IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito in legge n. 58 del 1990; Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84; Visto l'art. 1, comma 7, del decreto - legge 12 febbraio 1994, n. 100, piu' volte reiterato, convertito con modificazioni con legge n. 647 / 1996; Visti i decreti ministeriali del 26 e 27 luglio 1994 concernenti l'individuazione dei criteri e delle modalita' di attuazione degli interventi previsti dall'art. 1, comma 7, del decreto - legge 21 giugno 1994, n. 400, che reiterava il decreto - legge 12 febbraio 1994, n. 100, nonche' le erogazioni a favore delle compagnie e gruppi portuali nella misura del 30% delle quote di trattamento di fine servizio maturate al 31 gennaio 1990 dai lavoratori che risultavano iscritti nei registri di cui all'art. 150 reg. mar. alla data dei predetti decreti ministeriali e dai lavoratori cancellati dai registri a partire dal 1 febbraio 1990 ai sensi dell'art. 156 reg. mar.; Considerato che presso le compagnie e gruppi portuali non risultano accantonate le quote di trattamento di fine servizio maturate dai lavoratori al 31 gennaio 1990, data di soppressione del Fondo gestione, di cui al decreto - legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito nella legge 24 marzo 1990, n. 58; Considerato ancora che la maggioranza delle compagnie e gruppi portuali ha promosso azioni giudiziarie nanti il tribunale civile di Roma per la condanna del Fondo alla erogazione della provvista finanziaria relativa al trattamento di servizio maturato dai lavoratori portuali iscritti nei registri alla data del 31 gennaio 1990 con esclusione di coloro che successivamente a tale data hanno beneficiato del prepensionamento; il tutto maggiorato da interessi e rivalutazione dal 1 febbraio 1990, nonche' per la condanna, in via gradata, dello stesso Fondo alla restituzione degli accantonamenti locali rimessigli da ciascuna compagnia portuale in forza delle circolari del Ministero della marina mercantile attuative delle leggi sul prepensionamento oltre interessi e rivalutazione monetaria; Viste le analoghe richieste avanzate in via stragiudiziale delle restanti compagnie portuali; Visto il telex 184104 in data 7 agosto 1997 del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; Visto che l'Avvocatura generale dello Stato con parere in data 2 settembre 1997 ha espresso l'avviso che "Appare dunque difficile negare, a legislazione vigente, non solo che i lavoratori abbiano diritto al T.F.S. per l'intero ammontare, ma che i relativi importi maturati al 31 gennaio 1990 debbano essere rimborsati alle compagnie e ai gruppi dalla gestione commissariale del Fondo a carico della finanza pubblica"; Ritenuta la necessita' di sanare la situazione pregressa che potrebbe col tempo portare maggiori oneri all'erario dello Stato; Visti gli atti di sottomissione irrevocabili delle compagnie e gruppi portuali, volti al superamento del predetto contenzioso; Ritenuto che la sottoscrizione dell'atto di sottomissione costituisce presupposto essenziale ai fini dell'erogazione delle somme relative al T.F.S. pregresso; Considerato che la assoluta maggioranza delle compagnie portuali ha sottoscritto gli atti di sottomissione predetti; Ritenuta pertanto l'opportunita' di dar corso al pagamento delle spettanze a favore di quelle compagnie portuali che hanno gia' sottoscritto l'atto di sottomissione; Ritenuta altresi l'opportunita' che gli importi di cui trattasi vengano erogati anche a favore di quelle compagnie che hanno attivato richieste stragiudiziali, sempreche' sottoscrivano analogo atto di sottomissione; Decreta: Art. 1. Il commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali provvede a favore delle compagnie che sottoscrivano l'atto di sottomissione alla erogazione delle restanti quote (70%) di trattamento di fine servizio maturate al 31 gennaio 1990 dai lavoratori che risultano iscritti nei registri ex art. 150 reg. mar. alla data del presente decreto e dai lavoratori cancellati dai predetti registri a partire dal 1 febbraio 1990 ex art. 156 del reg. mar. Sui relativi importi determinati da ogni compagnia e gruppo portuale viene riconosciuto l'adeguamento ex art. 2120 del codice civile (come modificato dalla legge n. 297/1982) dal 1 febbraio 1990, data di soppressione del Fondo, all'effettivo saldo, ovvero fino alla data di cancellazione dai registri. I relativi importi, comunicati dalle compagnie portuali e certificati dai presidenti dei collegi dei revisori, vengono sottoposti al controllo da parte del Ministero e del Fondo.