IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, concernente la delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16 comma 1, relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visti i decreti del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, in data 2 ottobre 1995 e 27 febbraio 1997 contenenti modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in lingue e letterature straniere, tabella IX; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il vigente statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1490 in data 31 ottobre 1968, e successive modificazioni e integrazioni; Considerata l'opportunita' di procedere alla revisione dell'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in lingue e letterature straniere; Viste le deliberazioni adottate dal consiglio della facolta' di lingue e letterature straniere in data 20 maggio 1997 e dal consiglio di amministrazione in data 23 maggio 1997, ciascuno per le rispettive competenze; Considerato che il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi della nota ministeriale 5 agosto 1997 in tema di autonomia didattica - regime transitorio - atto di indirizzo, ha rinviato al mittente la pratica, poiche' da tale data essa non rientra nella sfera di competenza del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Gli articoli 20, 21, 22, 23 del capo II dello statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne di cui alle premesse del presente decreto sono soppressi e sostituiti dai presenti: (Omissis). Capo II Laurea in lingue e letterature straniere (Omissis). Art. 20. Finalita', durata e articolazione del corso di laurea Il corso di laurea in lingue e letterature straniere ha lo scopo di assicurare la preparazione per le funzioni ed attivita' che possono essere svolte dai laureati del settore delle lingue moderne eventualmente definite dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare il corso di laurea ha lo scopo di fornire le competenze scientifico - professionali pertinenti all'ambito delle lingue e delle letterature, culture, istituzioni e civilta' straniere, necessarie per operare nella scuola di ogni ordine e grado, nell'editoria, nel turismo, nei rapporti internazionali, nella promozione della cultura italiana all'estero e nell'informazione. La durata del corso di laurea in lingue e letterature straniere e' fissata in quattro anni. Il corso di laurea si articola in due bienni. Il numero delle annualita' complessive e' non inferiore a diciannove. Il primo biennio, comune a tutti gli indirizzi, comprende nove annualita'. Il secondo biennio e' di specializzazione e si articola in indirizzi, ciascuno dei quali comprende dieci annualita'. I consigli delle strutture competenti determinano le modalita' di passaggio dal primo al secondo biennio. Eventuali annualita' aggiuntive indispensabili alla formazione dell'indirizzo scelto sono definite dai consigli delle strutture competenti. Il corso di laurea prevede quattro annualita' della prima lingua e letteratura straniera (lingua quadriennale) e tre annualita' della seconda lingua e letteratura straniera (lingua triennale). Lo studente puo' chiedere di portare a quattro le annualita' della seconda lingua e letteratura straniera (lingua quadriennalizzata), e di aggiungere due o tre annualita' di una terza lingua e letteratura straniera secondo modalita' specifiche definite dagli organismi competenti, sentite le strutture interessate. Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua, le cui modalita' e propedeuticita' sono determinate dai singoli corsi di laurea. L'impegno didattico complessivo e' fissato dalle strutture competenti. L'attivita' didattico - formativa del corso di laurea e' teorica e pratica e comprende corsi di lezioni, esercitazioni, laboratori, seminari, dimostrazioni, attivita' guidate, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, viaggi di studio all'estero, fruizione di programmi radiotelevisivi in lingua straniera, letture di giornali e riviste in lingua straniera, forme di tutorato. Di norma ogni annualita', cui corrisponde un corso di insegnamento, ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attivita' didattiche. Per motivate esigenze didattiche e' possibile svolgere corsi aventi una durata minima di circa 50 ore. La facolta' puo' istituire corsi integrati costituiti da un massimo di due moduli; i docenti di ciascun modulo fanno parte della commissione di esame. