Con ordinanza n. 6 del 23 settembre 1997 il commissario delegato ha
disposto quanto segue:
  1.  Ai  sindaci  dei  comuni della provincia di Taranto di disporre
l'attivazione  e/o  sviluppo   dei   propri   servizi   di   raccolta
differenziata  dei  rifiuti  urbani  e  di  disporre  l'obbligo per i
cittadini  del  conferimento  differenziato  ai  servizi  stessi  dei
seguenti  materiali,  per  il perseguimento dei seguenti obiettivi di
filiera:
   a) raccolta differenziata dei contenitori in vetro per liquidi:
    obiettivi  di  riferimento:  2,4%  in  peso  dei  rifiuti  urbani
prodotti; 15 Kg/abitante/anno;
    dotazione  minima di attrezzature di raccolta: 1 contenitore ogni
700/ab.;
   b) raccolta differenziata della plastica:
    obiettivi  di  riferimento:  2,5%  in  peso  dei  rifiuti  urbani
prodotti; 2,4 Kg/abitante/anno di contenitori in plastica;
   dotazione  minima  di attrezzature di raccolta: 1 contenitore ogni
700/ab.
  2. Ai sindaci dei Comuni del  bacino  TA/1,  Castellaneta,  Ginosa,
Laterza, Massafra, Mottola, Palagianello, Palagiano, di provvedere al
conferimento  dei  materiali provenienti dalla raccolta differenziata
del vetro e della plastica contenuta nei rifiuti urbani  ad  uno  dei
centri   pubblici   intercomunali   da   realizzare  nell'ambito  del
territorio  comunale  di  Massafra  e  di  Castellaneta,  secondo  la
ripartizione  dei conferimenti che sara' stabilita dalla provincia di
Taranto di intesa con i comuni medesimi.
  3. Ai sindaci  dei  comuni  del  bacino  TA/2,  Crispiano,  Martina
Franca,  Montemesola,  Statte, Taranto, di provvedere al conferimento
dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata  del  vetro  e
della  plastica  contenuta  nei  rifiuti  urbani  al  centro pubblico
intercomunale da realizzare nell'ambito del  territorio  comunale  di
Taranto.
  4.  Ai  sindaci  dei  comuni  del  bacino TA/3, Avetrana, Carosino,
Faggiano,  Fragagnano,  Grottaglie,  Leporano,   Lizzano,   Manduria,
Maruggio,  Monteiasi,  Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, S. Giorgio
J.,  S.  Marzano  d.S.G.,  Sava,   Torricella,   di   provvedere   al
conferimento  dei  materiali provenienti dalla raccolta differenziata
del vetro e della plastica contenuta nei  rifiuti  urbani  al  centro
pubblico  intercomunale  da  realizzare  nell'ambito  del  territorio
comunale di Manduria.
  5. Nelle more della realizzazione dei centri pubblici di raccolta a
servizio di ciascun bacino di utenza, i signori  sindaci  dei  comuni
della provincia di Taranto provvederanno:
  per  i  materiali  in  vetro  a  conferire il materiale stesso agli
operatori della filiera per conto del Consorzio  riciclo  vetro,  nel
rispetto della relativa convenzione stipulata tra lo stesso consorzio
ed il commissario delegato in data 12 settembre 1997;
  per  i contenitori in plastica a conferire il materiale stesso agli
operatori della filiera per conto di Replastic,  nel  rispetto  della
relativa   convenzione  stipulata  tra  lo  stesso  Replastic  ed  il
commissario delegato in data 12 settembre 1997.
  Per   i  conferimenti  diretti  agli  impianti  di  riutilizzo  dei
materiali provenienti dalle raccolte differenziate del vetro e  della
plastica  contenuta nei rifiuti urbani svolte in piu' comuni da parte
di un  unico  operatore  affidatario,  effettuati  nelle  more  della
realizzazione  dei centri pubblici di bacino sulla base degli accordi
concordati per le varie filiere, dovra' comunque essere consentita la
puntuale imputazione delle partite a ciascun singolo comune, al  fine
del  corretto  riconoscimento  del  corrispettivo  economico dovuto a
ciascun comune conferitore.
