IL RETTORE
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il regio  decreto  20  giugno 1935,  n.  1071, modifiche  ed
aggiornamenti al  testo unico delle leggi  sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre  1938, n.  1652, disposizioni
sull'ordinamento didattico  universitario e  successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto lo statuto dell'Universita'  degli studi di Palermo approvato
con regio  decreto 14 ottobre 1926,  n. 2412, e modificato  con regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;
  Vista la  legge 21 febbraio 1980,  n. 28, delega al  Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, riordinamento  della docenza universitaria e  relativa fascia di
formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la legge  7 agosto  1990, n.  245, recante  norme sul  piano
triennale di sviluppo;
  Vista la legge  19 novembre 1990, n. 341, recante  la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista la  legge 12 gennaio  1991, n. 13, determinazione  degli atti
amministrativi da  adottarsi nella  forma del decreto  del Presidente
della Repubblica;
  Visto il decreto ministeriale del 24 luglio 1996;
  Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127;
  Vista  la  delibera del  consiglio  della  facolta' di  medicina  e
chirurgia nella seduta del 1 ottobre 1996;
  Vista la delibera del senato accademico del 10 febbraio 1997;
  Considerata l'urgenza  di riordinare le norme  generali dei diplomi
universitari;
  Considerato che  l'attivita' del  consiglio di  amministrazione, in
conseguenza  della  sentenza del  TAR  Sicilia  del 30  maggio  1997,
depositata   il   9   giugno    1997,   intervenuto   sullo   statuto
dell'Universita', e' stata sospesa;
                              Decreta:
  Vengono  approvate  le  norme  generali  dei  diplomi  universitari
settore medico:
                   CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO
                      Titolo I - Norme generali
                               Art. 1.
            Finalita', organizzazione, requisiti di accesso
  1.1.  - Nell'ordinamento  universitario  - facolta'  di medicina  e
chirurgia sono  istituiti i seguenti corsi  di diploma universitario,
che rilasciano i corrispondenti titoli di studio:
   1) Dietista.
   2) Fisioterapista.
   3) Igienista dentale.
   4) Infermiere.
   5) Logopedista.
   6) Ortottista - Assistente in oftalmologia.
   7) Ostetrica/o.
   8) Podologo.
   9) Tecnico audiometrista.
   10) Tecnico audioprotesista.
   11) Tecnico sanitario di laboratorio biomedico.
   12) Tecnico di neurofisiopatologia.
   13) Tecnico ortopedico.
   14) Tecnico sanitario di radiologia medica.
  La formazione  deve garantire,  oltre ad una  adeguata preparazione
teorica, un congruo addestramento professionale tecnicopratico, nella
misura eventualmente stabilita dalla normativa dell'Unione europea.
  I corsi hanno durata triennale, e si concludono con un esame finale
(esame di stato con valore abilitante) e con il rilascio del relativo
titolo professionale.
  Durante  il  corso  lo   studente  deve  conseguire  gli  obiettivi
didattici  teorici,  pratici e  di  tirocinio  stabiliti nei  singoli
ordinamenti; deve altresi' acquisire  la capacita' di aggiornarsi, di
valutare i propri comportamenti e di svolgere attivita' di ricerca.
  1.2. - I corsi sono attivati, in conformita' ai protocolli d'intesa
stipulati tra  le universita'  e le  regioni, e  si svolgono  in sede
ospedaliera - policlinici universitari, IRCCS, ospedali - e presso le
altre  strutture del  Servizio  sanitario  nazionale, nonche'  presso
istituzioni private accreditate.
  Le strutture  sede di formazione  debbono avere i  requisiti minimi
stabiliti  per  ciascun  corso   di  diploma  universitario  ai  fini
dell'accreditamento della struttura medesima.
