IL DIRIGENTE
  capo della  segreteria del  Comitato nazionale per  la tutela  e la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto il  decreto del Presidente  della Repubblica 20  luglio 1970,
con  il  quale e'  stata  riconosciuta  la denominazione  di  origine
controllata  dei  vini  "Colli  Orientali del  Friuli"  ed  e'  stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visti il decreto  del Presidente della Repubblica  10 gennaio 1979,
il  decreto ministeriale  1 giugno  1987, il  decreto del  Presidente
della Repubblica 3 maggio 1989, i decreti ministeriali 18 giugno 1992
e 30 ottobre 1995, con i  quali sono state apportate alcune modifiche
al disciplinare di produzione sopra citato;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
riduzione  del   valore  minimo  dell'acidita'  totale   dei  vini  a
denominazione di origine controllata "Colli Orientali del Friuli" per
le tipologie  previste all'art. 6 dell'allegato  2, sottozona Cialla,
del disciplinare di produzione  approvato con decreto ministeriale 30
ottobre 1995;
  Visto il  decreto dirigenziale  5 agosto 1997  con il  quale veniva
modificato  il  disciplinare  di produzione  della  denominazione  di
origine controllata "Colli Orientali del Friuli";
  Considerato  che  nel  testo dell'articolo  unico  del  sopracitato
decreto  il  limite  minimo   dell'acidita'  totale  e'  erroneamente
riferito a  tutte le  tipologie dei vini  a denominazione  di origine
controllata "Colli Orientali del Friuli";
  Ritenuta  la necessita'  di provvedere  alla correzione  del valore
minimo dell'acidita' totale per le sole tipologie previste all'art. 6
dell'allegato  2, sottozona  Cialla, del  disciplinare di  produzione
approvato con decreto ministeriale 30 ottobre 1995;
  Considerato  che l'art.  4  del citato  regolamento concernente  la
procedura  per il  riconoscimento  delle denominazioni  di origine  e
l'approvazione  dei   disciplinari  di   produzione  prevede   che  i
disciplinari  di  produzione  vengano approvati  e  riconosciuti  con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  L'articolo unico del decreto dirigenziale 5 agosto 1997 concernente
il limite  minimo dell'acidita'  totale dei  vini a  denominazione di
origine controllata  "Colli Orientali  del Friuli" e'  sostituito per
intero dal seguente testo:
  "Il limite minimo dell'acidita' totale  dei vini a denominazione di
origine  controllata "Colli  Orientali del  Friuli" per  le tipologie
previste   all'art.  6   dell'allegato  2,   sottozona  Cialla,   del
disciplinare di produzione e' ridotto da 6,0 g/l a 5,0 g/l.".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 8 ottobre 1997
                                               Il dirigente: Adinolfi