IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni; Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione didattica e organizzativa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Visto il decreto ministeriale del 24 luglio 1996; Vista la legge del 15 maggio 1997, n. 127; Vista la delibera del consiglio della facolta' di medicina e chirurgia nella seduta del 1 ottobre 1996; Vista la delibera del senato accademico del 10 febbraio 1997; Considerata l'urgenza di riordinare le norme generali dei diplomi universitari; Considerato che l'attivita' del consiglio di amministrazione, in conseguenza della sentenza del TAR Sicilia del 30 maggio 1997, depositata il 9 giugno 1997, intervenuto sullo statuto dell'Universita', e' stata sospesa; Decreta: Vengono approvate le norme generali dei diplomi universitari settore medico: CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO Titolo I - Norme generali Art. 1. Finalita', organizzazione, requisiti di accesso 1.1. - Nell'ordinamento universitario - facolta' di medicina e chirurgia sono istituiti i seguenti corsi di diploma universitario, che rilasciano i corrispondenti titoli di studio: 1) Dietista. 2) Fisioterapista. 3) Igienista dentale. 4) Infermiere. 5) Logopedista. 6) Ortottista - Assistente in oftalmologia. 7) Ostetrica/o. 8) Podologo. 9) Tecnico audiometrista. 10) Tecnico audioprotesista. 11) Tecnico sanitario di laboratorio biomedico. 12) Tecnico di neurofisiopatologia. 13) Tecnico ortopedico. 14) Tecnico sanitario di radiologia medica. La formazione deve garantire, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale tecnicopratico, nella misura eventualmente stabilita dalla normativa dell'Unione europea. I corsi hanno durata triennale, e si concludono con un esame finale (esame di stato con valore abilitante) e con il rilascio del relativo titolo professionale. Durante il corso lo studente deve conseguire gli obiettivi didattici teorici, pratici e di tirocinio stabiliti nei singoli ordinamenti; deve altresi' acquisire la capacita' di aggiornarsi, di valutare i propri comportamenti e di svolgere attivita' di ricerca. 1.2. - I corsi sono attivati, in conformita' ai protocolli d'intesa stipulati tra le universita' e le regioni, e si svolgono in sede ospedaliera - policlinici universitari, IRCCS, ospedali - e presso le altre strutture del Servizio sanitario nazionale, nonche' presso istituzioni private accreditate. Le strutture sede di formazione debbono avere i requisiti minimi stabiliti per ciascun corso di diploma universitario ai fini dell'accreditamento della struttura medesima. 1.3. - In base alla normativa dell'Unione europea e con l'osservanza delle relative specifiche norme nonche' della normativa nazionale, possono essere istituiti corsi di ulteriore formazione riservati ai possessori del diploma universitario e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi possessori del diploma per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni di base ed in particolare: a) corsi rivolti alla formazione complementare, su tipologie stabilite con decreti del Ministero della sanita', emanati secondo le norme vigenti ed attivabili presso le strutture accreditate; b) corsi di perfezionamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, con oneri per il Servizio sanitario nazionale esclusivamente in presenza di convenzioni con le regioni, secondo modalita' concordate tra le parti. 1.4. - Nel corso di diploma sono riconoscibili crediti per frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, relativamente a corsi con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti e' adottata dal Consiglio di corso di diploma. L'applicazione della norma non implica, ai sensi delle direttive dell'Unione europea, abbreviazioni di corso, ne' esime dal conseguire il monteore complessivo per l'accesso all'esame finale. 1.5. - Sulla base delle indicazioni contenute nei piani regionali della formazione e tenuto conto delle esigenze sanitarie nazionali, il numero effettivo degli iscritti a ciascun corso di diploma e' determinato con decreto del Ministero della sanita' di concerto con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Il decreto deve essere emanato entro il 30 aprile di ciascun anno. Il numero effettivo degli ammessi ogni anno non puo' essere superiore al numero massimo stabilito in sede di accreditamento. 