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, nell'ambito della civilta' della lingua e letteratura quadriennale o quadriennalizzata su un argomento coerente con il piano degli studi seguito dallo studente, secondo modalita' definite dalle strutture competenti. Il diploma di laurea menzionera' la lingua quadriennale e la lingua triennale (o quadriennalizzata). Dell'indirizzo seguito si fara' menzione nel certificato di laurea. Art. 21. Biennio comune e di specializzazione a) Biennio comune. Il biennio comune prevede le seguenti nove annualita': due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua; due della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua; una dell'area disciplinare di italianistica (letteratura italiana), cui va fatta precedere come propedeutica una prova scritta, le cui modalita' sono stabilite dalle strutture competenti; una dell'area disciplinare di scienze storiche (storia medievale o moderna o contemporanea); una dell'area disciplinare di scienze del linguaggio, una dell'area disciplinare di scienze glottodidattiche, filologia afferente alla lingua quadriennale. b) Biennio di specializzazione. Nel quadro delle vigenti norme sull'autonomia universitaria, la facolta' attiva gli indirizzi confacenti alla propria programmazione, al mercato del lavoro e alle risorse disponibili. Il biennio di specializzazione si articola nei seguenti indirizzi: artistico - letterario; scienze della formazione linguistica; storico - internazionale; umanistico - informatico. La facolta' puo' istituire indirizzi diversi da quelli sopra elencati, in base a proprie specifiche esigenze e sulla base degli insegnamenti attivati. Per risorse umane disponibili si intendono anche quelle mutuabili da altre facolta' o corsi di laurea della stessa universita'. Ogni indirizzo comprende le seguenti dieci annualita': due della lingua e letteratura quadriennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua; una della lingua e letteratura triennale, ciascuna con la relativa prova scritta e orale di lingua; cinque caratterizzanti dell'indirizzo, stabilite dal consiglio di facolta', sulla base delle finalita' specifiche di ogni indirizzo, delle disponibilita' effettive dei docenti in rapporto agli insegnamenti da impartire, nonche' delle attrezzature e del numero di studenti iscritti al corso di laurea; due a scelta libera da parte dello studente. Art. 22. Aree disciplinari Ai sensi dell'art. 9, lettera d), della legge n. 341 / 1990, la facolta' in conformita' con le specifiche annualita' previste per ciascun biennio e secondo criteri di coerenza e di funzionalita' con gli indirizzi attivati, adotta curricula didattici fondati su aree disciplinari, che comprendono una o piu' discipline scientifiche affini, raggruppate per raggiungere determinati obiettivi didatticoformativi. Oltre che dalle aree disciplinari di cui all'art. 21, lettera a): a) italianistica settori scientifico-disciplinari: L11A, L12A, L12B, L12E; b) scienze storiche, settori scientifico-disciplinari: L02A, L02B, L13E, L13H, L13I, L14A, L15B, L23F, L23G, M01X, M04X, M02A, M02B, M03A, M03B, M03C, M03D, M08E, M12A, M13X, P03X, Q02X, Q03X, Q04X, Q06A, Q06B; c) scienze del linguaggio, settori scientifico-disciplinari: K05A (linguaggi e traduttori), K05C (cibernetica), K05B (fondamenti dell'informatica, linguaggi di programmazione), L09A, M07E; d) scienze glottodidattiche, settori scientifico-disciplinari: L09A, L09H, L16B (didattica della lingua francese), L17C (didattica della lingua spagnola), L17D (didattica della lingua portoghese), L18C (didattica della lingua italiana), L19B (didattica della lingua tedesca), L12B (didattica della lingua russa); le aree caratterizzanti gli indirizzi saranno scelte anche dalle seguenti aree disciplinari: e) lingue e letterature straniere (un'area disciplinare per ogni lingua e letteratura: anglistica, francesistica, germanistica, ispanistica, slavistica, ecc.), settori scientificodisciplinari: L06E, L09C, L09E, L09F, L09G, L10B, L10C, L13A, L13B, L13D, L14B, L14C, L14D, L16A, L16B, L17A, L17B, L17C, L17D, L18A, L18B, L18C, L19A, L19B, L20B, L20C, L21A, L21B, L21C, L21D, L22A, L22B, L22C, L22D, L23A, L23B, L23C, L23D, L24A, L24B, L24C, L24D, L24E; f) scienze filologiche, settori scientifico-disciplinari: L05A, L05C, L06A, L06B, L06E, L09C, L09E, L09F, L09G, L10A, L10B, L10C, L10D, L11B, L13A, L13B, L13C, L14B, L14C, L14D, L16A, L16B, L17A, L17C, L18A, L20A, L21A, L22A, L23A, L23B; g) scienze della letteratura (storia della critica, letterature comparate, ecc.), settori scientifico-disciplinari: L12C, L12D, M07D; h) scienze storico-culturali (storia della cultura, ecc.), settori scientifico-disciplinari: L16A, L17A, L18A, L19A, L21B, M03A, M03B, M05X; i) scienze dell'arte, della nusica e dello spettacolo, settori scientifico-disciplinari: L05G, L05H, L05I, L23E, L25A, L25B, L25C, L25D, L26A, L26B, L27A, L27B, L27C; j) scienze della comunicazione, settori scientifico-disciplinari: Q05A, Q05B, Q05C, Q05D, Q05E; k) scienze geografiche, settori scientifico-disciplinari: