IL DIRIGENTE capo della segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1970, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Colli Orientali del Friuli" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1979, il decreto ministeriale 1 giugno 1987, il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1989, i decreti ministeriali 18 giugno 1992 e 30 ottobre 1995, con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Orientali del Friuli" per le tipologie previste all'art. 6 dell'allegato 2, sottozona Cialla, del disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale 30 ottobre 1995; Visto il decreto dirigenziale 5 agosto 1997 con il quale veniva modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Colli Orientali del Friuli"; Considerato che nel testo dell'articolo unico del sopracitato decreto il limite minimo dell'acidita' totale e' erroneamente riferito a tutte le tipologie dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Orientali del Friuli"; Ritenuta la necessita' di provvedere alla correzione del valore minimo dell'acidita' totale per le sole tipologie previste all'art. 6 dell'allegato 2, sottozona Cialla, del disciplinare di produzione approvato con decreto ministeriale 30 ottobre 1995; Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati e riconosciuti con decreto del dirigente responsabile del procedimento; Decreta: Articolo unico L'articolo unico del decreto dirigenziale 5 agosto 1997 concernente il limite minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Orientali del Friuli" e' sostituito per intero dal seguente testo: "Il limite minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di origine controllata "Colli Orientali del Friuli" per le tipologie previste all'art. 6 dell'allegato 2, sottozona Cialla, del disciplinare di produzione e' ridotto da 6,0 g/l a 5,0 g/l.". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 ottobre 1997 Il dirigente: Adinolfi