1.6. - Sono ammissibili alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nel limite dei posti determinati, e' subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del restante punteggio complessivo. Il consiglio di corso di diploma approva, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova, gli argomenti sui quali verra' effettuata la prova scritta, concernente comunque settori di cultura generale e di scienze biomediche e naturalistiche. L'ammissione al corso avviene previo accertamento medico di idoneita' psicofisica per lo svolgimento delle funzioni specifiche del singolo profilo professionale. 1.7. - I docenti universitari, a cio' destinati dal Consiglio di facolta' sono titolari di insegnamento nel corso di diploma universitario. I docenti non universitari del Servizio sanitario nazionale sono nominati annualmente dal rettore senza oneri per l'Universita', su proposta del consiglio di corso di diploma e delibera del consiglio di facolta' e nulla osta del direttore generale della struttura di appartenenza. All'avvio dei corsi i docenti ospedalieri sono proposti dal legale rappresentante dell'azienda. La titolarita' dei corsi d'insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario e' affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti, in base alla tabella di equiparazione tra settori scientificodisciplinari, di cui alla legge n. 341/1990, e discipline ospedaliere stabilite con decreto interministeriale del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Ministero della sanita'. 1.8. - Sono organi del corso di diploma: a) il consiglio di corso di diploma, costituito da tutti i docenti del corso; b) il presidente del corso, responsabile del medesimo; egli e' eletto ogni tre anni tra i professori di ruolo di prima fascia dai membri del consiglio di corso di diploma; c) il coordinatore dell'insegnamento tecnicopratici e di tirocinio, nominato dal consiglio di corso di diploma universitario tra coloro che sono in servizio presso la struttura sede del corso, sulla base del curriculum che tiene conto del livello formativo nell'ambito dello specifico profilo professionale, cui corrisponde il corso. Il coordinatore degli insegnamenti tecnicopratici dura in carica per tre anni, e' responsabile degli insegnamenti tecnicopratici e del loro coordinamento con gli insegnamenti teoricoscientifici, organizza le attivita' complementari, assegna i tutori e ne supervede l'attivita', garantisce l'accesso degli studenti alle strutture qualificate come sede di insegnamenti tecnicopratici. Il consiglio di corso di diploma individua un coordinatore didattico per ciascun anno di corso ed individua altresi' forme di tutorato per la formazione tecnicopratica. 1.9. - Il coordinamento organizzativo nelle sedi non universitarie e' demandato ad una commissione mista composta da due docenti universitari, due ospedalieri ed un medico dirigente di secondo livello con funzioni di coordinatore, delegato dal direttore generale ed un rappresentante dei collegi o associazioni del profilo professionale di riferimento. 1.10. - E' istituito un Osservatorio nazionale permanente (ONP) per la valutazione della qualita' dell'insegnamento e la rispondenza dell'attivita' dei corsi di diploma agli obiettivi didattici generali di ciascuno di essi, nonche' per la verifica almeno ogni triennio, attraverso richieste documentali ed anche attraverso analisi in loco, della qualita' dei corsi nelle sedi. L'Osservatorio e' costituito presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della sanita. L'Osservatorio e' costituito da: tre esperti o funzionari ciascuno per il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e per il Ministero della sanita'; due rappresentanti delle facolta' di medicina e chirurgia designati dalla conferenza dei presidi tra i responsabili delle strutture didattiche di diploma universitario; tre esperti rappresentanti delle regioni, designati dalla conferenza permanente dei presidenti delle regioni, tra i responsabili delle strutture di coordinamento organizzativo delle strutture didattiche. L'Osservatorio e' integrato per l'attivita' relativa a ciascun corso di diploma da un presidente della relativa struttura didattica e da un rappresentante dello specifico ordine, collegio o associazione professionale. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica procede alla costituzione ed alle integrazioni con propri decreti, acquisite le designazioni. L'Osservatorio puo' eventualmente coinvolgere studenti nell'attivita' di valutazione. In caso di verifica negativa, anche a seguito di sopralluogo in sede di funzionari ministeriali, sono dettate prescrizioni sulle strutture ed attrezzature o sull'attivita' didattica e di addestramento professionale alle quali il corso di diploma o sua sezione deve adeguarsi nei termini prescritti e comunque non oltre due anni, trascorsi i quali, senza che siano intervenuti i prescritti adeguamenti, il corso o la sezione sono soppressi.