IL RETTORE
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il regio  decreto  20  giugno 1935,  n.  1071, modifiche  ed
aggiornamenti al  testo unico delle leggi  sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre  1938, n.  1652, disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario,  e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista la  legge 21 febbraio 1980,  n. 28, concernente la  delega al
Governo per  il riordinamento della docenza  universitaria e relativa
fascia   di   formazione   per   la   sperimentazione   didattica   e
organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa
fascia  di   formazione  per   la  sperimentazione   organizzativa  e
didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
ed  in particolare  l'art. 16  comma  1, relativo  alle modifiche  di
statuto;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visti  i decreti  del  Ministero dell'universita'  e della  ricerca
scientifica e tecnologica, in data 2  ottobre 1995 e 27 febbraio 1997
contenenti  modificazioni   all'ordinamento  didattico  universitario
relativamente al corso  di laurea in lingue  e letterature straniere,
tabella IX;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto  il vigente  statuto  dell'Istituto  universitario di  lingue
moderne  di  Milano,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.   1490  in   data  31   ottobre  1968,   e  successive
modificazioni e integrazioni;
  Considerata    l'opportunita'   di    procedere   alla    revisione
dell'ordinamento  didattico  universitario  del corso  di  laurea  in
lingue e letterature straniere;
  Viste  le deliberazioni  adottate dal  consiglio della  facolta' di
lingue e letterature straniere in data 20 maggio 1997 e dal consiglio
di amministrazione in data 23 maggio 1997, ciascuno per le rispettive
competenze;
  Considerato  che  il  Ministero dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica, ai sensi  della nota ministeriale 5 agosto
1997 in  tema di autonomia didattica  - regime transitorio -  atto di
indirizzo, ha rinviato  al mittente la pratica, poiche'  da tale data
essa   non  rientra   nella   sfera  di   competenza  del   Consiglio
universitario nazionale;
                              Decreta:
  Gli articoli 20, 21, 22, 23 del capo II dello statuto dell'Istituto
universitario di  lingue moderne  di cui  alle premesse  del presente
decreto sono soppressi e sostituiti dai presenti:
  (Omissis).
                               Capo II
              Laurea in lingue e letterature straniere
  (Omissis).
                              Art. 20.
        Finalita', durata e articolazione del corso di laurea
  Il corso di laurea in lingue e letterature straniere ha lo scopo di
assicurare la preparazione  per le funzioni ed  attivita' che possono
essere  svolte   dai  laureati  del  settore   delle  lingue  moderne
eventualmente definite  dalla normativa  nazionale e  comunitaria. In
particolare il corso  di laurea ha lo scopo di  fornire le competenze
scientifico  - professionali  pertinenti  all'ambito  delle lingue  e
delle  letterature,   culture,  istituzioni  e   civilta'  straniere,
necessarie  per  operare  nella  scuola   di  ogni  ordine  e  grado,
nell'editoria,  nel  turismo,   nei  rapporti  internazionali,  nella
promozione della cultura italiana all'estero e nell'informazione.
  La durata del corso di laurea  in lingue e letterature straniere e'
fissata in quattro anni.
  Il  corso di  laurea si  articola in  due bienni.  Il numero  delle
annualita' complessive e' non inferiore a diciannove.
  Il  primo biennio,  comune a  tutti gli  indirizzi, comprende  nove
annualita'. Il secondo  biennio e' di specializzazione  e si articola
in  indirizzi,  ciascuno  dei  quali comprende  dieci  annualita'.  I
consigli  delle  strutture  competenti determinano  le  modalita'  di
passaggio  dal   primo  al  secondo  biennio.   Eventuali  annualita'
aggiuntive indispensabili alla  formazione dell'indirizzo scelto sono
definite dai consigli delle strutture competenti.
  Il corso di laurea prevede  quattro annualita' della prima lingua e
letteratura straniera  (lingua quadriennale)  e tre  annualita' della
seconda lingua e letteratura straniera (lingua triennale).
  Lo studente puo' chiedere di  portare a quattro le annualita' della
seconda lingua e letteratura  straniera (lingua quadriennalizzata), e
di aggiungere due o tre annualita'  di una terza lingua e letteratura
straniera  secondo  modalita'  specifiche  definite  dagli  organismi
competenti, sentite le strutture interessate.
  Gli  esami delle  lingue  e letterature  straniere comprendono  per
ciascun anno  di corso una  prova scritta e  orale di lingua,  le cui
modalita'  e propedeuticita'  sono determinate  dai singoli  corsi di
laurea.
