IL DIRETTORE GENERALE del commercio delle assicurazioni e dei servizi Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge n. 990 del 24 dicembre l969, recante norme in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore dei natanti, e le successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969 approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo n. 175 del 17 marzo 1995 di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista in particolare la lettera i) dell'art. 126 del decreto legislativo n. 175 del 17 marzo 1995 che modifica la legge n. 990 del 24 dicembre 1969 con l'introduzione dell'art. 19-bis che prevede l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada per i risarcimenti dovuti per i sinistri causati sul territorio di un altro Stato membro da veicoli ivi immatricolati che siano assicurati presso un'impresa con sede sociale in Italia eoperante in tale Stato membro in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente; Vista la domanda presentata dalla CONSAP Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" in data 18 settembre 1997, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla sottoscrizione della Convenzione sulle rivalse tra i fondi di garanzia operanti nei Paesi dello Spazio economico europeo, subordinata all'opposizione di due specifiche riserve; Vista la Convenzione secondo la quale, nel caso di insolvibilita' di un'impresa operante in regime di stabilimento o in regime di liberta' di prestazione di servizi in uno Stato membro firmatario diverso dal proprio Stato membro di origine, anch'esso firmatario della stessa Convenzione, il fondo di quest'ultimo rimborsera' al fondo dello Stato membro della succursale o della prestazione di servizi le spese risultanti da tale insolvibilita'; Considerato che per insolvibilita' deve intendersi, ai sensi dell'art. 19 della sopracitata legge n. 990/1969, il caso in cui l'impresa al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o che vi venga posta successivamente; Considerato opportuno che l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada sia subordinato alla preventiva conferma da parte dell'autorita' di vigilanza dello Stato membro del fondo debitore circa lo stato di insolvibilita' dell'impresa avente in tale Stato membro la propria sede legale; Ritenuto che il Fondo di garanzia per le vittime della strada debba intervenire ai sensi della Convenzione, solo nei casi di insolvibilita' sopradescritti; Considerata l'opportunita' che, stante la riserva formulata dal fondo britannico, l'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada sia subordinato alla preventiva delega del competente organismo del Regno Unito; Ritenuto opportuno che il Fondo di garanzia per le vittime della strada sottoscriva la citata Convenzione; Decreta: Art. 1. La CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. - Gestione autonoma del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" e' autorizzata a sottoscrivere la Convenzione, il cui testo e' depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, che stabilisce la rivalsa tra i fondi di garanzia esistenti nei Paesi firmatari dello Spazio economico europeo per le spese effettuate dal fondo di garanzia dello Stato membro ove l'impresa di assicurazione opera in stabilimento o in libera prestazione di servizi, a vantaggio delle vittime dei sinistri causati da assicurati di tale impresa nel caso in cui la stessa al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione o vi venga posta successivamente.