IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Viste le note n. 2264 / 3 / PD in data 11 giugno 1997 del presidente della corte d'appello di Venezia e n. 246 in data 10 luglio 1997 del dirigente dell'ufficio NEP presso detta corte, con le quali si comunica che l'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte d'appello di Venezia non e' stato in grado di funzionare il giorno 8 luglio 1997 a causa dello stato di agitazione del personale dipendente; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari; Decreta: In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti presso la corte d'appello di Venezia il giorno 8 luglio 1997, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 23 settembre 1997 p. Il Ministro: Mirone