Con  ordinanza  n.  7  del  23  settembre  1997, il commissario del
delegato ha disposto quanto segue:
  Ai  sindaci  dei  comuni  della  provincia  di  Bari  di   disporre
l'attivazione   e/o  lo  sviluppo  dei  propri  servizi  di  raccolta
differenziata del rifiuti  urbani  e  di  disporre  l'obbligo  per  i
cittadini  del  conferimento  differenziato  ai  servizi  stessi  dei
seguenti materiali,  per  il  perseguimento  dei  seguenti  obiettivi
temporanei  di  filiera,  nelle  more  della definizione da parte del
commissario delegato degli  accordi  di  programma  e  protocolli  di
intesa  con  i  soggetti  operanti  nel  recupero  e  riutilizzo  dei
materiali:
   a) raccolta differenziata della carta:
    obiettivi di riferimento temporanei: 2,0%  in  peso  dei  rifiuti
urbani prodotti; 4,5 kg/abitante/anno;
    obiettivi   di   riferimento   a   regime:   4,0%  in  peso;  9,0
kg/abitante/anno;
    raccolta presso  punti  referenziati  e  controllati  nell'ambito
urbano quali associazioni del volontariato, parrocchie, scuole;
   b) raccolta differenziata dei metalli, con particolare riferimento
alle lattine di alluminio:
    obiettivi  di  riferimento  temporanei:  0,8% in peso dei rifiuti
urbani prodotti; 50 gr/abitante/anno;
    obiettivi  di  riferimento   a   regime:   1,2%   in   peso;   80
gr/abitante/anno;
    raccolta  presso punti referenziati e controllati nell'ambito del
bacino quali super e ipermercati, pubblici esercizi con largo consumo
di lattine etc.
  2. Ai  sindaci  dei  Comuni  del  bacino  BA/1,  Andria,  Barletta,
Bisceglie, Canosa d.P., Corato, Molfetta, Ruvo d.P., Terlizzi, Trani,
di   provvedere  al  conferimento  dei  materiali  provenienti  dalla
raccolta differenziata della carta  e  dell'alluminio  contenuto  nei
rifiuti   urbani  al  centro  pubblico  intercomunale  da  realizzare
nell'ambito del territorlo comunale di Molfetta.
  3. Ai sindaci del comuni del bacino BA/2, Bari, Bitonto,  Bitritto,
Giovinazzo,  Modugno,  di  provvedere  al  conferimento dei materiali
provenienti  dalla raccolta differenziata della carta  dell'alluminio
contenuto  nei  rifiuti  urbani  al  centro pubblico intercomunale da
realizzare nell'ambito del territorio comunale di Bari.
  4. Ai sindaci dei comuni del bacino BA/3, Acquaviva d.F.,  Adelfia,
Binetto,  Capurso,  Casamassima,  Cassano  M.,  Cellamare,  Grumo A.,
Noicattaro, Palo d.C., Rutigliano, Sannicandro,  Toritto,  Triggiano,
Valenzano,  di  provvedere  al conferimento dei materiali provenienti
dalla raccolta differenziata della carta e  dell'alluminio  contenuto
nei  rifiuti  urbani  al  centro pubblico intercomunale da realizzare
nell'ambito del territorio comunale di Acquaviva delle Fonti.
  5. Ai sindaci dei comuni del bacino BA/4, Minervino M., Spinazzola,
Poggiorsini, di provvedere al conferimento dei materiali  provenienti
dalla  raccolta  differenziata della carta e dell'alluminio contenuto
nei  rifiuti  urbani  alla  stazione   di   concentrazione   pubblica
intercomunale  da  realizzare  nell'ambito del territorio comunale di
Minvervino  Murge,  per  il  successivo  trasferimento  degli  stessi
materiali  al  centro  di raccolta, prima lavorazione e stoccaggio di
Molfetta.
  6. Ai sindaci del comuni del bacino BA/4, Altamura, Gravina in  P.,
Santeramo   in  C.,  di  provvedere  al  conferimento  dei  materiali
provenienti dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio
contenuto nei rifiuti urbani alla stazione di concentrazione pubblica
intercomunale da realizzare nell'ambito del  territorio  comunale  di
Gravina  in  Puglia,  per  il  successivo  trasferimento degli stessi
materiali al centro di raccolta, prima lavorazione  e  stoccaggio  di
Conversano.
  7.  Ai  sindaci dei comuni del bacino BA/5, Alberobello, Castellana
G., Conversano, Gioia d.C., Locorotondo, Mola d.B.,  Monopoli,  Noci,
Polignano  a  M.,  Putignano, Sammichele d.B., Turi, di provvedere al
conferimento dei materiali provenienti dalla  raccolta  differenziata
della  carte  e dell'alluminio contenuto nei rifiuti urbani al centro
pubblico  intercomunale  da  realizzare  nell'ambito  del  territorlo
comunale di Conversano.