  6. Ai  sindaci  dei  comuni  di  Massafra,  Castellaneta,  Taranto,
Manduria  di  disporre  che sia consentito il conferimento nei centri
pubblici di  raccolta,  prima  lavorazione  e  stoccaggio  realizzati
nell'ambito  dei propri territori comunali in attuazione del piano di
emergenza del commissario delegato, dei materiali  provenienti  dalle
raccolte  differenziate  del  vetro  e  della  plastica contenuta nei
rifiuti urbani operate nei comuni dei rispettivi bacini di utenza.
  7. Ai sindaci dei comuni della  provincia  di  Taranto  di  fornire
all'amministrazione  provinciale di Taranto, alla regione Puglia e al
commissario  delegato  per  l'emergenza  rifiuti,  con   periodicita'
quindicinale, specifica attestazione della quantita' e delle qualita'
delle  frazioni  di rifiuti urbani raccolte in maniera differenziata,
con  specificazione  delle  relative  destinazioni  direttamente   al
riutilizzo  ovvero  al  centro  o  stazione  pubblica  nel  frattempo
realizzata.
  8. Ai  sindaci  dei  comuni  di  Massafra,  Castellaneta,  Taranto,
Manduria   sede   di   centro   o   stazione   pubblica,  di  fornire
all'amministrazione provinciale di Taranto, alla regione Puglia e  al
commissario   delegato  per  l'emergenza  rifiuti,  con  periodicita'
mensile, specifica attestazione della quantita' e delle  qualita'  di
materiali   conferiti  (con  relativa  indicazione  di  provenienza),
lavorati e stoccati nei relativi impianti, con  specificazione  delle
destinazioni al riutilizzo degli stessi materiali.
  9.  Al  presidente  dell'amministrazione provinciale di Taranto, di
definire, d'intesa con i  comuni  interessati,  la  ripartizione  dei
conferimenti  ai  centri  pubblici  di Massafra e di Castellaneta dei
materiali provenienti dalle raccolte differenziate operate nei comuni
del bacino di utenza TA/1.
  10. Al presidente dell'amministrazione provinciale  di  Taranto  di
disporre  il  controllo dell'osservanza del presente provvedimento da
parte dei comuni interessati,  oltreche'  di  assicurare  la  massima
collaborazione  ai  comuni  per  il corretto e tempestivo svolgimento
degli adempimenti che rivengono agli stessi dalla presente ordinanza.
  11. A partire dal 1 gennaio 1998 ciascun comune deve  garantire  il
raggiungimento  degli  obiettivi quantitativi indicati dalla presente
ordinanza  per  la  raccolta  differenziata  e  la  destinazione   al
riutilizzo   dei   relativi   materiali  raccolti.  La  verifica  del
raggiungimento  dei  suddetti  obiettivi  e'   effettuata   su   base
semestrale  ed  al  compimento  di  ciascun  semestre a partire dal 1
gennaio 1998. Relativamente a ciascun semestre considerato, e'  posta
a  carico  di ciascun comune inadempiente una sanzione amministrativa
da  un  minimo  di  10  ad  un  massimo  di  100  milioni  di   lire.
All'irrogazione  della  sanzione amministrativa provvede la provincia
nel cui ambito territoriale ricade il comune interessato. Le  risorse
finanziarie derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa
vengono  obbligatoriamente  destinate  dalle  province  all'esercizio
delle funzioni di controllo in materia di gestione dei rifiuti.
  I singoli comuni interessati, relativamente agli obblighi  posti  a
carico  di ciascuno con la presente ordinanza, assumono nei confronti
dei consorzi Riciclo vetro e Replastic la veste di parte  nell'ambito
dei  rapporti  contrattualmente definiti con le convenzioni stipulate
in data 12 settembre 1997.
  Il presente provvedimento e' notificato per l'esecuzione ai sindaci
dei   comuni   della   provincia   di   Taranto   e   al   Presidente
dell'amministrazione  provinciale di Taranto. E' inviato inoltre, per
opportuna  conoscenza,  al  Ministro  della  sanita',   al   Ministro
dell'ambiente, al Sottosegretario del Dipartimento protezione civile,
al  prefetto  di Taranto, alla regione Puglia. E' altresi' trasmesso,
per conoscenza, al consorzio Riciclo Vetro e a Replastic.
  Il presente provvedimento e' pubblicato per intero  nel  Bollettino
ufficiale  della  regione Puglia, ed entra in vigore il giorno stesso
della pubblicazione.
  Il provvedimento e' altresi' pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.