Con ordinanza n. 6 del 23 settembre 1997 il commissario delegato ha disposto quanto segue: 1. Ai sindaci dei comuni della provincia di Taranto di disporre l'attivazione e/o sviluppo dei propri servizi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di disporre l'obbligo per i cittadini del conferimento differenziato ai servizi stessi dei seguenti materiali, per il perseguimento dei seguenti obiettivi di filiera: a) raccolta differenziata dei contenitori in vetro per liquidi: obiettivi di riferimento: 2,4% in peso dei rifiuti urbani prodotti; 15 Kg/abitante/anno; dotazione minima di attrezzature di raccolta: 1 contenitore ogni 700/ab.; b) raccolta differenziata della plastica: obiettivi di riferimento: 2,5% in peso dei rifiuti urbani prodotti; 2,4 Kg/abitante/anno di contenitori in plastica; dotazione minima di attrezzature di raccolta: 1 contenitore ogni 700/ab. 2. Ai sindaci dei Comuni del bacino TA/1, Castellaneta, Ginosa, Laterza, Massafra, Mottola, Palagianello, Palagiano, di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata del vetro e della plastica contenuta nei rifiuti urbani ad uno dei centri pubblici intercomunali da realizzare nell'ambito del territorio comunale di Massafra e di Castellaneta, secondo la ripartizione dei conferimenti che sara' stabilita dalla provincia di Taranto di intesa con i comuni medesimi. 3. Ai sindaci dei comuni del bacino TA/2, Crispiano, Martina Franca, Montemesola, Statte, Taranto, di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata del vetro e della plastica contenuta nei rifiuti urbani al centro pubblico intercomunale da realizzare nell'ambito del territorio comunale di Taranto. 4. Ai sindaci dei comuni del bacino TA/3, Avetrana, Carosino, Faggiano, Fragagnano, Grottaglie, Leporano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Monteiasi, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, S. Giorgio J., S. Marzano d.S.G., Sava, Torricella, di provvedere al conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata del vetro e della plastica contenuta nei rifiuti urbani al centro pubblico intercomunale da realizzare nell'ambito del territorio comunale di Manduria. 5. Nelle more della realizzazione dei centri pubblici di raccolta a servizio di ciascun bacino di utenza, i signori sindaci dei comuni della provincia di Taranto provvederanno: per i materiali in vetro a conferire il materiale stesso agli operatori della filiera per conto del Consorzio riciclo vetro, nel rispetto della relativa convenzione stipulata tra lo stesso consorzio ed il commissario delegato in data 12 settembre 1997; per i contenitori in plastica a conferire il materiale stesso agli operatori della filiera per conto di Replastic, nel rispetto della relativa convenzione stipulata tra lo stesso Replastic ed il commissario delegato in data 12 settembre 1997. Per i conferimenti diretti agli impianti di riutilizzo dei materiali provenienti dalle raccolte differenziate del vetro e della plastica contenuta nei rifiuti urbani svolte in piu' comuni da parte di un unico operatore affidatario, effettuati nelle more della realizzazione dei centri pubblici di bacino sulla base degli accordi concordati per le varie filiere, dovra' comunque essere consentita la puntuale imputazione delle partite a ciascun singolo comune, al fine del corretto riconoscimento del corrispettivo economico dovuto a ciascun comune conferitore. 6. Ai sindaci dei comuni di Massafra, Castellaneta, Taranto, Manduria di disporre che sia consentito il conferimento nei centri pubblici di raccolta, prima lavorazione e stoccaggio realizzati nell'ambito dei propri territori comunali in attuazione del piano di emergenza del commissario delegato, dei materiali provenienti dalle raccolte differenziate del vetro e della plastica contenuta nei rifiuti urbani operate nei comuni dei rispettivi bacini di utenza. 7. Ai sindaci dei comuni della provincia di Taranto di fornire all'amministrazione provinciale di Taranto, alla regione Puglia e al commissario delegato per l'emergenza rifiuti, con periodicita' quindicinale, specifica attestazione della quantita' e delle qualita' delle frazioni di rifiuti urbani raccolte in maniera differenziata, con specificazione delle relative destinazioni direttamente al riutilizzo ovvero al centro o stazione pubblica nel frattempo realizzata. 8. Ai sindaci dei comuni di Massafra, Castellaneta, Taranto, Manduria sede di centro o stazione pubblica, di fornire all'amministrazione provinciale di Taranto, alla regione Puglia e al commissario delegato per l'emergenza rifiuti, con periodicita' mensile, specifica attestazione della quantita' e delle qualita' di materiali conferiti (con relativa indicazione di provenienza), lavorati e stoccati nei relativi impianti, con specificazione delle destinazioni al riutilizzo degli stessi materiali. 9. Al presidente dell'amministrazione provinciale di Taranto, di definire, d'intesa con i comuni interessati, la ripartizione dei conferimenti ai centri pubblici di Massafra e di Castellaneta dei materiali provenienti dalle raccolte differenziate operate nei comuni del bacino di utenza TA/1. 10. Al presidente dell'amministrazione provinciale di Taranto di disporre il controllo dell'osservanza del presente provvedimento da parte dei comuni interessati, oltreche' di assicurare la massima collaborazione ai comuni per il corretto e tempestivo svolgimento degli adempimenti che rivengono agli stessi dalla presente ordinanza. 11. A partire dal 1 gennaio 1998 ciascun comune deve garantire il raggiungimento degli obiettivi quantitativi indicati dalla presente ordinanza per la raccolta differenziata e la destinazione al riutilizzo dei relativi materiali raccolti. La verifica del raggiungimento dei suddetti obiettivi e' effettuata su base semestrale ed al compimento di ciascun semestre a partire dal 1 gennaio 1998. Relativamente a ciascun semestre considerato, e' posta a carico di ciascun comune inadempiente una sanzione amministrativa da un minimo di 10 ad un massimo di 100 milioni di lire. All'irrogazione della sanzione amministrativa provvede la provincia nel cui ambito territoriale ricade il comune interessato. Le risorse finanziarie derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa vengono obbligatoriamente destinate dalle province all'esercizio delle funzioni di controllo in materia di gestione dei rifiuti. I singoli comuni interessati, relativamente agli obblighi posti a carico di ciascuno con la presente ordinanza, assumono nei confronti dei consorzi Riciclo vetro e Replastic la veste di parte nell'ambito dei rapporti contrattualmente definiti con le convenzioni stipulate in data 12 settembre 1997. Il presente provvedimento e' notificato per l'esecuzione ai sindaci dei comuni della provincia di Taranto e al Presidente dell'amministrazione provinciale di Taranto. E' inviato inoltre, per opportuna conoscenza, al Ministro della sanita', al Ministro dell'ambiente, al Sottosegretario del Dipartimento protezione civile, al prefetto di Taranto, alla regione Puglia. E' altresi' trasmesso, per conoscenza, al consorzio Riciclo Vetro e a Replastic. Il presente provvedimento e' pubblicato per intero nel Bollettino ufficiale della regione Puglia, ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione. Il provvedimento e' altresi' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.