  8.  Nelle  more della definizione da parte del Commissario delegato
degli accordi con i consorzi operanti nel recupero di carta e cartone
e di allumino e nelle more della realizzazione del centri pubblici di
raccolta e delle stazioni pubbliche di concentrazione a  servizio  di
ciascun  bacino di utenza, i sigg. sindaci dei comuni della provincia
di Bari, in mancanza di temporanei specifici  autonomi  contratti  di
conferimento  per  la destinazione al riutilizzo dei materiali di che
trattasi, provvederanno allo stoccaggio dei materiali stessi raccolti
in maniera differenziata.
  9. Ai sindaci dei comuni di Molfetta, di Bari, di  Acquaviva  d.F.,
di  Minervino M., di Gravina in P., di Conversano di disporre che sia
consentito il conferimento nei centri  pubblici  di  raccolta,  prima
lavorazione e stoccaggio e nelle stazioni pubbliche di concentrazione
e  trasferimento realizzati nell'ambito dei propri territori comunali
in attuazione del piano di emergenza del  commissario  delegato,  dei
materiali    provenienti    dalle    raccolte   differenziate   della
carta/cartone e dell'alluminio contenuto nei rifiuti  urbani  operate
nei comuni dei rispettivi bacini di utenza.
  10.  Ai  sindaci  dei  comuni  della  provincia  di Bari di fornire
all'amministrazione provinciale di Bari, alla  regione  Puglia  e  al
commissario   delegato  per  l'emergenza  rifiuti,  con  periodicita'
quindicinale (in  corrispondenza  della  prima  e  seconda  meta'  di
ciascun  mese),  specifica  attestazione, secondo l'allegato modello,
della quantita' e delle qualita' delle  frazioni  di  rifiuti  urbani
raccolte  in maniera differenziata, con specificazione delle relative
destinazioni direttamente al riutilizzo ovvero al centro  o  stazione
pubblica  nel  frattempo realizzata. A tal fine i sindaci nomineranno
il responsabile del  relativo  procedimento  amministrativo,  dandone
comunicazione alla provincia, alla regione e al commissario delegato.
  11.  Ai sindaci del comuni di Molfetta, di Bari, di Acquaviva d.F.,
di Minervino M., di Gravina in P., di Conversano  sede  di  centro  o
stazione  pubblica,  di  fornire  all'Amministrazione  provinciale di
Bari, alla regione Puglia e al commissario delegato  per  l'emergenza
rifiuti,  con  periodicita'  mensile,  specifica  attestazione  della
quantita' e delle  qualita'  di  materiali  conferiti  (con  relativa
indicazione   di  provenienza),  lavorati  e  stoccati  nei  relativi
impianti, con specificazione delle destinazioni al  riutilizzo  degli
stessi materlali.
  12.  Al  presidente  dell'amministrazione  provinciale  di  Bari di
disporre il controllo dell'osservanza del presente  provvedimento  da
parte  dei  comuni  interessati,  oltreche'  di assicurare la massima
collaborazione ai comuni per il  corretto  e  tempestivo  svolgimento
degli adempimenti che rivengono agli stessi dalla presente ordinanza.
  13.  A  partire dal 1 gennaio 1998 ciascun comune deve garantire il
raggiungimento degli obiettivi quantitativi indicati  dalla  presente
ordinanza   per  la  raccolta  differenziata  e  la  destinazione  al
riutilizzo  dei  relativi  materiali  raccolti.   La   verifica   del
raggiungimento   dei   suddetti   obiettivi  e'  effettuata  su  base
semestrale ed al compimento di  ciascun  semestre  a  partire  dal  1
gennaio  1998. Relativamante a ciascun semestre considerato, e' posta
a carico di ciascun comune inadempiente una  sanzione  amministrativa
da   un  minimo  di  10  ad  un  massimo  di  100  milioni  di  lire.
All'irrogazione della sanzione amministrativa provvede  la  provincia
nel  cui ambito territoriale ricade iI comune interessato. Le risorse
finanziarie derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa
vengono  obbligatoriamente  destinate  dalle  Province  all'esercizio
delle funzioni di controllo in materia di gestione dei rifiuti.
  Il presente provvedimento e' notificato per l'esecuzione ai sindaci
dei    comuni    della    provincia   di   Bari   e   al   presidente
dell'amministrazione provinciale di Bari.  E'  inviato  inoltre,  per
opportuna   conoscenza,   al  Ministro  della  sanita',  al  Ministro
dell'ambiente, al Sottosegretario del Dipartimento protezione civile,
al prefetto di Bari, alla regione Puglia.
  Il presente provvedimento e' pubblicato per intero  nel  Bollettino
ufficiale  della  regione  Puglia ed entra in vigore il giorno stesso
della pubblicazione.
  II provvedimento e' altresi' pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.