista la risoluzione automatica. I protocolli di intesa, stipulati tra i commissario e i soggetti titolari della gestione degli impianti, saranno di volta in volta trasmessi alle amministrazioni provinciali per la successiva diffusione degli stessi, per estratto, agli enti e soggetti interessati. 3. E' fatto obbligo ai detentori di rifiuti speciali prodotti nella regione Puglia, di destinare agli impianti di smaltimento in esercizio sul territorio della regione Puglia i rifiuti prodotti sul territorio regionale, a parita' di condizioni economiche complessive rispetto allo smaltimento in impianti fuori regione, comprese anche quelle relative al trasporto dei rifiuti fino al luogo di smaltimento; 4. E' fatto divieto di smaltire i rifiuti da imballaggio secondario e terziario, cosi' come definiti dall'art. 35 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, negli impianti di smaltimento posti a servizio dei bacini di utenza in attuazione del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani il cui esercizio rientra nelle titolarita' dei comuni. 5. E' fatto obbligo ai detentori di imballaggi secondari e terziari, cosi' come definiti dall'art. 35 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di provvedere prioritariamente al loro reimpiego, recupero e riciclaggio, direttamente ovvero avvalendosi di soggetti autorizzati, ivi compresi i servizi pubblici di raccolta differenziata nei limiti della rispettiva capacita' operativa; 6. E' fatto obbligo ai detentori di imballaggi secondari e terziari, cosi' come definiti dall'art. 35 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di provvedere, ove necessario, ad altre forme di gestione dei materiali stessi direttamente ovvero tramite soggetti autorizzati, ad esclusione dei servizi pubblici di gestione dei rifiuti solido-urbani; 7. Il Presidente dell'amministrazione provinciale competente provvedera' alla diffusione, presso gli enti locali e presso i soggetti interessati dell'estratto dei protocolli di intesa stipulati tra il commissario delegato e i soggetti titolari della gestione degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali contenenti l'impegno ad assicurare da parte del gestore dell'impianto la priorita' dello smaltimento nell'impianto stesso dei rifiuti speciali prodotti in Puglia, con relativa indicazione del regime tariffario praticato per lo smaltimento di tali rifiuti. 8. Il presidente dell'amministrazione provinciale competente disporra' il controllo dell'osservanza del presente provvedimento da parte dei soggetti interessati e provvedera', per le riscontrate violazioni: a deferire i contravventori all'autorita' giudiziaria per la violazione dell'articolo 650 C.P. e per gli ulteriori reati di cui dovessero ricorrere i presupposti; ad adottare i provvedimenti sanzionatori per i procedimenti autorizzativi di propria competenza; ad attivare gli organi competenti per i procedimenti autorizzativi o di iscrizione o di concessione dei servizi per la comminatoria delle relative sanzioni. 9. Il presente provvedimento ha validita' per l'intero periodo di durata dell'emergenza rifiuti in Puglia. Il presente provvedimento e' notificato ai sindaci dei comuni pugliesi e ai presidenti delle amministrazioni provinciali pugliesi. E' inviato, inoltre, al Ministro della sanita', al Ministro dell'ambiente, al Sottosegretario del Dipartimento della protezione civile, ai prefetti delle province pugliesi, alla regione Puglia, alla camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura pugliesi. Il presente provvedimento e' pubblicato per intero nel Bollettino ufficiale della regione Puglia ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione. E' altresi' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Bari, 23 settembre 1997 Il commissario delegato: Distaso