IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato al coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1997 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nella regione Calabria in ordine alla situazione di crisi socio - economicoambientale determinatesi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi - urbani; Atteso che la gestione attuale dei rifiuti della regione Calabria si basa in larga misura su discariche, molte delle quali attivate dai sindaci con procedure d'urgenza, gestite in modo carente, tanto da aver fatto rilevare al Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri vasti spazi di illegalita' che vanno dalla mancanza dei requisiti tecnici, a gravi omissioni amministrative, a smaltimenti abusivi di rifiuti provenienti da varie regioni; Considerato che i pochi impianti a tecnologia complessa in esercizio non sono adeguati ai piu' recenti requisiti tecnici che garantiscono un corretto esercizio e che la realizzazione di altri impianti si trascina nel tempo in modo da impedire il formarsi di previsioni ragionate; Attteso che la gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti va immediatamente riportata sotto controllo, impedendo l'introduzione di rifiuti provenienti da altre regioni, operando riforme strutturali nel settore della raccolta, del trasporto, della valorizzazione, del recupero di materie e di energia; Considerato che vanno immediatamente censiti e contrastati i casi di smaltimento abusivo come pure individuate, chiuse e bonificate le discariche esistenti, limitando lo smaltimento residuale in discarica e operandolo in un numero ridotto di discariche pubbliche adeguatamente attrezzate, gestite e controllate; Atteso che dalla attivita' svolta dalla magistratura e dalle forze dell'ordine risultano infiltrazioni della criminalita' organizzata nel settore dello smaltimento dei rifiuti; Visto che con decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, sono state emanate nuove disposizioni in materia di rifiuti, recependo le direttive comunitarie in materia; Considerato che l'azione del commissario delegato deve contrastare gli aspetti di illegalita' ed abusivismo conformandosi ai principi del citato decreto legislativo e pertanto debba essere attuata obbligatoriamente la raccolta differenziata, avviato il recupero delle materie prime, la produzione di composti e di combustibili derivati rispettivamente dalle frazioni umido e secco raccolte separatamente, assicurato l'impiego di tali frazioni e prodotti nel sistema industriale al fine di ridurre il ricorso ad impianti dedicati ed i relativi costi di realizzazione e di superare definitivamente il ricorso alle discariche; Considerato che il superamento dell'emergenza puo' essere perseguito attraverso lo sviluppo delle azioni di contenimento della produzione dei rifiuti, di raccolta differenziata, di selezione, di valorizzazione, di recupero, anche energetico, nel sistema industriale mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili ed assicurare le migliori prestazioni energetiche e ambientali, Sentiti il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, dell'ambiente e il presidente della regione Calabria; Dispone: Art. 1. 1. Il presidente della regione Calabria e' nominato commissario delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi - urbani ed assimilabili e provvede alla realizzazione degli interventi necessari per far fronte a tale situazione di emergenza. 2. Il commissario delegato, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e sentita la regione Calabria, predispone, entro un mese dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, della presente ordinanza, il piano degli interventi di emergenza e riferisce ogni due mesi sull'attuazione della presente ordinanza al Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e al Ministro dell'ambiente. 3. Ai fini del superamento dell'emergenza il commissario delegato dispone: 3.1. l'organizzazione sulla base di bacini provinciali e l'attivazione, entro il 31 dicembre 1997, in ciascun comune della raccolta differenziata della carta, plastica, vetro, metalli, legno, frazione organica, con l'obiettivo di raggiungere per la raccolta differenziata il 10% entro il 30 giugno 1998 e il 35% nei successivi due anni. Sulla definizione di tale programmazione il commissario acquisisce il parere delle province; 3.2. la raccolta differenziata a carico dei consorzi obbligatori per il recupero degli imballaggi per liquidi in vetro, in plastica e metallo, ed il recupero dei contenitori medesimi nei limiti previsti dal decreto - legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 e dopo la soppressione di questi a carico del Consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. In caso di mancato adempimento di tali obblighi da parte dei consorzi, il commissario dispone che i soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo applichino il deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori per liquidi; 3.3. la raccolta differenziata a carico dei consorzi obbligatori per gli oli usati e le batterie ed il conseguente avvio al recupero dei rifiuti medesimi; 3.4. obblighi a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari, cosi' come definiti dall'art. 35 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di provvedere al loro reimpiego, recupero o riciclaggio, direttamente ovvero avvalendosi di soggetti autorizzati ivi compresi i servizi di raccolta differenziata attivati nei bacini provinciali; 3.5. divieti a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari di conferirli, per lo smaltimento, ai servizi di gestione dei rifiuti solidi - urbani; 3.6. divieti a carico dei comuni o dei loro consorzi e dei soggetti gestori dei servizi di procedere allo smaltimento di imballaggi secondari e terziari; 3.7. l'adeguamento e la corretta gestione degli impianti esistenti di selezione, valorizzazione e recupero energetico con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili; 3.8. la realizzazione all'interno dei singoli bacini provinciali, degli impianti di selezione e preparazione di carta, plastica, vetro, metalli, legno, degli impianti per la produzione di composti da frazione organica selezionata da rifiuti urbani, degli impianti per la produzione di combustibile da rifiuti urbani; 3.9. la verifica delle possibilita' di recupero delle frazioni valorizzabili, di cui al precedente punto 2.7, da parte degli impianti esistenti ovvero del sistema industriale anche mediante gli accordi di programma di cui all'art. 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 3.10. la definizione di contratti della durata massima di cinque anni, per il recupero finale delle frazioni recuperate di cui al precedente punto 3.7, nel rispetto delle migliori condizioni di economicita'; 3.11. la chiusura, la messa in sicurezza e gli interventi di post - gestione delle discariche private che non siano totalmente conformi alle vigenti disposizioni di legge. 4. Il commissario delegato puo' avvalersi per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti punti, degli enti locali e dei consorzi; 5. Il commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti ed all'autorizzazione all'esercizio degli impianti, qualora cio' sia previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22. In particolare, l'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori. 6. Il commissario delegato concorre con le risorse di cui al successivo art. 6 agli investimenti di cui al comma 3. Gli impianti, una volta realizzati, vengono trasferiti alle amministrazioni competenti che provvederanno alla gestione ordinaria con le proprie disponibilita'. 7. Al solo fine di far fronte alla gestione dei rifiuti solidi urbani, nelle more dell'attuazione delle misure e degli interventi ed alla realizzazione degli impianti di cui al precedente comma 3 e nei limiti volumetrici strettamente necessari, il commissario delegato puo' utilizzare gli strumenti giuridici previsti nella presente ordinanza per utilizzare alcune discariche pubbliche esistenti ed in esercizio previo adeguamento delle stesse nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. 8. Il commissario delegato per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, di cui alla presente ordinanza, emette il decreto di occupazione e prevede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni. 9. Il commissario delegato provvede a vietare l'ingresso dei rifiuti provenienti da altre regioni e dall'estero.