IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento  interno agli atti normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale  con le  politiche  comunitarie, nonche'  l'art.  5 che  ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Vista la legge  19 febbraio 1992, n. 142  (legge comunitaria 1991),
ed  in particolare  gli articoli  74 e  75 concernenti  il richiamato
Fondo di rotazione;
  Vista la legge 6 febbraio 1996,  n. 52 (legge comunitaria 1994), ed
in particolare l'art. 56;
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro del 27 dicembre 1996, con
il quale,  in attuazione  del predetto art.  56, e'  stato modificato
l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, con il  quale e' stato emanato il  regolamento recante procedure
di attuazione  della legge  n. 183/1987 e  del decreto  legislativo 3
aprile  1993,  n. 96,  in  materia  di coordinamento  della  politica
economica nazionale con quella comunitaria;
  Vista la  legge 8 agosto  1995, n.  341, recante misure  dirette ad
accelerare   il  completamento   degli  interventi   pubblici  e   la
realizzazione  dei  nuovi  interventi nelle  aree  depresse,  nonche'
disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;
  Visto il  regolamento CE del  Consiglio delle Comunita'  europee n.
307/97,  che modifica  il regolamento  CEE n.  3528/86 e  rilancia il
regolamento CEE  n. 2157/92,  relativi alla protezione  delle foreste
nella Comunita' contro l'inquinamento atmosferico;
  Visto il  regolamento CE del  Consiglio delle Comunita'  europee n.
308/97,  che  modifica e  rilancia  il  regolamento CEE  n.  2158/92,
relativo  alla protezione  delle foreste  nella Comunita'  contro gli
incendi;
  Visti i  regolamenti CEE del  Consiglio delle Comunita'  europee n.
1697/87 e  n. 1170/93, recanti  talune modalita' di  applicazione dei
suddetti regolamenti;
  Considerato che la Commissione  dell'Unione europea ha adottato, ai
sensi dei citati  regolamenti CE n. 307/97 e n.  308/97, le decisioni
di concessione  di contributi  per undici progetti  relativi all'anno
1997 e  per il  progetto 96.61.IT.009, a  suo tempo  presentato dalla
regione Basilicata;
  Viste le note n. 21876 del 30 maggio 1997 e n. 211/23 del 23 luglio
1997, con le quali il  Ministero per le politiche agricole quantifica
in 18,256 miliardi di lire  il fabbisogno finanziario necessario alla
realizzazione dei suddetti progetti;
  Considerato che  per tale  fabbisogno e' necessario  ricorrere alle
disponibilita'  del   Fondo  di  rotazione  per   l'attuazione  delle
politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;
  Viste  le  risultanze dei  lavori  istruttori  svolti dal  Comitato
previsto dall'art. 5  del decreto del Presidente  della Repubblica 24
marzo 1994, n. 284;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1.  Ai  fini della  realizzazione  degli  interventi relativi  alla
protezione delle  foreste contro l'inquinamento atmosferico  e contro
gli  incendi,  di  cui  ai  regolamenti CE  n.  307/97  e  n.  308/97
richiamati   in  premessa,   e'   disposto,  per   l'anno  1997,   un
finanziamento  in  favore  dei  soggetti interessati  pari  a  18,256
miliardi di  lire a valere  sulle risorse  del Fondo di  rotazione ex
lege n.  183/1987, come  indicato nella  tabella allegata,  che forma
parte integrante della presente delibera.
  2. Le quote a carico del Fondo di rotazione vengono erogate secondo
le  modalita'  previste dalla  normativa  vigente,  sulla base  delle
richieste inoltrate  al Fondo medesimo delle  regioni interessate per
progetti di propria competenza.
  Per i  progetti da attuare  a cura  del Ministero per  le politiche
agricole e del  Ministero dell'interno, il predetto  Fondo provvede a
far  affluire le  risorse finanziarie  allo stato  di previsione  dei
Ministeri medesimi -  secondo la procedura prevista  dall'art. 10 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  568/1988  citato  in
premessa - sulla base di richieste dagli stessi inoltrate.
  Il  Fondo di  rotazione, per  i suddetti  regolamenti, anticipa  la
quota  comunitaria  acquisendo  i  relativi rimborsi,  ai  sensi  del
regolamento CEE n. 1170/93.
  3.  Il  predetto  Fondo  e' autorizzato  a  proseguire  negli  anni
successivi al  1997 e, comunque,  fino a quando  perdura l'intervento
comunitario, le  erogazioni non  effettuate nel  corso dell'esercizio
stesso a favore degli aventi diritto.
  4.  I  soggetti  interessati  adottano tutte  le  iniziative  ed  i
provvedimenti necessari  per utilizzare entro le  scadenze previste i
finanziamenti  comunitari   e  nazionali  relativi  ai   progetti  in
questione.
  Nel  caso   siano  rilevati   ritardi  nella   realizzazione  degli
interventi,   saranno  atttivate   in  tempo   utile  le   azioni  di
riprogrammazione dirette  a garantire il pieno  e tempestivo utilizzo
delle risorse assegnate.
  5. Fermi restando i necessari  controlli di competenza da parte dei
soggetti responsabili  dell'attuazione, il Fondo di  rotazione potra'
procedere ad  ulteriori controlli, avvalendosi delle  strutture della
Ragioneria generale dello Stato.
   Roma, 5 agosto 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
 Registrata alla Corte dei conti il 22 settembre 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 292