IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 347  del 18
aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di
tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a
bordo delle navi mercantili,  pubblicato nel supplemento ordinario n.
87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994;
  Vista  la regola  31 del  capitolo III,  parte C  della convenzione
internazionale per  la salvaguardia della  vita umana in  mare (SOLAS
74), come  emendata, resa esecutiva con  la legge 23 maggio  1980, n.
313;
  Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge   21  ottobre  1996,  n.  535,
convertito, con modificazioni, in legge n. 647 del 23 dicembre 1996;
  Vista l'istanza della societa' Bit  Company S.r.l. con sede a Roma,
in via Santi Cosma e Damiano, 26, intesa ad ottenere la dichiarazione
di "Tipo  approvato" per  il salvagente anulare  denominato "YO  - YO
65";
  Considerato che  gli accertamenti  tecnici effettuati  dal Registro
italiano  navale  hanno  dato  esito positivo  come  da  rapporto  n.
97DG46TA in data  11 luglio 1997 trasmesso in  allegato alla suddetta
istanza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' dichiarato di "Tipo  approvato" il salvagente anulare denominato
"YO  -  YO   65",  fabbricato  dalla  societa'   Bit  Company  S.r.l.
sopracitata.
  Il  predetto   salvagente  anulare   dovra'  essere   costruito  in
conformita' al prototipo sottoposto  agli accertamenti tecnici citati
in  premessa;  nessuna  modifica  potra' essere  apportata  senza  la
preventiva autorizzazione di questo Ministero.
  Su  ciascun  esemplare  dovranno  essere marcati  in  modo  chiaro,
indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:
  marchio nominativo del fabbricante;
  denominazione commerciale del salvagente anulare: "YO - YO 65";
  numero di identificazione o lotto e data di produzione;
  altezza massima di impiego: 30 metri;
  marchio   "Tipo  approvato   Ministero   dei   trasporti  e   della
navigazione";
  SOLAS 74 (83) - Risoluzione IMO A. 689(17);
  numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.