  L'impegno   didattico  complessivo   e'  fissato   dalle  strutture
competenti.
  L'attivita' didattico - formativa del  corso di laurea e' teorica e
pratica  e comprende  corsi  di  lezioni, esercitazioni,  laboratori,
seminari,  dimostrazioni,   attivita'  guidate,  prove   parziali  di
accertamento, correzione e discussione di elaborati, viaggi di studio
all'estero,   fruizione  di   programmi  radiotelevisivi   in  lingua
straniera, letture di  giornali e riviste in  lingua straniera, forme
di tutorato.
  Di norma ogni annualita', cui corrisponde un corso di insegnamento,
ha una  durata di circa  100 ore,  comprensive di tutte  le attivita'
didattiche. Per  motivate esigenze  didattiche e'  possibile svolgere
corsi aventi  una durata  minima di  circa 50  ore. La  facolta' puo'
istituire corsi integrati  costituiti da un massimo di  due moduli; i
docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame.
  L'esame di  laurea consiste nella discussione  di una dissertazione
scritta,  nell'ambito  della  civilta'  della  lingua  e  letteratura
quadriennale  o quadriennalizzata  su  un argomento  coerente con  il
piano degli studi seguito  dallo studente, secondo modalita' definite
dalle strutture competenti.
  Il diploma di laurea menzionera' la lingua quadriennale e la lingua
triennale  (o  quadriennalizzata).  Dell'indirizzo seguito  si  fara'
menzione nel certificato di laurea.
                              Art. 21.
                 Biennio comune e di specializzazione
   a) Biennio comune.
  Il biennio comune prevede le seguenti nove annualita':
  due  della  lingua  e  letteratura quadriennale,  ciascuna  con  la
relativa prova scritta e orale di lingua;
  due della lingua e letteratura  triennale, ciascuna con la relativa
prova scritta e orale di lingua;
  una dell'area disciplinare di italianistica (letteratura italiana),
cui va  fatta precedere come  propedeutica una prova scritta,  le cui
modalita' sono stabilite dalle strutture competenti;
  una dell'area disciplinare di  scienze storiche (storia medievale o
moderna o contemporanea);
  una dell'area disciplinare di scienze del linguaggio, una dell'area
disciplinare  di scienze  glottodidattiche, filologia  afferente alla
lingua quadriennale.
   b) Biennio di specializzazione.
  Nel  quadro delle  vigenti norme  sull'autonomia universitaria,  la
facolta' attiva gli indirizzi confacenti alla propria programmazione,
al mercato del lavoro e alle risorse disponibili.
  Il biennio di specializzazione si articola nei seguenti indirizzi:
   artistico - letterario;
   scienze della formazione linguistica;
   storico - internazionale;
   umanistico - informatico.
  La  facolta'  puo'  istituire  indirizzi diversi  da  quelli  sopra
elencati, in  base a proprie  specifiche esigenze e sulla  base degli
insegnamenti  attivati. Per  risorse umane  disponibili si  intendono
anche  quelle mutuabili  da altre  facolta' o  corsi di  laurea della
stessa universita'.
  Ogni indirizzo comprende le seguenti dieci annualita':
  due  della  lingua  e  letteratura quadriennale,  ciascuna  con  la
relativa prova scritta e orale di lingua;
  una della lingua e letteratura  triennale, ciascuna con la relativa
prova scritta e orale di lingua;
  cinque caratterizzanti  dell'indirizzo, stabilite dal  consiglio di
facolta', sulla  base delle  finalita' specifiche di  ogni indirizzo,
delle  disponibilita'   effettive  dei   docenti  in   rapporto  agli
insegnamenti da impartire, nonche' delle attrezzature e del numero di
studenti iscritti al corso di laurea;
   due a scelta libera da parte dello studente.
                              Art. 22.
                          Aree disciplinari
  Ai sensi  dell'art. 9, lettera  d), della legge  n. 341 /  1990, la
facolta'  in conformita'  con le  specifiche annualita'  previste per
ciascun biennio e secondo criteri  di coerenza e di funzionalita' con
gli indirizzi  attivati, adotta  curricula didattici fondati  su aree
disciplinari,  che comprendono  una  o  piu' discipline  scientifiche
affini,   raggruppate    per   raggiungere    determinati   obiettivi
didatticoformativi.
