IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  n. 347  del 18
aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di
tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a
bordo delle navi mercantili,  pubblicato nel supplemento ordinario n.
87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994;
  Vista  la regola  31 del  capitolo III,  parte C  della convenzione
internazionale per  la salvaguardia della  vita umana in  mare (SOLAS
74), come  emendata, resa esecutiva con  la legge 23 maggio  1980, n.
313;
  Vista la risoluzione IMO A. 689(17) adottata il 6 novembre 1991;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge   21  ottobre  1996,  n.  535,
convertito, con modificazioni, in legge n. 647, del 23 dicembre 1996;
  Vista l'istanza della societa' Osculati  S.p.a., con sede a Segrate
(Milano), in via  Pacinotti, 12, intesa ad  ottenere la dichiarazione
di  "Tipo  approvato"  per  il salvagente  anulare  denominato  "Mod.
2240703";
  Considerato che  gli accertamenti  tecnici effettuati  dal Registro
italiano navale hanno avuto esito positivo come da rapporto n. 97DG44
/  1TA in  data 4  agosto 1997  trasmesso in  allegato alla  suddetta
istanza;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' dichiarato di "Tipo  approvato" il salvagente anulare denominato
"Mod.   2240703",   fabbricato   dalla   societa'   Osculati   S.p.a.
sopracitata.
  Il  predetto   salvagente  anulare   dovra'  essere   costruito  in
conformita' al prototipo sottoposto  agli accertamenti tecnici citati
in  premessa;  nessuna  modifica  potra' essere  apportata  senza  la
preventiva autorizzazione di questo Ministero.
  Su  ciascun  esemplare  dovranno  essere marcati  in  modo  chiaro,
indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:
   marchio nominativo del fabbricante;
  denominazione commerciale del salvagente anulare: "Mod. 2240703";
   numero di identificazione o lotto e data di produzione;
   altezza massima di impiego: 40 metri;
  marchio   "Tipo  approvato   Ministero   dei   trasporti  e   della
navigazione";
  SOLAS 74(83) - Risoluzione IMO A. 689(17);
  numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.