IL DIRETTORE GENERALE
           del commercio delle assicurazioni e dei servizi
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 13
febbraio 1959, n.  449, e le successive  disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la legge  n.  990 del  24 dicembre  l969,  recante norme  in
materia  di assicurazione  obbligatoria della  responsabilita' civile
derivante dalla circolazione  dei veicoli a motore dei  natanti, e le
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto il regolamento  di esecuzione della citata  legge n. 990/1969
approvato  con decreto  del Presidente  della Repubblica  24 novembre
1970, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e la  revisione della  disciplina in materia  di pubblico  impiego, a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto il decreto legislativo n. 175 del 17 marzo 1995 di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 28 marzo 1997, n.
220,  recante norme  sulla riorganizzazione  degli uffici  di livello
dirigenziale generale  del Ministero dell'industria, del  commercio e
dell'artigianato;
  Vista  in  particolare la  lettera  i)  dell'art. 126  del  decreto
legislativo n. 175 del 17 marzo 1995 che modifica la legge n. 990 del
24  dicembre 1969  con  l'introduzione dell'art.  19-bis che  prevede
l'intervento del Fondo di garanzia per  le vittime della strada per i
risarcimenti dovuti per i sinistri causati sul territorio di un altro
Stato membro da veicoli ivi immatricolati che siano assicurati presso
un'impresa con sede sociale in  Italia eoperante in tale Stato membro
in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi e che al
momento del  sinistro si trovi in  stato di liquidazione coatta  o vi
venga posta successivamente;
  Vista  la domanda  presentata dalla  CONSAP Concessionaria  servizi
assicurativi  pubblici  S.p.a.  -  Gestione autonoma  del  "Fondo  di
garanzia  per le  vittime della  strada" in  data 18  settembre 1997,
intesa  ad   ottenere  l'autorizzazione  alla   sottoscrizione  della
Convenzione sulle rivalse tra i  fondi di garanzia operanti nei Paesi
dello Spazio  economico europeo,  subordinata all'opposizione  di due
specifiche riserve;
  Vista la Convenzione  secondo la quale, nel  caso di insolvibilita'
di  un'impresa operante  in regime  di  stabilimento o  in regime  di
liberta' di  prestazione di  servizi in  uno Stato  membro firmatario
diverso  dal proprio  Stato membro  di origine,  anch'esso firmatario
della  stessa Convenzione,  il fondo  di quest'ultimo  rimborsera' al
fondo  dello Stato  membro della  succursale o  della prestazione  di
servizi le spese risultanti da tale insolvibilita';
  Considerato  che  per  insolvibilita'  deve  intendersi,  ai  sensi
dell'art.  19 della  sopracitata legge  n. 990/1969,  il caso  in cui
l'impresa al momento  del sinistro si trovi in  stato di liquidazione
coatta o che vi venga posta successivamente;
  Considerato opportuno che l'intervento del Fondo di garanzia per le
vittime  della strada  sia  subordinato alla  preventiva conferma  da
parte  dell'autorita'  di  vigilanza  dello Stato  membro  del  fondo
debitore circa lo stato di insolvibilita' dell'impresa avente in tale
Stato membro la propria sede legale;
  Ritenuto che il Fondo di garanzia per le vittime della strada debba
intervenire   ai  sensi   della   Convenzione,  solo   nei  casi   di
insolvibilita' sopradescritti;
  Considerata  l'opportunita' che,  stante la  riserva formulata  dal
fondo britannico, l'intervento  del Fondo di garanzia  per le vittime
della strada  sia subordinato  alla preventiva delega  del competente
organismo del Regno Unito;
  Ritenuto opportuno  che il Fondo  di garanzia per le  vittime della
strada sottoscriva la citata Convenzione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La CONSAP  - Concessionaria servizi assicurativi  pubblici S.p.a. -
Gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada"
e'  autorizzata  a sottoscrivere  la  Convenzione,  il cui  testo  e'
depositato  presso  il  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   -   Direzione   generale  del   commercio,   delle
assicurazioni e dei servizi, che stabilisce la rivalsa tra i fondi di
garanzia esistenti nei Paesi firmatari dello Spazio economico europeo
per le spese effettuate dal fondo  di garanzia dello Stato membro ove
l'impresa  di  assicurazione  opera   in  stabilimento  o  in  libera
prestazione  di  servizi,  a  vantaggio delle  vittime  dei  sinistri
causati da  assicurati di tale impresa  nel caso in cui  la stessa al
momento del  sinistro si trovi  in stato  di liquidazione o  vi venga
posta successivamente.