  Oltre che dalle aree disciplinari di cui all'art. 21, lettera a):
  a)  italianistica  settori  scientifico-disciplinari:  L11A,  L12A,
L12B, L12E;
  b) scienze   storiche,  settori  scientifico-disciplinari:    L02A,
L02B, L13E, L13H,  L13I, L14A,  L15B, L23F, L23G,  M01X, M04X,  M02A,
M02B, M03A, M03B,  M03C, M03D,  M08E, M12A, M13X,  P03X, Q02X,  Q03X,
Q04X, Q06A, Q06B;
  c)    scienze del   linguaggio, settori   scientifico-disciplinari:
K05A (linguaggi   e   traduttori),     K05C    (cibernetica),    K05B
(fondamenti  dell'informatica,  linguaggi  di  programmazione), L09A,
M07E;
  d)  scienze  glottodidattiche,  settori   scientifico-disciplinari:
L09A, L09H, L16B  (didattica della lingua francese),  L17C (didattica
della lingua  spagnola), L17D  (didattica  della  lingua portoghese),
L18C  (didattica   della   lingua  italiana), L19B  (didattica  della
lingua tedesca), L12B (didattica della lingua russa);
  le aree  caratterizzanti gli  indirizzi saranno scelte  anche dalle
seguenti aree disciplinari:
  e) lingue  e letterature  straniere (un'area disciplinare  per ogni
lingua  e   letteratura:  anglistica,   francesistica,  germanistica,
ispanistica,  slavistica,   ecc.),  settori  scientificodisciplinari:
L06E, L09C,  L09E, L09F,  L09G, L10B, L10C,  L13A, L13B,  L13D, L14B,
L14C, L14D,  L16A, L16B,  L17A, L17B, L17C,  L17D, L18A,  L18B, L18C,
L19A, L19B,  L20B, L20C,  L21A, L21B, L21C,  L21D, L22A,  L22B, L22C,
L22D, L23A, L23B, L23C, L23D, L24A, L24B, L24C, L24D, L24E;
  f)   scienze   filologiche,    settori    scientifico-disciplinari:
L05A, L05C, L06A,  L06B, L06E,  L09C, L09E, L09F,  L09G, L10A,  L10B,
L10C, L10D, L11B,  L13A, L13B,  L13C, L14B, L14C,  L14D, L16A,  L16B,
L17A, L17C, L18A, L20A, L21A, L22A, L23A, L23B;
  g)  scienze della  letteratura (storia  della critica,  letterature
comparate, ecc.), settori scientifico-disciplinari: L12C, L12D, M07D;
  h)  scienze    storico-culturali  (storia  della  cultura,   ecc.),
settori scientifico-disciplinari: L16A,   L17A, L18A,    L19A,  L21B,
M03A, M03B, M05X;
  i)  scienze dell'arte,  della  nusica e  dello spettacolo,  settori
scientifico-disciplinari:  L05G,    L05H, L05I,   L23E, L25A,   L25B,
L25C, L25D, L26A, L26B, L27A, L27B, L27C;
  j)  scienze della  comunicazione, settori scientifico-disciplinari:
Q05A, Q05B, Q05C, Q05D, Q05E;
  k)  scienze  geografiche,  settori scientifico-disciplinari:  M06A,
M06B, P01G, P0VH, P01J;
  l) scienze dell'educazione, settori scientifico-disciplinari: M09A,
M09B, M09C, M09D, M09E, M09F, M10A, M11A, M11B, M11C, M11D;
  m)  scienze  filosofiche,  settori scientifico-disciplinari:  L13F,
L13G, L23H,  M07A, M07B,  M07C, M07D, M08A,  M08B, M08C,  M08D, M08E,
Q01A, Q01B;
  n)  lingue e  culture  classiche, settori scientifico-disciplinari:
L02A, L02B, L06C, L06D, L07A, L07B, L08A, L08C, M08B, M12B;
  o)  scienze  economiche,  settori  scientifico-disciplinari:  P01A,
P01C, P01G, P01H, P01J, P02B, P03X;
  p)  scienze  giuridiche,  settori  scientifico-disciplinari:  N01X,
N02X, N09X, N10X, N11X, N14X;
  q)  scienze  informatiche,  settori scientifico-disciplinari:  K05A
(fondamenti  di  informatica,   teoria  e  tecnica  dell'elaborazione
dell'immagine,  informatica grafica),  K05B (informatica  applicata),
M12A (organizzazione informatica degli archivi);
  r) area dei linguaggi informatici, settori scientificodisciplinari:
K05A (linguaggi  e traduttori), K05C (cibernetica),  K05B (fondamenti
dell'informatica, linguaggi di programmazione);
  s)  altre aree  disciplinari,  secondo gli  indirizzi attivati,  ai
sensi del precedente art. 21.
