IL RETTORE
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il regio  decreto  20  giugno 1935,  n.  1071, modifiche  ed
aggiornamenti al  testo unico delle leggi  sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre  1938, n.  1652, disposizioni
sull'ordinamento didattico  universitario e  successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto lo statuto dell'Universita'  degli studi di Palermo approvato
con regio  decreto 14 ottobre  1926, n.  2412 e modificato  con regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;
  Vista la  legge 21 febbraio 1980,  n. 28, delega al  Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, riordinamento  della docenza universitaria e  relativa fascia di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la legge  7 agosto  1990, n.  245, recante  norme sul  piano
triennale di sviluppo;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista la  legge 12 gennaio  1991, n. 13, determinazione  degli atti
amministativi  da adottarsi  nella forma  del decreto  del Presidente
della Repubblica;
  Visto il decreto ministeriale del 24 luglio 1996;
  Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127;
  Vista  la  delibera del  consiglio  della  facolta' di  medicina  e
chirurgia nella seduta del 1 ottobre 1996;
  Vista la delibera del senato accademico del 1 agosto 1997;
  Considerata  l'urgenza di  attivare  il  diploma universitario  per
infermiere;
  Considerato che  l'attivita' del  consiglio di  amministrazione, in
conseguenza  della  sentenza del  TAR  Sicilia  del 30  maggio  1997,
depositata   il   9   giugno    1997,   intervenuto   sullo   statuto
dell'Universita', e' stata sospesa;
                              Decreta:
  di istituire il diploma universitario per infermiere, ammettendo n.
40 studenti cosi' suddivisi:
   Policlinico n. 20;
   Azienda civico n. 20.
                                Art. 1.
           Finalita', organizzazione, requisiti di accesso
  1.1. Universita' -  facolta' di medicina e  chirurgia, e' istituito
il corso di diploma universitario per infermiere.
  Il corso ha  durata di tre anni  e si conclude con  un esame finale
con  valore abilitante  ed  il rilascio  del  titolo di  "Infermiere"
responsabile dell'assistenza generale infermieristica.
  Lo statuto  dell'Universita' indica  il numero massimo  di studenti
iscrivibili a ciascun  anno di corso, in  relazione alle possibilita'
formative dirette e nelle strutture convenzionate.
  1.2. Il corso di diploma ha  lo scopo di formare operatori sanitari
con le  conoscenze necessarie a svolgere  la professione d'infermiere
responsabile   dell'assistenza   generale   ai  sensi   del   decreto
ministeriale Sanita' 14 settembre 1994, n. 739.