IL MINISTRO DELL'INTERNO
                      delegato al coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 24
maggio  1996,   che  delega  le  funzioni   del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
12  settembre  1997  concernente  la  dichiarazione  dello  stato  di
emergenza nella regione  Calabria in ordine alla  situazione di crisi
socio   -  economicoambientale   determinatesi   nel  settore   dello
smaltimento dei rifiuti solidi - urbani;
  Atteso che la  gestione attuale dei rifiuti  della regione Calabria
si basa in larga misura su discariche, molte delle quali attivate dai
sindaci con  procedure d'urgenza, gestite  in modo carente,  tanto da
aver  fatto rilevare  al Nucleo  operativo ecologico  dei Carabinieri
vasti spazi  di illegalita'  che vanno  dalla mancanza  dei requisiti
tecnici, a  gravi omissioni amministrative, a  smaltimenti abusivi di
rifiuti provenienti da varie regioni;
  Considerato  che  i  pochi   impianti  a  tecnologia  complessa  in
esercizio non  sono adeguati  ai piu'  recenti requisiti  tecnici che
garantiscono un  corretto esercizio e  che la realizzazione  di altri
impianti si  trascina nel tempo  in modo  da impedire il  formarsi di
previsioni ragionate;
  Attteso  che la  gestione della  raccolta e  dello smaltimento  dei
rifiuti  va  immediatamente   riportata  sotto  controllo,  impedendo
l'introduzione  di rifiuti  provenienti  da  altre regioni,  operando
riforme strutturali nel settore  della raccolta, del trasporto, della
valorizzazione, del recupero di materie e di energia;
  Considerato che  vanno immediatamente censiti e  contrastati i casi
di smaltimento abusivo come pure  individuate, chiuse e bonificate le
discariche esistenti, limitando lo smaltimento residuale in discarica
e   operandolo  in   un  numero   ridotto  di   discariche  pubbliche
adeguatamente attrezzate, gestite e controllate;
  Atteso che dalla attivita' svolta  dalla magistratura e dalle forze
dell'ordine  risultano infiltrazioni  della criminalita'  organizzata
nel settore dello smaltimento dei rifiuti;
  Visto che con decreto legislativo del  5 febbraio 1997, n. 22, sono
state emanate nuove disposizioni in  materia di rifiuti, recependo le
direttive comunitarie in materia;
  Considerato che l'azione del  commissario delegato deve contrastare
gli aspetti  di illegalita'  ed abusivismo conformandosi  ai principi
del  citato  decreto  legislativo  e pertanto  debba  essere  attuata
obbligatoriamente  la  raccolta  differenziata, avviato  il  recupero
delle  materie prime,  la produzione  di composti  e di  combustibili
derivati  rispettivamente  dalle  frazioni  umido  e  secco  raccolte
separatamente, assicurato  l'impiego di tali frazioni  e prodotti nel
sistema  industriale  al  fine  di ridurre  il  ricorso  ad  impianti
dedicati  ed  i  relativi  costi   di  realizzazione  e  di  superare
definitivamente il ricorso alle discariche;
  Considerato   che  il   superamento   dell'emergenza  puo'   essere
perseguito attraverso lo sviluppo  delle azioni di contenimento della
produzione dei  rifiuti, di raccolta differenziata,  di selezione, di
valorizzazione,   di   recupero,   anche  energetico,   nel   sistema
industriale   mediante  l'applicazione   delle  migliori   tecnologie
disponibili  ed  assicurare  le migliori  prestazioni  energetiche  e
ambientali,
  Sentiti  il   Ministero  del  tesoro,  bilancio   e  programmazione
economica, dell'ambiente e il presidente della regione Calabria;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il presidente  della regione  Calabria e'  nominato commissario
delegato  per  la  predisposizione  di  un  piano  di  interventi  di
emergenza nel settore  dello smaltimento dei rifiuti  solidi - urbani
ed  assimilabili  e  provvede  alla  realizzazione  degli  interventi
necessari per far fronte a tale situazione di emergenza.
  2. Il commissario delegato, d'intesa con il Ministero dell'ambiente
e sentita la  regione Calabria, predispone, entro un  mese dalla data
di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
della presente  ordinanza, il piano  degli interventi di  emergenza e
riferisce ogni  due mesi sull'attuazione della  presente ordinanza al
Ministro dell'interno delegato per  il coordinamento della protezione
civile e al Ministro dell'ambiente.