  Per ogni  area disciplinare, le strutture  competenti individuano i
settori scientifico-disciplinari e i relativi insegnamenti  di cui al
decreto  presidenziale   12  aprile  1994  ed   eventuali  successive
modificazioni.
                              Art. 23.
                        Manifesto degli studi
  All'atto della  predisposizione del manifesto annuale  degli studi,
la facolta'  determina, con  apposita delibera,  quanto espressamente
previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 431 / 1990.
  In particolare, la facolta':
  a)  propone il  numero di  posti a  disposizione degli  iscritti al
primo anno;
  b) stabilisce  i corsi ufficiali di  insegnamento (monodisciplinari
od  integrati),  che  costituiscono   le  singole  annualita',  e  le
denominazioni  delle discipline  dei corsi,  desumendole dai  settori
scientifico-disciplinari, nel vincolo  della  normativa nazionale  ed
eventualmente   della   Unione    europea.   Definisce   inoltre   le
specificazioni piu'  opportune (I, II, generale,  avanzato, ecc.) che
giovino a  differenziare piu' esattamente  il livello ed  i contenuti
didattici;
  c) sentite  le strutture  interessate, fissa la  frazione temporale
delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata;
  d) precisa le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto;
  e) fissa  il piano degli  studi per ogni anno  di corso e  per ogni
indirizzo attivato;
  f) determina  i raccordi richiesti dalle  eventuali direttive della
Unione europea.
  Ai  sensi  del  decreto   ministeriale  2  ottobre  1995  (Gazzetta
Ufficiale 17 giugno 1996), il corso di laurea in lingue e letterature
straniere e'  affine ai corsi di  laurea e ai corsi  di diploma delle
facolta'  di lingue  e  letterature straniere,  lettere e  filosofia,
magistero, scienze  della formazione, scienze della  comunicazione, e
delle scuole superiori di lingue moderne per interpreti e traduttori.
  Per il riconoscimento degli insegnamenti,  ai fini del passaggio da
tali corsi e da quelli di altre facolta' al corso di laurea in lingue
e  letterature  straniere,  i  consigli  degli  organismi  competenti
adottano  il   criterio  generale  della  loro   validita'  culturale
(propedeutica   o   professionale),  nell'ottica   della   formazione
richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.
  La  facolta' puo'  riconoscere gli  insegnamenti seguiti  con esito
positivo  nei corsi  di diploma  universitario, indicando  le singole
corrispondenze,  anche parziali,  con gli  insegnamenti del  corso di
laurea.  La facolta'  indica inoltre  sia gli  eventuali insegnamenti
integrativi, appositamente  istituiti ed attivati, per  completare la
formazione  per accedere  al corso  di laurea,  sia gli  insegnamenti
specifici del corso di laurea  necessari per conseguire il diploma di
laurea.  Gli   insegnamenti  integrativi  non   sono  necessariamente
propedeutici agli insegnamenti specifici.  La facolta' indica inoltre
l'anno  di corso  del  corso  di laurea  cui  lo  studente si  potra'
iscrivere.
  Nei trasferimenti degli studenti dal corso  di laurea a un corso di
diploma universitario, la facolta'  riconosce gli insegnamenti sempre
col criterio della loro utilita'  ai fini della formazione necessaria
per il conseguimento del nuovo titolo e indicano il piano degli studi
da  completare per  conseguire il  titolo e  l'anno di  corso cui  lo
studente puo' iscriversi.
  (Omissis).
  Lo statuto di cui alle premesse,  in fase di prima applicazione, e'
inoltre integrato dalle seguenti norme transitorie:
  (Omissis).
                          Norme transitorie
  (Omissis).
                               Art. 3.
  Norma transitoria per  l'adeguamento dell'ordinamento didattico del
corso di laurea in lingue e letterature straniere
  Gli studenti  gia' iscritti  possono completare gli  studi previsti
dal precedente ordinamento.
  La faccolta', sentito il consiglio  del corso di laurea, stabilisce
le modalita'  per la convalida  di tutti gli esami  sostenuti qualora
gli studenti iscritti optino per  il nuovo ordinamento. L'opzione per
il  nuovo ordinamento  potra'  essere esercitata  entro quattro  anni
dalla data di immatricolazione.
  (Omissis).
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Milano, 13 ottobre 1997
                                                 Il rettore: Alberoni