IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994; Vista la regola 31 del capitolo III, parte C della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313; Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996; Vista l'istanza della societa' Bit Company S.r.l. con sede a Roma, in via Santi Cosma e Damiano, 26, intesa ad ottenere la dichiarazione di "Tipo approvato" per il salvagente anulare denominato "YO - YO 65"; Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno dato esito positivo come da rapporto n. 97DG46TA in data 11 luglio 1997 trasmesso in allegato alla suddetta istanza; Decreta: Art. 1. E' dichiarato di "Tipo approvato" il salvagente anulare denominato "YO - YO 65", fabbricato dalla societa' Bit Company S.r.l. sopracitata. Il predetto salvagente anulare dovra' essere costruito in conformita' al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potra' essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero. Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione: marchio nominativo del fabbricante; denominazione commerciale del salvagente anulare: "YO - YO 65"; numero di identificazione o lotto e data di produzione; altezza massima di impiego: 30 metri; marchio "Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione"; SOLAS 74 (83) - Risoluzione IMO A. 689(17); numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.