  1.3.  -   In  base  alla   normativa  dell'Unione  europea   e  con
l'osservanza delle relative specifiche  norme nonche' della normativa
nazionale,  possono essere  istituiti corsi  di ulteriore  formazione
riservati ai possessori del  diploma universitario e finalizzati alla
ulteriore  qualificazione degli  stessi  possessori  del diploma  per
quanto riguarda  le funzioni specialistiche e  di coordinamento delle
funzioni di base ed in particolare:
  a)  corsi  rivolti  alla  formazione  complementare,  su  tipologie
stabilite con decreti del Ministero della sanita', emanati secondo le
norme vigenti ed attivabili presso le strutture accreditate;
  b) corsi  di perfezionamento  ai sensi  del decreto  del Presidente
della Repubblica  n. 162/1982,  con oneri  per il  Servizio sanitario
nazionale esclusivamente  in presenza di convenzioni  con le regioni,
secondo modalita' concordate tra le parti.
  1.4.  -  Nel  corso  di  diploma  sono  riconoscibili  crediti  per
frequenza di  studi di livello  universitario, sostenuti in  Italia o
all'estero,  relativamente a  corsi con  contenuti teorici  e pratici
ritenuti equivalenti, ai  sensi dell'art. 11 della  legge 19 novembre
1990, n. 341.
  La delibera di riconoscimento dei crediti e' adottata dal Consiglio
di corso di diploma. L'applicazione della norma non implica, ai sensi
delle  direttive dell'Unione  europea,  abbreviazioni  di corso,  ne'
esime dal conseguire il  monteore complessivo per l'accesso all'esame
finale.
  1.5. - Sulla  base delle indicazioni contenute  nei piani regionali
della formazione  e tenuto conto delle  esigenze sanitarie nazionali,
il  numero effettivo  degli iscritti  a ciascun  corso di  diploma e'
determinato con decreto  del Ministero della sanita'  di concerto con
il  Ministero   dell'universita'  e   della  ricerca   scientifica  e
tecnologica. Il  decreto deve  essere emanato entro  il 30  aprile di
ciascun anno.
  Il  numero  effettivo  degli  ammessi ogni  anno  non  puo'  essere
superiore al numero massimo stabilito in sede di accreditamento.
  1.6. -  Sono ammissibili  alle prove  per ottenere  l'iscrizione al
primo anno  i diplomati  degli istituti  di istruzione  secondaria di
secondo grado di durata quinquennale.
  Qualora il numero degli aspiranti  sia superiore a quello dei posti
disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nel limite
dei  posti determinati,  e' subordinato  al superamento  di un  esame
mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei
punti disponibili ed alla valutazione  del voto del diploma di scuola
secondaria superiore  in misura  pari al  30% del  restante punteggio
complessivo.
  Il consiglio  di corso di diploma  approva, con almeno sei  mesi di
anticipo  rispetto alla  data della  prova, gli  argomenti sui  quali
verra' effettuata  la prova scritta, concernente  comunque settori di
cultura generale e di scienze biomediche e naturalistiche.
  L'ammissione  al  corso  avviene   previo  accertamento  medico  di
idoneita' psicofisica  per lo  svolgimento delle  funzioni specifiche
del singolo profilo professionale.
  1.7. -  I docenti universitari,  a cio' destinati dal  Consiglio di
facolta'  sono   titolari  di  insegnamento  nel   corso  di  diploma
universitario.  I docenti  non  universitari  del Servizio  sanitario
nazionale  sono  nominati annualmente  dal  rettore  senza oneri  per
l'Universita',  su  proposta del  consiglio  di  corso di  diploma  e
delibera  del  consiglio  di  facolta' e  nulla  osta  del  direttore
generale della struttura di appartenenza.
  All'avvio dei corsi i docenti  ospedalieri sono proposti dal legale
rappresentante dell'azienda.
  La titolarita'  dei corsi d'insegnamento  previsti dall'ordinamento
didattico universitario  e' affidata di  norma a personale  del ruolo
sanitario dipendente  dalle strutture  presso le  quali si  svolge la
formazione stessa, in  possesso dei requisiti previsti,  in base alla
tabella di equiparazione tra  settori scientificodisciplinari, di cui
alla  legge  n.  341/1990,  e discipline  ospedaliere  stabilite  con
decreto  interministeriale  del  Ministero dell'Universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica - Ministero della sanita'.
