IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56; Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, e' stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria; Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonche' disposizioni in materia di lavoro e di occupazione; Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunita' europee n. 307/97, che modifica il regolamento CEE n. 3528/86 e rilancia il regolamento CEE n. 2157/92, relativi alla protezione delle foreste nella Comunita' contro l'inquinamento atmosferico; Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunita' europee n. 308/97, che modifica e rilancia il regolamento CEE n. 2158/92, relativo alla protezione delle foreste nella Comunita' contro gli incendi; Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 1697/87 e n. 1170/93, recanti talune modalita' di applicazione dei suddetti regolamenti; Considerato che la Commissione dell'Unione europea ha adottato, ai sensi dei citati regolamenti CE n. 307/97 e n. 308/97, le decisioni di concessione di contributi per undici progetti relativi all'anno 1997 e per il progetto 96.61.IT.009, a suo tempo presentato dalla regione Basilicata; Viste le note n. 21876 del 30 maggio 1997 e n. 211/23 del 23 luglio 1997, con le quali il Ministero per le politiche agricole quantifica in 18,256 miliardi di lire il fabbisogno finanziario necessario alla realizzazione dei suddetti progetti; Considerato che per tale fabbisogno e' necessario ricorrere alle disponibilita' del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987; Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi alla protezione delle foreste contro l'inquinamento atmosferico e contro gli incendi, di cui ai regolamenti CE n. 307/97 e n. 308/97 richiamati in premessa, e' disposto, per l'anno 1997, un finanziamento in favore dei soggetti interessati pari a 18,256 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, come indicato nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera. 2. Le quote a carico del Fondo di rotazione vengono erogate secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate al Fondo medesimo delle regioni interessate per progetti di propria competenza. Per i progetti da attuare a cura del Ministero per le politiche agricole e del Ministero dell'interno, il predetto Fondo provvede a far affluire le risorse finanziarie allo stato di previsione dei Ministeri medesimi - secondo la procedura prevista dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 568/1988 citato in premessa - sulla base di richieste dagli stessi inoltrate. Il Fondo di rotazione, per i suddetti regolamenti, anticipa la quota comunitaria acquisendo i relativi rimborsi, ai sensi del regolamento CEE n. 1170/93. 3. Il predetto Fondo e' autorizzato a proseguire negli anni successivi al 1997 e, comunque, fino a quando perdura l'intervento comunitario, le erogazioni non effettuate nel corso dell'esercizio stesso a favore degli aventi diritto. 4. I soggetti interessati adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai progetti in questione. Nel caso siano rilevati ritardi nella realizzazione degli interventi, saranno atttivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate. 5. Fermi restando i necessari controlli di competenza da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione, il Fondo di rotazione potra' procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato. Roma, 5 agosto 1997 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 22 settembre 1997 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 292