IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto il decreto-legge  22 gennaio 1990, n. 6,  convertito in legge
n. 58 del 1990;
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84;
  Visto l'art. 1,  comma 7, del decreto - legge  12 febbraio 1994, n.
100, piu' volte reiterato, convertito  con modificazioni con legge n.
647 / 1996;
  Visti i  decreti ministeriali del  26 e 27 luglio  1994 concernenti
l'individuazione dei  criteri e  delle modalita' di  attuazione degli
interventi  previsti dall'art.  1, comma  7, del  decreto -  legge 21
giugno 1994,  n. 400, che  reiterava il  decreto - legge  12 febbraio
1994, n. 100, nonche' le erogazioni a favore delle compagnie e gruppi
portuali  nella misura  del 30%  delle quote  di trattamento  di fine
servizio maturate al  31 gennaio 1990 dai  lavoratori che risultavano
iscritti nei  registri di cui  all'art. 150  reg. mar. alla  data dei
predetti  decreti  ministeriali  e   dai  lavoratori  cancellati  dai
registri a  partire dal 1 febbraio  1990 ai sensi dell'art.  156 reg.
mar.;
  Considerato che presso le compagnie e gruppi portuali non risultano
accantonate le  quote di  trattamento di  fine servizio  maturate dai
lavoratori  al  31  gennaio  1990, data  di  soppressione  del  Fondo
gestione, di cui al decreto - legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito
nella legge 24 marzo 1990, n. 58;
  Considerato  ancora che  la  maggioranza delle  compagnie e  gruppi
portuali ha promosso azioni giudiziarie  nanti il tribunale civile di
Roma  per  la condanna  del  Fondo  alla erogazione  della  provvista
finanziaria  relativa   al  trattamento  di  servizio   maturato  dai
lavoratori portuali  iscritti nei registri  alla data del  31 gennaio
1990 con esclusione  di coloro che successivamente a  tale data hanno
beneficiato del prepensionamento; il  tutto maggiorato da interessi e
rivalutazione dal  1 febbraio 1990,  nonche' per la condanna,  in via
gradata, dello  stesso Fondo  alla restituzione  degli accantonamenti
locali  rimessigli  da ciascuna  compagnia  portuale  in forza  delle
circolari del Ministero della marina mercantile attuative delle leggi
sul prepensionamento oltre interessi e rivalutazione monetaria;
  Viste le  analoghe richieste  avanzate in via  stragiudiziale delle
restanti compagnie portuali;
  Visto  il telex  184104 in  data 7  agosto 1997  del Ministero  del
tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
  Visto che  l'Avvocatura generale dello  Stato con parere in  data 2
settembre  1997 ha  espresso  l'avviso che  "Appare dunque  difficile
negare, a  legislazione vigente,  non solo  che i  lavoratori abbiano
diritto al T.F.S.  per l'intero ammontare, ma che  i relativi importi
maturati al 31 gennaio 1990  debbano essere rimborsati alle compagnie
e ai  gruppi dalla  gestione commissariale del  Fondo a  carico della
finanza pubblica";
  Ritenuta  la  necessita'  di  sanare la  situazione  pregressa  che
potrebbe col tempo portare maggiori oneri all'erario dello Stato;
  Visti  gli atti  di  sottomissione irrevocabili  delle compagnie  e
gruppi portuali, volti al superamento del predetto contenzioso;
  Ritenuto   che  la   sottoscrizione   dell'atto  di   sottomissione
costituisce  presupposto  essenziale  ai fini  dell'erogazione  delle
somme relative al T.F.S. pregresso;
  Considerato che la assoluta maggioranza delle compagnie portuali ha
sottoscritto gli atti di sottomissione predetti;
  Ritenuta pertanto  l'opportunita' di  dar corso al  pagamento delle
spettanze  a  favore di  quelle  compagnie  portuali che  hanno  gia'
sottoscritto l'atto di sottomissione;
  Ritenuta  altresi l'opportunita'  che gli  importi di  cui trattasi
vengano erogati anche a favore di quelle compagnie che hanno attivato
richieste  stragiudiziali, sempreche'  sottoscrivano analogo  atto di
sottomissione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il commissario liquidatore del Fondo gestione istituti contrattuali
lavoratori   portuali  provvede   a   favore   delle  compagnie   che
sottoscrivano l'atto di sottomissione  alla erogazione delle restanti
quote (70%)  di trattamento di  fine servizio maturate al  31 gennaio
1990 dai lavoratori  che risultano iscritti nei registri  ex art. 150
reg. mar. alla data del  presente decreto e dai lavoratori cancellati
dai predetti registri  a partire dal 1 febbraio 1990  ex art. 156 del
reg. mar.
  Sui  relativi  importi  determinati  da  ogni  compagnia  e  gruppo
portuale  viene riconosciuto  l'adeguamento ex  art. 2120  del codice
civile (come modificato dalla legge n. 297/1982) dal 1 febbraio 1990,
data di soppressione del Fondo, all'effettivo saldo, ovvero fino alla
data di cancellazione dai registri.
  I  relativi   importi,  comunicati   dalle  compagnie   portuali  e
certificati  dai   presidenti  dei  collegi  dei   revisori,  vengono
sottoposti al controllo da parte del Ministero e del Fondo.