IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Visto il decreto ministeriale del 24 luglio 1996; Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127; Vista la delibera del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia nella seduta del 1 ottobre 1996; Vista la delibera del senato accademico del 1 agosto 1997; Considerata l'urgenza di attivare il diploma universitario per infermiere; Considerato che l'attivita' del consiglio di amministrazione, in conseguenza della sentenza del TAR Sicilia del 30 maggio 1997, depositata il 9 giugno 1997, intervenuto sullo statuto dell'Universita', e' stata sospesa; Decreta: di istituire il diploma universitario per infermiere, ammettendo n. 40 studenti cosi' suddivisi: Policlinico n. 20; Azienda civico n. 20. Art. 1. Finalita', organizzazione, requisiti di accesso 1.1. Universita' - facolta' di medicina e chirurgia, e' istituito il corso di diploma universitario per infermiere. Il corso ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del titolo di "Infermiere" responsabile dell'assistenza generale infermieristica. Lo statuto dell'Universita' indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilita' formative dirette e nelle strutture convenzionate. 1.2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari con le conoscenze necessarie a svolgere la professione d'infermiere responsabile dell'assistenza generale ai sensi del decreto ministeriale Sanita' 14 settembre 1994, n. 739.