IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
  Viste  le note  n.  2264  / 3  /  PD in  data  11  giugno 1997  del
presidente  della corte  d'appello di  Venezia e  n. 246  in data  10
luglio 1997 del dirigente dell'ufficio NEP presso detta corte, con le
quali  si comunica  che  l'ufficio notifiche,  esecuzioni e  protesti
presso  la corte  d'appello  di  Venezia non  e'  stato  in grado  di
funzionare il giorno 8 luglio 1997  a causa dello stato di agitazione
del personale dipendente;
  Visti gli articoli 1 e 2  del decreto legislativo 9 aprile 1948, n.
437, concernente la  proroga dei termini di  decadenza in conseguenza
del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;
                              Decreta:
  In  conseguenza del  mancato funzionamento  dell'ufficio notifiche,
esecuzioni e protesti presso la  corte d'appello di Venezia il giorno
8  luglio 1997,  i termini  di decadenza  per il  compimento di  atti
presso il detto  ufficio o a mezzo del  personale addettovi, scadenti
nel  giorno  sopra indicato  o  nei  cinque giorni  successivi,  sono
prorogati di quindici giorni a  decorrere dalla data di pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
   Roma, 23 settembre 1997
                                               p. Il Ministro: Mirone