  3. Ai  fini del superamento dell'emergenza  il commissario delegato
dispone:
  3.1.   l'organizzazione  sulla   base  di   bacini  provinciali   e
l'attivazione, entro  il 31  dicembre 1997,  in ciascun  comune della
raccolta differenziata della carta,  plastica, vetro, metalli, legno,
frazione  organica, con  l'obiettivo di  raggiungere per  la raccolta
differenziata il 10% entro il 30  giugno 1998 e il 35% nei successivi
due  anni. Sulla  definizione di  tale programmazione  il commissario
acquisisce il parere delle province;
  3.2. la  raccolta differenziata  a carico dei  consorzi obbligatori
per il recupero degli imballaggi per  liquidi in vetro, in plastica e
metallo, ed il recupero dei  contenitori medesimi nei limiti previsti
dal decreto  - legge 9 settembre  1988, n. 397, convertito  in legge,
con modificazioni,  dalla legge  9 novembre  1988, n.  475 e  dopo la
soppressione di questi a carico del Consorzio nazionale imballaggi di
cui all'art.  41 del decreto legislativo  5 febbraio 1997, n.  22. In
caso di mancato  adempimento di tali obblighi da  parte dei consorzi,
il   commissario   dispone   che  i   soggetti   responsabili   della
distribuzione  delle  merci  e  dei beni  di  consumo  applichino  il
deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori per liquidi;
  3.3. la  raccolta differenziata  a carico dei  consorzi obbligatori
per gli oli  usati e le batterie ed il  conseguente avvio al recupero
dei rifiuti medesimi;
  3.4.  obblighi a  carico dei  detentori di  imballaggi secondari  e
terziari, cosi' come definiti dall'art.  35 del decreto legislativo 5
febbraio 1997,  n. 22,  di provvedere al  loro reimpiego,  recupero o
riciclaggio, direttamente ovvero  avvalendosi di soggetti autorizzati
ivi compresi i servizi di  raccolta differenziata attivati nei bacini
provinciali;
  3.5.  divieti a  carico  dei detentori  di  imballaggi secondari  e
terziari di  conferirli, per lo  smaltimento, ai servizi  di gestione
dei rifiuti solidi - urbani;
  3.6. divieti a carico dei comuni o dei loro consorzi e dei soggetti
gestori  dei  servizi di  procedere  allo  smaltimento di  imballaggi
secondari e terziari;
  3.7. l'adeguamento e la  corretta gestione degli impianti esistenti
di selezione, valorizzazione e recupero energetico con l'applicazione
delle migliori tecnologie disponibili;
  3.8. la  realizzazione all'interno dei singoli  bacini provinciali,
degli impianti di selezione e preparazione di carta, plastica, vetro,
metalli,  legno, degli  impianti  per la  produzione  di composti  da
frazione organica  selezionata da rifiuti urbani,  degli impianti per
la produzione di combustibile da rifiuti urbani;
  3.9.  la verifica  delle  possibilita' di  recupero delle  frazioni
valorizzabili,  di  cui  al  precedente punto  2.7,  da  parte  degli
impianti esistenti ovvero del  sistema industriale anche mediante gli
accordi  di programma  di  cui  all'art. 22,  comma  11, del  decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
  3.10. la  definizione di contratti  della durata massima  di cinque
anni,  per il  recupero finale  delle frazioni  recuperate di  cui al
precedente  punto  3.7, nel  rispetto  delle  migliori condizioni  di
economicita';
  3.11. la chiusura, la messa in sicurezza e gli interventi di post -
gestione delle  discariche private che non  siano totalmente conformi
alle vigenti disposizioni di legge.
  4. Il  commissario delegato  puo' avvalersi per  l'attuazione degli
interventi  di cui  ai  precedenti  punti, degli  enti  locali e  dei
consorzi;
  5. Il  commissario delegato provvede all'approvazione  dei progetti
ed all'autorizzazione all'esercizio degli  impianti, qualora cio' sia
previsto  dagli  articoli 27  e  28  del  decreto legislativo  del  5
febbraio 1997, n. 22. In  particolare, l'approvazione dei progetti da
parte del  commissario delegato  sostituisce ad ogni  effetto, visti,
pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali
e  comunali  e  costituisce,  ove occorra,  variante  allo  strumento
urbanistico  comunale   e  comporta  la  dichiarazione   di  pubblica
utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.
  6.  Il commissario  delegato  concorre  con le  risorse  di cui  al
successivo art. 6 agli investimenti di  cui al comma 3. Gli impianti,
una  volta   realizzati,  vengono  trasferiti   alle  amministrazioni
competenti che  provvederanno alla gestione ordinaria  con le proprie
disponibilita'.
  7. Al  solo fine  di far  fronte alla  gestione dei  rifiuti solidi
urbani, nelle more dell'attuazione delle misure e degli interventi ed
alla realizzazione degli impianti di cui  al precedente comma 3 e nei
limiti  volumetrici strettamente  necessari, il  commissario delegato
puo'  utilizzare  gli  strumenti giuridici  previsti  nella  presente
ordinanza per utilizzare alcune  discariche pubbliche esistenti ed in
esercizio previo adeguamento delle  stesse nel rispetto delle vigenti
disposizioni di legge.
  8. Il commissario  delegato per le occupazioni di urgenza  e per le
eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle
opere e degli  interventi, di cui alla presente  ordinanza, emette il
decreto  di  occupazione e  prevede  alla  redazione dello  stato  di
consistenza e del  verbale di immissione in possesso  dei suoli anche
con la sola presenza di due testimoni.
  9.  Il  commissario  delegato  provvede a  vietare  l'ingresso  dei
rifiuti provenienti da altre regioni e dall'estero.