M06A, M06B, P01G, P0VH, P01J; l) scienze dell'educazione, settori scientifico-disciplinari: M09A, M09B, M09C, M09D, M09E, M09F, M10A, M11A, M11B, M11C, M11D; m) scienze filosofiche, settori scientifico-disciplinari: L13F, L13G, L23H, M07A, M07B, M07C, M07D, M08A, M08B, M08C, M08D, M08E, Q01A, Q01B; n) lingue e culture classiche, settori scientifico-disciplinari: L02A, L02B, L06C, L06D, L07A, L07B, L08A, L08C, M08B, M12B; o) scienze economiche, settori scientifico-disciplinari: P01A, P01C, P01G, P01H, P01J, P02B, P03X; p) scienze giuridiche, settori scientifico-disciplinari: N01X, N02X, N09X, N10X, N11X, N14X; q) scienze informatiche, settori scientifico-disciplinari: K05A (fondamenti di informatica, teoria e tecnica dell'elaborazione dell'immagine, informatica grafica), K05B (informatica applicata), M12A (organizzazione informatica degli archivi); r) area dei linguaggi informatici, settori scientificodisciplinari: K05A (linguaggi e traduttori), K05C (cibernetica), K05B (fondamenti dell'informatica, linguaggi di programmazione); s) altre aree disciplinari, secondo gli indirizzi attivati, ai sensi del precedente art. 21. Per ogni area disciplinare, le strutture competenti individuano i settori scientifico-disciplinari e i relativi insegnamenti di cui al decreto presidenziale 12 aprile 1994 ed eventuali successive modificazioni. Art. 23. Manifesto degli studi All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, la facolta' determina, con apposita delibera, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 431 / 1990. In particolare, la facolta': a) propone il numero di posti a disposizione degli iscritti al primo anno; b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati), che costituiscono le singole annualita', e le denominazioni delle discipline dei corsi, desumendole dai settori scientifico-disciplinari, nel vincolo della normativa nazionale ed eventualmente della Unione europea. Definisce inoltre le specificazioni piu' opportune (I, II, generale, avanzato, ecc.) che giovino a differenziare piu' esattamente il livello ed i contenuti didattici; c) sentite le strutture interessate, fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata; d) precisa le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto; e) fissa il piano degli studi per ogni anno di corso e per ogni indirizzo attivato; f) determina i raccordi richiesti dalle eventuali direttive della Unione europea. Ai sensi del decreto ministeriale 2 ottobre 1995 (Gazzetta Ufficiale 17 giugno 1996), il corso di laurea in lingue e letterature straniere e' affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facolta' di lingue e letterature straniere, lettere e filosofia, magistero, scienze della formazione, scienze della comunicazione, e delle scuole superiori di lingue moderne per interpreti e traduttori. Per il riconoscimento degli insegnamenti, ai fini del passaggio da tali corsi e da quelli di altre facolta' al corso di laurea in lingue e letterature straniere, i consigli degli organismi competenti adottano il criterio generale della loro validita' culturale (propedeutica o professionale), nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea. La facolta' puo' riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nei corsi di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze, anche parziali, con gli insegnamenti del corso di laurea. La facolta' indica inoltre sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione per accedere al corso di laurea, sia gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici. La facolta' indica inoltre l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere. Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea a un corso di diploma universitario, la facolta' riconosce gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilita' ai fini della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo e indicano il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente puo' iscriversi. (Omissis). Lo statuto di cui alle premesse, in fase di prima applicazione, e' inoltre integrato dalle seguenti norme transitorie: (Omissis). Norme transitorie (Omissis). Art. 3. Norma transitoria per l'adeguamento dell'ordinamento didattico del corso di laurea in lingue e letterature straniere Gli studenti gia' iscritti possono completare gli studi previsti dal precedente ordinamento. La faccolta', sentito il consiglio del corso di laurea, stabilisce le modalita' per la convalida di tutti gli esami sostenuti qualora gli studenti iscritti optino per il nuovo ordinamento. L'opzione per il nuovo ordinamento potra' essere esercitata entro quattro anni dalla data di immatricolazione. (Omissis). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 13 ottobre 1997 Il rettore: Alberoni