  1.8. - Sono organi del corso di diploma:
  a) il consiglio di corso di  diploma, costituito da tutti i docenti
del corso;
  b)  il presidente  del corso,  responsabile del  medesimo; egli  e'
eletto ogni  tre anni tra i  professori di ruolo di  prima fascia dai
membri del consiglio di corso di diploma;
  c) il coordinatore dell'insegnamento tecnicopratici e di tirocinio,
nominato dal consiglio  di corso di diploma  universitario tra coloro
che sono in  servizio presso la struttura sede del  corso, sulla base
del  curriculum che  tiene  conto del  livello formativo  nell'ambito
dello specifico profilo professionale, cui corrisponde il corso.
  Il coordinatore  degli insegnamenti  tecnicopratici dura  in carica
per tre anni, e' responsabile degli insegnamenti tecnicopratici e del
loro coordinamento con gli insegnamenti teoricoscientifici, organizza
le  attivita'   complementari,  assegna  i  tutori   e  ne  supervede
l'attivita',  garantisce  l'accesso  degli  studenti  alle  strutture
qualificate come sede di insegnamenti tecnicopratici.
  Il  consiglio  di  corso   di  diploma  individua  un  coordinatore
didattico per  ciascun anno di  corso ed individua altresi'  forme di
tutorato per la formazione tecnicopratica.
  1.9. - Il coordinamento  organizzativo nelle sedi non universitarie
e'  demandato  ad  una  commissione mista  composta  da  due  docenti
universitari,  due  ospedalieri ed  un  medico  dirigente di  secondo
livello con funzioni di coordinatore, delegato dal direttore generale
ed  un   rappresentante  dei  collegi  o   associazioni  del  profilo
professionale di riferimento.
  1.10. - E' istituito un Osservatorio nazionale permanente (ONP) per
la  valutazione della  qualita'  dell'insegnamento  e la  rispondenza
dell'attivita' dei corsi di diploma agli obiettivi didattici generali
di ciascuno  di essi, nonche'  per la verifica almeno  ogni triennio,
attraverso richieste documentali ed anche attraverso analisi in loco,
della qualita' dei corsi nelle sedi.
  L'Osservatorio e' costituito presso il Ministero dell'universita' e
della  ricerca scientifica  e tecnologica,  con decreto  del Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  di
concerto con  il Ministro della sanita.  L'Osservatorio e' costituito
da:
  tre esperti o funzionari ciascuno per il Ministero dell'universita'
e della  ricerca scientifica e  tecnologica e per il  Ministero della
sanita';
  due rappresentanti delle facolta' di medicina e chirurgia designati
dalla  conferenza  dei presidi  tra  i  responsabili delle  strutture
didattiche di diploma universitario;
  tre   esperti  rappresentanti   delle   regioni,  designati   dalla
conferenza   permanente  dei   presidenti   delle   regioni,  tra   i
responsabili  delle strutture  di  coordinamento organizzativo  delle
strutture didattiche.
  L'Osservatorio  e' integrato  per  l'attivita'  relativa a  ciascun
corso di diploma da un  presidente della relativa struttura didattica
e   da  un   rappresentante  dello   specifico  ordine,   collegio  o
associazione  professionale.  Il  Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica  e tecnologica procede alla  costituzione ed alle
integrazioni con propri decreti, acquisite le designazioni.
  L'Osservatorio    puo'     eventualmente    coinvolgere    studenti
nell'attivita' di valutazione.
  In caso  di verifica  negativa, anche a  seguito di  sopralluogo in
sede  di funzionari  ministeriali,  sono  dettate prescrizioni  sulle
strutture   ed  attrezzature   o   sull'attivita'   didattica  e   di
addestramento  professionale alle  quali il  corso di  diploma o  sua
sezione deve  adeguarsi nei termini  prescritti e comunque  non oltre
due anni, trascorsi i quali, senza che siano intervenuti i prescritti
adeguamenti, il corso o la sezione sono soppressi.